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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 13-9861

Danni alle infrastrutture rurali a seguito di eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno, luglio 2002. O.P.C.M. n.3237/2002. Utilizzo economie L.365/00. Riparto fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ripartire il 42.63%delle economie derivanti dalle risorse finanziarie già assegnate alla Regione - pari ad Euro 7.635.071,33 - per l’attuazione degli interventi di ricostruzione resi necessari a seguito dell’alluvione 2000, a favore degli interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue di bonifica, delle strutture interaziendali, per il tramite degli Enti delegati (Province e Comunità Montane) ai sensi della L. r. 17/99, proporzionalmente in modo da garantire che la quota di contributo assegnata sia omogenea (nella fattispecie il 76% dell’importo dei danni) rispetto all’importo dei danni delimitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) e b) della legge 185/92 e inclusi nel Piano regionale degli interventi straordinari di cui alla D.G.R. n°55-7663 del 11/11/2002, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.P.C.M. n.3237 del 2002 riferite al periodo relativo agli eventi calamitosi dei mesi maggio, giugno e luglio 2002;

- di approvare il riparto dei fondi tra gli Enti competenti, di cui all’ allegato 1.1 che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l’applicazione dei disposti dell’ordinanza n.3237 a favore delle infrastrutture rurali e opere di bonifica e di demandare a successivo provvedimento di determinazione nell’ambito della Direzione Territorio Rurale, il riparto di dettaglio a favore di ciascun Ente;

ed inoltre:

- di applicare, per il comparto agricolo, e per i danni verificatisi a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 alle infrastrutture rurali e opere di bonifica la normativa e le procedure del “Fondo di Solidarietà Nazionale” di cui alla più volte richiamata legge 185/92 e relative circolari applicative. Pertanto i singoli interventi necessari per provvedere al ripristino delle opere danneggiate a causa degli eventi di maggio, giugno, luglio, per i quali risulta già presentata idonea domanda ai sensi della L.185/92 saranno presi in considerazione per la gestione tecnica finanziaria dagli Enti competenti, Regione, Province e Comunità Montane secondo le modalità procedurali proprie della normativa inerente il Fondo di Solidarietà Nazionale;

- di incaricare la Direzione Territorio Rurale ad attuare le procedure previste per il finanziamento dei ripristini di competenza regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)