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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Bando per l’assegnazione dei contributi, relativo al quinquennio 2003-2007, diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente ed autovettura

1. Riferimenti normativi

1.1. Il presente provvedimento ha la finalità di stabilire, per il quinquennio 2003-2007, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto, tra i soggetti aventi diritto, dei fondi destinati all’incentivazione del rinnovo del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, in applicazione della legge regionale 24 gennaio 2000 n. 3, successivamente modificata con legge regionale 2 luglio 2003 n. 14.

2. Beneficiari

2.1. Sono beneficiari dei contributi, di cui al presente provvedimento, i soggetti individuati dall’art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.

3. Requisiti richiesti

3.1. E’ ammesso a contributo l’acquisto con contratto di compravendita o mediante locazione finanziaria (leasing) di autovetture nuove di fabbrica, aventi destinazione di cui all’art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, (destinate cioè al servizio di noleggio con conducente e autovettura o al servizio di taxi per il trasporto di persone), alimentate a benzina, gasolio, metano, bifuel (benzina e metano), o a trazione elettrica, in sostituzione di autovetture aventi analoga destinazione.

3.2. I soggetti richiedenti il contributo devono aver acquistato le nuove autovetture nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007.

3.3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo, abbiano la destinazione di cui al precedente 3.1., abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.

4. Entità del contributo

4.1. Il contributo è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto, con contratto di compravendita, delle autovetture nuove di fabbrica di cui all’art. 3, comma 1, con un limite massimo di contributo di Euro 4.200,00 per autovettura. In caso di acquisto dell’autovettura mediante contratto di leasing, la determinazione della suddetta misura del 20% è computata sul prezzo d’acquisto sostenuto dal concedente il bene in locazione, purchè inferiore alla somma complessiva dei canoni di locazione previsti in contratto.

4.2. Il limite massimo di contributo concedibile è aumentato di Euro 2.000,00 per le autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel (benzina e metano).

4.3. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario, quantunque titolare di più di una autorizzazione da noleggio con conducente, e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all’art. 2 da norme comunitarie, statali e regionali.

5. Concessione del contributo

5.1. Il contributo accordato verrà liquidato al proprietario o all’utilizzatore (nel caso acquisto in leasing) dell’autovettura, che ne abbia fatto istanza ai sensi dell’art. 7, in un’unica soluzione subordinatamente alla riscossione dei trasferimenti regionali di finanziamento della citata L.R. 3/2000 e s.m.i.

5.2. La liquidazione del contributo avverrà, fino ad esaurimento dei fondi regionali a specifica destinazione, entro le seguenti scadenze:

per l’anno 2003

- 15 dicembre, per le domande pervenute entro il 31 ottobre;

per gli anni successivi

- 30 giugno di ogni anno, per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 aprile dello stesso anno;

- 30 novembre per le domande pervenute dal 1 maggio al 30 settembre;

- 31 marzo per le domande pervenute dal 1 ottobre al 30 dicembre.

5.3. Ai fini della liquidazione di cui al precedente comma 5.2., per le domande trasmesse a mezzo posta, fa fede la data in cui le stesse pervengono effettivamente alla Provincia.

6. Presentazione delle domande

6.1. Per il quinquiennio 2003-2007 le domande devono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al 30 dicembre 2007.

6.2. Le domande, redatte in conformità ad apposito modulo, in bollo, devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra a mano presso:

Provincia di Torino - Sportello aperto al pubblico del Servizio Trasporti - Piano terreno - Via Bertola 34, Torino, con il seguente orario: il Lunedì dalle 14,00 alle 16,00; dal Martedì al Giovedì 9,00 - 12,30/14,00 - 16,00; Venerdì 9,00 - 11,00;

oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della carta d’identità del soggetto richiedente.

6.3. Ove il suddetto termine cada in giorno festivo, esso viene prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.

Del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall’Ufficio incaricato a ricevere le domande di cui trattasi. Non sono consentiti altri mezzi di presentazione della domanda.

6.4. Le domande trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, ma non pervenute alla Provincia di Torino entro dieci giorni dal termine di scadenza, di cui al comma 1, non saranno ammesse al finanziamento.

6.5. Le domande che riportano dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno ammesse al finanziamento e dell’esito verrà data informazione all’interessato al fine della ripresentazione della domanda, fermo restando i termini di cui al punto 6.1.

7. Formazione della graduatoria

7.1. Le domande pervenute che avranno superato l’istruttoria amministrativa di conformità a quanto prescritto saranno inserite, al fine del finanziamento, ove si verifichi insufficienza di finanziamento rispetto alle domande stesse, in apposita graduatoria, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all’art. 5 della legge regionale n. 24/1995.

La graduatoria sarà formulata sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati. Le domande non ammesse al finanziamento saranno elencate in una “lista degli esclusi”.

7.2. Qualora si verifichino situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando l’anzianità della vettura da sostituire.

7.3. La graduatoria avverrà sulla base dei criteri di priorità sotto indicati:

a) anzianità d’immatricolazione dell’autovettura da sostituire:

- per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, a partire dal 4° anno dalla data d’immatricolazione:

punti 1 (uno);

b) svolgimento del servizio in comuni compresi nelle seguenti classi di dimensione demografica:

- comuni appartenenti all’Area Metropolitana torinese, come individuata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 51-2395/2000 dell’11/4/2000 e s.m.i., avente per oggetto: “Servizio pubblico taxi nell’area metropolitana di Torino. Proposta di modifica ed integrazione del regolamento tipo per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L.R. 23/2/95 n. 24": punti 4 (quattro);

c) svolgimento del servizio in aree a domanda debole:

- servizio esercitato in uno dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Provincia di Torino: punti 3 (tre);

d) impiego di autovettura a propulsione elettrica o alimentata esclusivamente a metano o bifuel (benzina e metano): punti 2 (due).

7.4. Ai soggetti esclusi dal contributo verrà data comunicazione dell’esito, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

7.5. Nella formazione della graduatoria sono fin d’ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti in graduatoria ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio.

8. Pubblicità

8.1. Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte trenta giorni prima del termine di scadenza della presentazione della domanda. Il bando e la relativa domanda sono inoltre inserite nel sito Internet www.provincia.torino.it/tras_via.htm, nonché affisse all’Albo pretorio della Provincia di Torino.

8.2. La graduatoria e la lista degli esclusi saranno pubblicate all’Albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell’esito delle domande. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet www.provincia.torino.it/tras_via.htm.

9. Efficacia delle domande

9.1. Le domande ammesse al contributo verranno soddisfatte nei limiti dello stanziamento regionale.

10. Presentazione dei documenti

10.1. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla fine della pubblicazione prevista dall’art. 8.2. gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, in originale o in copia conforme emessa nel periodo di cui al suddetto art. 3.2., di acquisto mediante contratto di compravendita o mediante locazione finanziaria, della nuova autovettura per la quale si chiede il contributo.

10.2. La mancata ricezione della documentazione, entro il termine indicato all’art. 10.1., comporta l’esclusione dal finanziamento per il periodo di riferimento, di cui all’art. 5.2.

11. Norma finale

11.1. Le domande pervenute a seguito del bando relativo al biennio 2003-2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2003, saranno riprese in considerazione d’ufficio secondo i nuovi criteri previsti dal presente regolamento.

Il Dirigente del Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri