Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 32-9940

Approvazione bozza di convenzione tra Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituti Penitenziari finalizzata al potenziamento del personale dell’area trattamentale dell’Amministrazione Penitenziaria

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare la bozza di convenzione tra Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituto penitenziario finalizzata a potenziare la dotazione di personale addetto all’area trattamentale negli Istituti, come da Allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante;

- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti agli Enti Gestori sedi Istituti penitenziari ripartiti secondo le necessità di ampliamento del personale dell’area trattamentale segnalata dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

BOZZA CONVENZIONE TRA L’ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E L’ISTITUTO PENITENZIARIO DI .................................................

Visto quanto disposto dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 in materia di ordinamento penitenziario.

Visto il Protocollo d’intesa firmato in data 4.12.1992 dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Piemonte.

Vista la D.G.R. n. 45-25956 del 16.11.1998 in cui sono stati individuati gli obiettivi regionali in materia di interventi penitenziari e post-penitenziari.

Considerato obiettivo comune della Regione Piemonte e dell’Amministrazione Penitenziaria la creazione di una rete di stretta collaborazione tra le diverse istituzioni per il raggiungimento di una programmazione concertata e di un’azione sinergica nel settore dell’esecuzione penale.

Considerato che la legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 prevede un aumento del finanziamento destinato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 finalizzato alla stipulazione di convenzioni con gli Istituti penitenziari volte a potenziare la loro dotazione di personale addetto all’area trattamentale.

Vista la D.G.R. n. ................... del ....................... e/o la D.D. n. ..................... del ............ con cui ....................

Il direttore dell’Ente gestore delle funzioni socio assistenziali ................e il direttore dell’Istituto penitenziario ...................... convengono quanto segue:

Art. 1

Erogazione di prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta

1. L’ente gestore delle funzioni socio assistenziali ............... (di seguito denominato “Ente”) - si impegna ad assumere a tempo determinato per la durata di anni uno e ad assegnare all’Istituto penitenziario ....... (di seguito denominato “Istituto”), n. ..... unità di personale di Cat. (1, da impegnare nell’area trattamentale selezionato secondo quanto previsto dall’art. 3 della presente convenzione.

2. Il personale ha il compito di collaborare con gli educatori dipendenti dal Ministero della Giustizia, seguendo le direttive impartite agli stessi nello svolgimento delle attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta nonché in tutte le funzioni e compiti previsti dall’ordinamento penitenziario e dalla normativa vigente. Gli operatori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione dell’Istituto e dall’Amministrazione Penitenziaria.

Art. 2

Oneri finanziari

Tutti gli oneri finanziari connessi all’impiego del personale sono a carico dell’Ente gestore.

Art. 3

Selezione dei candidati

1. I candidati saranno selezionati mediante apposito bando.

2. La commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti degli Enti Gestori sede di Istituti penitenziari coinvolti e da personale indicato dall’Amministrazione Penitenziaria.

Art. 4

Requisiti dei candidati

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli

(a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall’Università;

(b) laurea in scienze dell’educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;

e rispondere ai requisiti previsti dai bandi.

Art. 5

Status giuridico e dipendenza funzionale

1. Il personale è assunto e dipende dall’Ente Gestore ed è subordinato funzionalmente alla Direzione dell’Istituto.

2. Il personale è tenuto a riferire tempestivamente ogni fatto rilevante per l’ordine e la sicurezza di cui dovesse venire a conoscenza, esclusivamente alla Direzione dell’Istituto e/o agli organi da questa indicati.

Art. 6

Informazione e dati personali

1. I dati personali relativi a detenuti od operatori penitenziari di cui il personale venga a conoscenza nell’espletamento del proprio servizio sono sottoposti alla normativa di cui alla legge n. 675 del 31. dicembre 1996. Pertanto non possono - in alcun caso - essere sottoposti a trattamento2 - al di fuori dell’Istituto e dei compiti connessi al servizio.

Art. 7

Periodo di prova

Il personale espleta un periodo di prova della durata di settimane 4, nel corso del quale è affiancato agli educatori dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria che assumono le funzioni di indirizzo e tutoraggio. Al termine dello stesso la Direzione dell’Istituto, acquisita la relazione redatta dal tutor ed ogni altro elemento utile per la valutazione, redige relazione sull’idoneità che trasmette all’Ente Gestore per la conferma dell’incarico.

In caso di mancato riconoscimento dell’idoneità, l’ente gestore s’impegna a procedere alla relativa sostituzione avvalendosi della prevista ed approvata graduatoria.

Art. 8

Orario di servizio

1. L’orario di servizio è di 36 ore settimanali senza possibilità di svolgere straordinari, secondo quanto previsto dal contratto individuale. La sua articolazione sarà stabilita dalla Direzione dell’Istituto, in accordo con l’Ente Gestore, in modo da assicurare l’omogeneità con quanto previsto per gli educatori dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria e l’affiancamento agli stessi.

2. Le assenze dal servizio saranno autorizzate dalla direzione dell’Istituto e comunicate all’Ente Gestore.

Note:

* L’art. 1 - comma 2, lettera b) - della legge citata definisce trattamento dei dati “qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”, Il medesimo articolo - al comma 2, lettera c) - definisce dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.