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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 32-9940
Approvazione bozza di convenzione tra Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituti Penitenziari finalizzata al potenziamento del personale dellarea trattamentale dellAmministrazione Penitenziaria
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare la bozza di convenzione tra Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituto penitenziario finalizzata a potenziare la dotazione di personale addetto allarea trattamentale negli Istituti, come da Allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lassegnazione e lerogazione dei finanziamenti agli Enti Gestori sedi Istituti penitenziari ripartiti secondo le necessità di ampliamento del personale dellarea trattamentale segnalata dal Provveditorato Regionale dellAmministrazione Penitenziaria.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
BOZZA CONVENZIONE TRA LENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E LISTITUTO PENITENZIARIO DI .................................................
Visto quanto disposto dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 in materia di ordinamento penitenziario.
Visto il Protocollo dintesa firmato in data 4.12.1992 dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Piemonte.
Vista la D.G.R. n. 45-25956 del 16.11.1998 in cui sono stati individuati gli obiettivi regionali in materia di interventi penitenziari e post-penitenziari.
Considerato obiettivo comune della Regione Piemonte e dellAmministrazione Penitenziaria la creazione di una rete di stretta collaborazione tra le diverse istituzioni per il raggiungimento di una programmazione concertata e di unazione sinergica nel settore dellesecuzione penale.
Considerato che la legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 prevede un aumento del finanziamento destinato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 finalizzato alla stipulazione di convenzioni con gli Istituti penitenziari volte a potenziare la loro dotazione di personale addetto allarea trattamentale.
Vista la D.G.R. n. ................... del ....................... e/o la D.D. n. ..................... del ............ con cui ....................
Il direttore dellEnte gestore delle funzioni socio assistenziali ................e il direttore dellIstituto penitenziario ...................... convengono quanto segue:
Art. 1
Erogazione di prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta
1. Lente gestore delle funzioni socio assistenziali ............... (di seguito denominato Ente) - si impegna ad assumere a tempo determinato per la durata di anni uno e ad assegnare allIstituto penitenziario ....... (di seguito denominato Istituto), n. ..... unità di personale di Cat. (1, da impegnare nellarea trattamentale selezionato secondo quanto previsto dallart. 3 della presente convenzione.
2. Il personale ha il compito di collaborare con gli educatori dipendenti dal Ministero della Giustizia, seguendo le direttive impartite agli stessi nello svolgimento delle attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta nonché in tutte le funzioni e compiti previsti dallordinamento penitenziario e dalla normativa vigente. Gli operatori sono tenuti allosservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione dellIstituto e dallAmministrazione Penitenziaria.
Art. 2
Oneri finanziari
Tutti gli oneri finanziari connessi allimpiego del personale sono a carico dellEnte gestore.
Art. 3
Selezione dei candidati
1. I candidati saranno selezionati mediante apposito bando.
2. La commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti degli Enti Gestori sede di Istituti penitenziari coinvolti e da personale indicato dallAmministrazione Penitenziaria.
Art. 4
Requisiti dei candidati
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli
(a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla regione o rilasciati dallUniversità;
(b) laurea in scienze delleducazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;
e rispondere ai requisiti previsti dai bandi.
Art. 5
Status giuridico e dipendenza funzionale
1. Il personale è assunto e dipende dallEnte Gestore ed è subordinato funzionalmente alla Direzione dellIstituto.
2. Il personale è tenuto a riferire tempestivamente ogni fatto rilevante per lordine e la sicurezza di cui dovesse venire a conoscenza, esclusivamente alla Direzione dellIstituto e/o agli organi da questa indicati.
Art. 6
Informazione e dati personali
1. I dati personali relativi a detenuti od operatori penitenziari di cui il personale venga a conoscenza nellespletamento del proprio servizio sono sottoposti alla normativa di cui alla legge n. 675 del 31. dicembre 1996. Pertanto non possono - in alcun caso - essere sottoposti a trattamento2 - al di fuori dellIstituto e dei compiti connessi al servizio.
Art. 7
Periodo di prova
Il personale espleta un periodo di prova della durata di settimane 4, nel corso del quale è affiancato agli educatori dipendenti dellAmministrazione Penitenziaria che assumono le funzioni di indirizzo e tutoraggio. Al termine dello stesso la Direzione dellIstituto, acquisita la relazione redatta dal tutor ed ogni altro elemento utile per la valutazione, redige relazione sullidoneità che trasmette allEnte Gestore per la conferma dellincarico.
In caso di mancato riconoscimento dellidoneità, lente gestore simpegna a procedere alla relativa sostituzione avvalendosi della prevista ed approvata graduatoria.
Art. 8
Orario di servizio
1. Lorario di servizio è di 36 ore settimanali senza possibilità di svolgere straordinari, secondo quanto previsto dal contratto individuale. La sua articolazione sarà stabilita dalla Direzione dellIstituto, in accordo con lEnte Gestore, in modo da assicurare lomogeneità con quanto previsto per gli educatori dipendenti dellAmministrazione Penitenziaria e laffiancamento agli stessi.
2. Le assenze dal servizio saranno autorizzate dalla direzione dellIstituto e comunicate allEnte Gestore.
Note:
* Lart. 1 - comma 2, lettera b) - della legge citata definisce trattamento dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza lausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la conservazione, lelaborazione, la modificazione, la selezione, lestrazione, il raffronto, lutilizzo, linterconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, Il medesimo articolo - al comma 2, lettera c) - definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.