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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 104-10270

Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

visto il Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

visto il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 di attuazione della Direttiva del Consiglio CE del 27 novembre 1990 n. 667, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale o a base di pesce;

visto il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2001/999/CE del 22 maggio 2001 e successive modifiche ed i integrazioni, relativo alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione delle encefalopatie spongiformi, che disciplina l’impiego di materiale a rischio specifico;

visto il Decreto del Ministro della Sanità 29/9/2000 che stabilisce misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie trasmissibili mediante l’eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio specifico ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina, con indicazioni sulle modalità di distruzione;

considerato che il Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, abroga la Direttiva 90/667/CEE e di conseguenza abroga contestualmente anche il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 508, in quanto recepimento nazionale della Direttiva;

preso atto che il Regolamento CE/1774/2002 è entrato in vigore il 1° novembre 2002 e si applica a partire dal 1° maggio 2003 in ciascuno degli Stati Membri;

considerato che, al fine di garantire uniformità applicativa sull’intero territorio nazionale, sono state intraprese iniziative per il coordinamento interregionale con il contributo e la partecipazione diretta di dirigenti dei Ministeri della Salute, dell’Ambiente e delle Politiche Agricole per l’elaborazione di linee guida comuni;

considerato che nell’ambito delle riunioni di lavoro del coordinamento interregionale sono state elaborate linee guida per l’applicazione del Regolamento CE/1774/2002 e che il documento è stato approvato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità durante la seduta del 7 maggio 2003, nonché dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni durante la seduta del 22 maggio 2003;

valutata l’opportunità di attuare con provvedimento regionale le intese raggiunte, con alcune integrazioni che tengano conto delle specificità regionali in materia di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati;

considerato che, per motivi di urgenza, con nota della Direzione Sanità Pubblica, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, prot. 1595/27.4 del 30/1/2003, sono già state fornite alcune indicazioni relative al riconoscimento degli impianti e dei depositi assoggettati al Regolamento CE/1774/2002;

visto il documento di Linee Guida concernente l’argomento in oggetto, proposto dal Direttore regionale della Sanità Pubblica;

considerato che l’Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale-Programmazione e Gestione Rifiuti ha collaborato alla stesura della proposta delle Linee Guida allegate alla presente Deliberazione, apportando le modifiche e le integrazione ritenute necessarie;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare come parte integrante della presente Deliberazione le Linee Guida allegate (Allegato A), contenenti linee guida per l’applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

2. di demandare alla Direzione Sanità Pubblica ed agli organi di controllo delle ASL la supervisione ed i controlli sulla corretta applicazione delle Linee Guida oggetto della presente Deliberazione;

La presente deliberazione, comprensivo dell’Allegato A, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

PREMESSA

Il Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 3 ottobre 2002 (Guce serie L 273 del 10/10/2002), relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è entrato in vigore il 1° novembre 2002 e, dal 1° maggio 2003 è applicato su tutto il territorio della Comunità Europea.

Il nuovo provvedimento comunitario lascia impregiudicate le disposizioni previste dal Regolamento CE 999/2001 del Parlamento e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Con le presenti Linee Guida si intendono fornire indicazioni operative in merito ai seguenti punti:

* chiarire le modalità di adeguamento dei provvedimenti autorizzativi adottati in base alla pregressa legislazione di settore al fine di conformarli alle prescrizioni del Regolamento CE/1774/2002;

* uniformare le modalità relative alle operazioni di raccolta, magazzinaggio, trasporto, manipolazione e trasformazione ed uso dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano né diretto né indiretto, come definiti ed individuati nelle diverse Categorie ai sensi del citato Regolamento;

* chiarire le modalità di smaltimento dei prodotti trasformati e dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, esplicitando le connessioni con la normativa ambientale;

* stabilire le procedure di controllo igienico-sanitario per alcune tipologie particolari di sottoprodotti;

PARTE I

1) MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PRE-ESISTENTI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO E NUOVI RICONOSCIMENTI

Gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 3 ottobre 2002 devono essere riconosciuti dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite dalla Direzione di Sanità Pubblica e presentando la documentazione prevista dall’Allegato 1.

Ogni impianto e stabilimento già riconosciuto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 (Guri 10.11.2002) nonché del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Ambiente 26 marzo 1994 (Guri n.101 del 3.5.1994), e loro successive modifiche, deve essere nuovamente riconosciuto sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal Regolamento (CE) 1774/2002 per ciascuna tipologia di impianto e stabilimento, con revoca dei provvedimenti autorizzativi preesistenti, in modo da garantire la piena conformità formale e sostanziale al Regolamento (CE) 1774/2002.

In attesa di disposizioni specifiche emanate dalla Commissione, la Regione Piemonte stabilisce di mantenere in essere le autorizzazioni rilasciate per i contenitori dislocati sul territorio ai sensi del D.M. 29.9.00 e, qualora siano posizionati in un´area considerata idonea allo scopo dal Veterinario Ufficiale, autorizza presso tali contenitori, a seguito di specifica richiesta, i prelievi previsti dal Regolamento 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti e i depositi temporanei, autorizzati ai sensi del Decreto Interministeriale 26 marzo 1994, già in attività al 31 ottobre 2002, potranno continuare ad operare a condizione che abbiano presentato l’istanza di riconoscimento o di conversione, fino all’ottenimento del nuovo riconoscimento ovvero al diniego dello stesso.

Si intendono revocate le autorizzazioni degli impianti già autorizzati, che non avranno ottemperato a quanto prescritto dall’attuale normativa.

Ciascun impianto e stabilimento riconosciuto in conformità alle nuove prescrizioni comunitarie, deve essere inserito, a cura della Regione Piemonte, nell’elenco nazionale tenuto presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute.

L’elenco nazionale è inserito nell’esistente Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.ST.).

Al fine di garantire la completezza e il costante aggiornamento dell’elenco nazionale, la Regione Piemonte provvederà ad inserire nel SIST ogni modifica successivamente intervenuta presso ogni singolo stabilimento.

Gli impianti di trasformazione di Categoria 3, che producono farine destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

A titolo esemplificativo, un riconoscimento rilasciato ad un impianto di trasformazione di Categoria 3 è comprensivo anche del riconoscimento per la produzione di farine destinate ad essere utilizzate come materie prime in impianti di petfood o per la produzione di fertilizzanti.

Ai fini del riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) 1774/2002, gli impianti di trasformazione precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 508/92, devono essere sottoposti ad una nuova convalida da parte del Servizio Veterinario competente, entro sei mesi dall’applicazione del Regolamento 1774/2002.

A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell’ASL competente acquisisca da parte del titolare dell’impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell’allegato V del Reg. CE/1774/2002.

Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione da 2 a 7 previsti dal Regolamento CE/1774 devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell’Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7, nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida.

Per gli stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida devono essere conformi a quanto previsto nell’Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, inoltre, le omologazioni dei reattori, saranno rilasciate dall’ISpESL secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 4 del 19 febbraio 1999, e nel rispetto dei parametri previsti dal Capitolo V dello stesso Allegato V.

Gli stabilimenti di trasformazione di Categoria 1 e 2, nonché gli impianti di transito per detti sottoprodotti, devono essere separati da altri stabilimenti appartenenti alla Categoria 3

L’impianto di transito di categoria 3 svolge le attività inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3. In particolare, negli impianti di transito di Categoria 3, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l’entrata e l’uscita degli automezzi), in modo da evitare la “cross-contaminazione” con materiale di categoria 1.

Con la Decisione della Commissione 2003/323/CE del 12 maggio 2003, per gli impianti di transito di Categoria 1 e 2, relativamente alla totale separazione dagli impianti di transito di categoria 3, è stata ottenuta per l’Italia una deroga fino al 30 aprile 2004 per l’adeguamento degli stessi ai requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE 1774/2002, purché, nel corso delle operazioni connesse all’attività dell’impianto di transito di categoria 3, sia garantita l’assenza di contaminazioni crociate con materiali di categoria 1 e 2.

A tale riguardo, nel ribadire che il termine massimo del 30 aprile è perentorio, fatto salvo quanto già previsto dalla decisione 2003/323/CE, in caso di impianti di transito che intendono sfruttare tale deroga, è necessario che i competenti Servizi Veterinari, nel trasmettere il parere favorevole sulla rispondenza dei requisiti dell’impianto, accertino la fattibilità dell’adeguamento ai requisiti previsti al capitolo I, paragrafo 1, lettera a) e al capitolo II, punto B, paragrafo 6 dell’allegato III del Regolamento CE 1774/2002, sulla base di un progetto, completo di planimetria e di programma temporale di realizzazione.

PARTE II

GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI
DI CATEGORIA 1-2-3

1) MATERIALI DI CATEGORIA 1 E PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 DESTINATI SOLO ALL’ELIMINAZIONE.

Si intendono materiali di categoria 1, quelli definiti dall’art. 4 del Regolamento CE/1774 e che comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

iv) animali da esperimento, come definiti all’articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

b) i) i materiali specifici a rischio come definiti dal Regolamento n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

ii) i corpi interi di animali morti o abbattuti contenenti materiali specifici a rischio;

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l’ambiente e altre sostanze elencate nell’allegato I, categoria B, punto 3, della Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l’asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi, salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.

In particolare il materiale specifico a rischio (MSR), ad esclusione dell’intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l’individuazione di detto materiale fino alla sua distruzione.

Il MSR deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di Categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura “Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente. Nel caso in cui lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio, non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale, tutto il materiale o prodotto interessato è considerato materiale specifico a rischio.

Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all’art. 17 del R.D. 20.12.28, n. 3298, opportunamente integrato.

Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto controfirmato dal veterinario ufficiale (tale adempimento sanitario, per le strutture di rimozione, stoccaggio e trattamento presenti in Piemonte, resta in vigore sino a che permane vigente la prescrizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro della Sanità 29/9/2000).

Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell’allevamento.

Entro sette giorni lavorativi, successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico a rischio, con la dichiarazione dell’avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell’impianto di ricevimento o da altra persona all’uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica il rispetto di tale procedura e in caso di mancato rispetto, informa tempestivamente l’autorità competente sullo stabilimento di ricezione del materiale specifico a rischio, per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

Il Servizio Veterinario effettua la vigilanza sullo stabilimento di destinazione relativamente alle modalità di trasformazione, la corretta tenuta dei documenti di trasporto, e segnalando qualsiasi irregolarità riscontrata.

2) MATERIALI DI CATEGORIA 2 E PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE.

Si intendono materiali di categoria 2, quelli definiti dall’art. 5 del Regolamento CE/1774 e che comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell’allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da Paesi Terzi e che, dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria, non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l’importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l’autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all’articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell’eradicazione di una malattia epizootica;

f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e

g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

3) MATERIALI DI CATEGORIA 3 PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.

Si intendono materiali di categoria 3, quelli definiti dall’art. 6 del Regolamento CE/1774 e che comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d’imballaggio o di qualsiasi altro difetto, che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate, provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Si precisa, inoltre, che il pacchetto intestinale proveniente dalla macellazione delle specie avicole (escluso quello dei ratiti), è ricompreso nei materiali appartenenti alla Categoria 3 di cui all’art. 6, punto 1, lettere a) e b).

In merito all’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento CE/1774/2002 degli alimenti grezzi per animali da compagnia ceduti direttamente ai proprietari di tali animali presso gli spacci di vendita carni, si ritiene che il ricorso a tale modalità di allontanamento degli scarti dalla macelleria debba essere inserita e opportunamente documentata nelle procedure di autocontrollo previste dal D.Lvo 155/97.

Infine si richiama l’attenzione di tutti i macelli, degli impianti di trasformazione di Categoria 1 e 2, nonché delle macellerie o di altri locali autorizzati alla rimozione della colonna vertebrale, circa l’obbligo, previsto dal Regolamento CE/808/2003, di adeguare i propri sistemi di filtraggio delle acque reflue con sifoni intercettatori, vagli di scolo o altri sistemi filtranti con aperture a maglie non superiori a 6 mm nell’estremità a valle del processo oppure con sistemi equivalenti che consentano il passaggio delle sole particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.

Gli impianti che intendono avvalersi della deroga, prevista dalla Decisione 2003/334/CE, possono continuare ad utilizzare, fino al 31/12/2003, i sistemi filtranti esistenti, a condizione che ne facciano espressa comunicazione al Servizio Veterinario dall’ASL competente.

4) ATTIVITA’ NON SOGGETTE A RICONOSCIMENTO

Si considerano non soggetti all’obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili, funzionali all’attività della stessa struttura e che, comunque, non effettuano attività a scopo commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

Si considerano non soggetti all’obbligo di riconoscimento, gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui alla Direttiva 93/42/CEE, fatto salvo il rilascio, da parte dell’autorità competente regionale, di nulla osta all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

Restano comunque ferme le disposizioni relative al trasporto dei sottoprodotti utilizzati per la produzione di biomateriali e dispositivi medici (tramite automezzi o contenitori autorizzati ed etichettati) ed alla vigilanza veterinaria, limitatamente alle modalità di conservazione del materiale fresco ed alla eliminazione di eventuali rimanenze residuate al termine delle lavorazioni.

PARTE III

RACCOLTA E TRASPORTO

1) RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE

Qualora i materiali di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l’impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l’apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente, di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

L’attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento come impianto di transito.

Viceversa, l’attività di deposito (presso macelli o altri impianti di produzione alimenti) di materiali prodotti da altri stabilimenti, può essere effettuata unicamente in presenza di specifico riconoscimento come impianto di transito ai sensi del Regolamento CE/1774/2002.

2) AUTORIZZAZIONI VEICOLI E CONTENITORI PER IL TRASPORTO

I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente, che detiene l’elenco dei trasportatori autorizzati.

I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione, devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente ed essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento CE 1774/2002. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario.

La A.S.L. competente è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell’automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell’impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell’autorizzazione è la A.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati.

Chi esercita l’attività di trasporto di sottoprodotti per conto proprio o per terzi, deve dichiarare, sulla domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o dell’automezzo, l’indirizzo o la sede presso cui il registro previsto dall’articolo 9 del Regolamento CE 1774/2002 è disponibile per i controlli dell’Autorità competente.

3) IDENTIFICAZIONE VEICOLI E CONTENITORI.

I veicoli e i contenitori autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l’indicazione della Regione, dell’Azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell’ordine di registrazione.

Inoltre, sui veicoli, contenitori o imballaggi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati, deve essere apposta un’etichetta (inamovibile per il trasporto di sottoprodotti), che rechi chiaramente:

a) la categoria dei sottoprodotti di origine animale, oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:

i. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura “Non destinato al consumo umano”- e, se destinati a tali usi, le diciture: “Destinato alla produzione di pet-foods”- “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti” (queste due diciture specifiche devono essere apposte solo nel caso di prodotti trasformati).

ii. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Non destinato al consumo animale” e, se del caso, “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti” Tuttavia, quando i materiali di Categoria 2 sono destinati all’alimentazione degli animali indicati nell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c) alle condizioni previste in tale articolo, l’etichetta indicherà invece “Per l’alimentazione di ... ” con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati (cosi come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

iii. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Destinato solo all’eliminazione”.

iv. In caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura “Stallatico” (cosi come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.

Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell’etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x cm. 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

4) VERIFICA PERIODICA DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

Gli automezzi ed i contenitori autorizzati devono essere sottoposti ogni due anni alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui All. II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento CE 1774/2002) da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.

5) LAVAGGIO E DISINFEZIONE VEICOLI E CONTENITORI

La data e l’ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione dopo ogni scarico devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell’impianto di destinazione o da un suo rappresentante riportata su specifico documento rilasciato dopo le operazioni (Allegato 6), o sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore.

Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell’impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti autorizzati (ai sensi del Reg. CE/1774/2002 o del D.P.R. 320/54) ed all’uopo attrezzati, purché ciò avvenga dopo lo scarico e prima di un successivo trasporto.

In particolare, qualora l’impianto di destinazione sia l’inceneritore o il coinceneritore (cementificio) il lavaggio e la disinfezione dell’automezzo dopo lo scarico può essere effettuato anche presso idoneo impianto esterno autorizzato e l’evento attestato, come sopra indicato.

6) DISPOSIZIONI VARIE PER IL TRASPORTO

Gli automezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti trasformati destinati all’alimentazione animale, fatte salve le deroghe in materia di trasporto, previste dal Regolamento CE/813/2003 della Commissione.

I materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati.

La Regione Piemonte può prevedere specifiche autorizzazioni in deroga, per comprovate esigenze locali, stabilendo, nella stessa autorizzazione, le modalità di gestione. Nel caso in cui vengano concesse autorizzazioni in deroga saranno altresì fissate le modalità di controllo del Servizio Veterinario competente.

7) NORME TRANSITORIE PER LE AUTORIZZAZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti “a basso rischio” ai sensi del Decreto 26/3/1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 3, fino alla scadenza naturale dell’autorizzazione, a condizione che:

* soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE 1774/2002 (contenitori o veicoli stagni coperti);

* durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l’etichetta prevista dall’Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore verde, riportante le diciture previste per il materiale di categoria 3 e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti “ad alto rischio” ai sensi del Decreto 26/3/1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 1 e 2, fino alla scadenza naturale dell’autorizzazione, a condizione che:

* soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE1774/02 (contenitori o veicoli stagni coperti);

* durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l’etichetta prevista dall’Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore rosso o giallo, riportante le diciture previste per le rispettive tipologie di materiale e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Successivamente alla prima scadenza, gli atti autorizzativi e la relativa targa identificativa dovranno essere adeguati alle indicazioni formulate nel presente documento.

PARTE IV

DOCUMENTAZIONE E REGISTRI

1) DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni della vigente normativa.

Pertanto, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale che deve specificare:

a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

b) la descrizione dei materiali, comprese:

* la categoria dei sottoprodotti di origine animale;

* in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;

* le diciture di destinazione previste per ogni singola categoria (“Non destinato al consumo umano”-" Non destinato al consumo animale" e caso per caso le diciture: “ Destinato alla produzione di pet-foods” “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante” “Destinato solo all’eliminazione”;

* le specie animali, per i materiali di categoria 3 e per i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per i mangimi degli animali allevati per produrre alimenti;

* se del caso, il numero del marchio auricolare.

c) la quantità dei materiali;

d) il nominativo, l’indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

e) il nome e l’indirizzo del trasportatore;

f) il nome, l’indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

g) nel caso l’origine sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi della presente normativa:

* il numero di riconoscimento dell’impianto o del deposito di origine;

h) nel caso l’origine sia un impianto di trattamento:

* la natura e i metodi del trattamento.

i) la causale del trasporto, ed inoltre:

* nel caso sia inviato ad impianto di incenerimento come sottoprodotto (fresco), va indicato il codice CER 18 02 02* se si tratta di materiale di categoria 1 e 2, il codice 18 02 03 nel caso si tratti di materiale di categoria 3;

* nel caso sia inviato ad un impianto di incenerimento o coincenerimento (cementificio) come prodotto trasformato (farina) il codice CER da indicare è 02 02 03;

* nel caso sia inviato a discarica, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE, sistema di smaltimento possibile solo per il prodotto trasformato derivato da materiale di categoria 3, il codice CER da indicare è 02 02 03.

Il documento commerciale, specifico per Categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati (Allegati 2-3-4 alle presenti Linee Guida), deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l’originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

E’ consentito l’utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 5 alle presenti Linee Guida), limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di Categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.

Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi deve conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.

E’ consentito, per mesi tre dalla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, l’utilizzo dei documenti commerciali di trasporto già prestampati ed in uso ai sensi del Decreto Interministeriale 26/3/94, a condizione che vengano riportate tutte le diciture in esso previste.

2) CERTIFICATO SANITARIO

Al fine di garantire un alto livello di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle TSE, si richiede la certificazione veterinaria o il documento commerciale controfirmato dal Veterinario Ufficiale per i materiali di Categoria 1, limitatamente agli animali morti in allevamento.

Inoltre, per mantenere un livello sufficiente di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle malattie trasmissibili del bestiame, la certificazione veterinaria è necessaria anche per i materiali appartenenti alla Categoria 2, limitatamente agli animali morti in allevamento ed alle spoglie di animali abbandonate di specie diverse da quelle a rischio per TSE.

E’ compito degli impianti che ricevono i suddetti materiali, restituire copia dei certificati, controfirmati per avvenuta ricezione dai titolari degli stabilimenti, ai Servizi Veterinari (Area di Sanità Animale) delle ASL territorialmente competenti sull’allevamento di origine.

3) REGISTRI

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite.

I registri devono contenere i seguenti dati:

a) la descrizione dei materiali, compresi:

* la categoria dei sottoprodotti di origine animale;

* le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;

* se del caso, il numero del marchio auricolare;

* la quantità dei materiali;

b) per i registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale :

* la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

* il nome e l’indirizzo del trasportatore;

* il nome, l’indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario ;

c) per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale :

* la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

* il nominativo, l’indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

* il nome, l’indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

d) per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale :

* la data di ricevimento;

* il nominativo, l’indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

* il nome e l’indirizzo del trasportatore;

* la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione)

Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.

Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull’ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell’ASL di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere siglata e numerata prima di essere stampata.

La registrazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto.

La stampa del registro deve avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.

In deroga a quanto sopra, sono esonerati dalla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

1) Il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

2) Il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che

* il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;

* il proponente detenga il registro;

* il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti;

3) Lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un’eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

4) Lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di Categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

* i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

* il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

* il destinatario detenga il registro;

* il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti.

5) Lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all’obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali.

6) L’impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo e, verso lo stesso, conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

* lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all’ASL competente sull’impianto di transito;

* il registro sia siglato dall’ASL competente sull’impianto di trasformazione;

* lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall’impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti;

* lo stabilimento di trasformazione trasmetta all’impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

PARTE V

REGOLAMENTO 1774/2002/CE NORMATIVA AMBIENTALE

In accordo con l’Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti della Regione Piemonte, si esprimono le seguenti considerazioni.

Come già evidenziato in precedenza, il Regolamento n. 1774/2002 disciplina la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Nel predetto Regolamento i sottoprodotti risultano essere normati non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo, per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto, con i relativi documenti commerciali ed eventuali certificati sanitari, gli impianti di transito e di magazzinaggio, gli impianti di trasformazione per le differenti categorie di materiali.

Il summenzionato Regolamento non considera mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come una gestione di “rifiuti”, li menziona come rifiuti solo relativamente all’eliminazione finale; non vi è infatti alcuna volontà da parte del legislatore europeo di creare inutili duplicazioni autorizzative né di moltiplicare artificiosamente i documenti di trasporto. Anche il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, ritengono che la disciplina dei rifiuti, così come si desume dal Regolamento stesso, si debba applicare solamente al momento dell’accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica.

Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, tuttavia, con il recepimento italiano della Direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti (D.Lvo 13/1/2003, n° 36), si è assunto un atteggiamento più cautelativo per la salute pubblica e per l’ambiente, disponendo che il materiale specifico a rischio, ora divenuto materiale di categoria 1, fresco o trasformato, ed il materiale ad alto rischio, ora divenuto materiale di categoria 2, anch’esso fresco o trasformato, non siano ammessi in discarica.

Pertanto per le categorie di materiali 1 e 2 e per i relativi prodotti trasformati, la possibilità di smaltimento in discarica, benché contemplata dal Regolamento n. 1774/2002 per i prodotti trasformati, non risulta ammessa in Italia.

Per quanto riguarda il materiale di categoria 3 (materiale, definito a basso rischio prima dell’emanazione del Regolamento n 1774/2002), sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma degli articoli 13 o 17 del Regolamento n 1774/2002, utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 comma 2 lettera b) del Regolamento n 1774/2002, può essere smaltito in una discarica per non pericolosi con il codice CER 02 02 03.

Poiché la Direttiva 1999/31 auspica che gli Stati membri elaborino una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il recepimento italiano della direttiva ha previsto che dal 1 gennaio 2007 non siano ammessi i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg.

In prospettiva sarà necessario, pertanto, valutare il potere calorifico delle farine animali derivate dal materiale di categoria 3: lo smaltimento delle farine animali con potere calorifico superiore dovrà essere effettuato solo presso impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento, si fa distinzione tra impianti ai quali si applica la normativa ambientale e quindi la relativa disciplina sui rifiuti, ed impianti che trattano unicamente carcasse di animali o parti di esse, come sottoprodotti di origine animale; questi ultimi non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive 2000/76/CE e 75/442/CE come modificata dalla 91/156/CEE, in quanto l’attività in essi svolta è disciplinata direttamente dal Regolamento n 1774/2002.

Quest’ultimo provvedimento comunitario, all’articolo 12 commi 2 e 3, individua le condizioni generali e di funzionamento ed i requisiti ai quali questi impianti di incenerimento o coincenerimento devono conformarsi.

Per quanto riguarda gli impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale, fintanto che non sarà attuata la direttiva 2000/76/CE, occorre fare riferimento alle autorizzazioni previste dell’articolo 27 e 28 del Decreto Legislativo n 22/97, che presuppongono la conformità alle direttive precedenti alla Direttiva 2000/76/CE e cioè alla Direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE.

In base a quanto previsto dal Regolamento 1774/2002, i prodotti trasformati, ovvero le farine animali, possono essere inceneriti o coinceneriti solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

I prodotti trasformati possono essere coinceneriti, secondo quanto previsto dall’Ordinanza 30 marzo 2001 “Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all’incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio”, anche in impianti che effettuano attività di recupero energetico in procedura semplificata.

1) SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 1

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 1, sottoprodotti di origine animale (fresco), avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

* In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 18 02 02*

* In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall’autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 1 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 02 02 03.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica .

Per i rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applica il decreto interministeriale del 22 maggio 2001 “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei piccoli animali da esperimento, prodotti nelle strutture sanitarie di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e che svolgono attività medica e veterinaria di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n 833, si applica la disciplina relativa ai rifiuti sanitari (decreto interministeriale Ambiente e Sanità del 26 giugno 2000 n 219 e successive modifiche ed integrazioni); questi rifiuti sono gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 1774/2002 (in base alla tipologia di materiale, classificabili nelle Categorie 1 o 2), le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche provenienti da attività diagnostica degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, delle Facoltà di Medicina Veterinaria ed Agraria e degli Istituti scientifici di ricerca.

2) SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 2

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 2 sottoprodotti di origine animale (fresco) avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

* In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 18 02 02*.

* In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002/CE dall’autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 2 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 02 02 03.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica.

3) SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 3

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 3 sottoprodotti di origine animale (fresco), avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

* In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 18 02 03.

* In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg.1774/2002/CE dall’autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 3 avviene secondo le seguenti modalità:

* In impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale .

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come “rifiuto” con il codice CER 02 02 03.

* In discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE

Lo smaltimento in discarica del materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma degli articoli 13 o 17 del Regolamento n 1774/2002, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 comma 2 lettera b) è ammesso in una discarica per non pericolosi, con il codice CER 02 02 03.

Dal 1 gennaio 2007 non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg,; se le farine derivate da tali materiali risultano avere un PCI superiore a 13.000 kJ/kg, lo smaltimento deve essere effettuato in impianti di incenerimento o di coincenerimento.

4) IMPIANTI ESCLUSI DAL RICONOSCIMENTO SANITARIO

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall’autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale i seguenti impianti:

1. inceneritori e coinceneritori riconosciuti ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata attuata la Direttiva 2000/76/CE; questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 27 e 28 del Decreto Legislativo n 22/97. L’autorizzazione presuppone la conformità alle Direttive 89/369/CE, 89/429/CE e 94/67/CE già attuate in Italia. Per i coinceneritori, in base all’Ordinanza 30 marzo 2001 è ammesso anche il recupero energetico in procedura semplificata.

2. impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime. Questi impianti sono disciplinati dalla normativa ambientale.

Smaltimento materiali inerti (ceneri) della Sardigna pubblica di Torino.

Il Regolamento 1774/02, nel ribadire che la Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti, non si applica agli impianti di incenerimento se i rifiuti trattati comprendono unicamente carcasse di animali, stabilisce i requisiti minimi per questi particolari impianti di incenerimento (sardigne).

Tuttavia, pur operando al di fuori della normativa ambientale nelle fasi di raccolta, trasporto ed incenerimento delle carogne animali, gli impianti che inceneriscono esclusivamente carcasse animali o parti di esse sono tenuti a rispettare la norma ambientale nella fase di eliminazione delle ceneri.

In base alle determinazioni analitiche eseguite su campioni di cenere provenienti dalla Sardigna il materiale esaminato è classificato come rifiuto speciale e, con riferimento al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) ricade nel codice 10.01.01.

Ciò premesso, le ceneri provenienti dalla Sardigna possono essere destinate ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, punto 18.11, alla produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n.748.

Infine è opportuno precisare che, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, i sottoprodotti di origine animale non sono assimilati ai rifiuti solidi urbani e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani da parte di esercizi o stabilimenti commerciali.

PARTE VI

ATTIVITA’ PARTICOLARI

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE ANNESSA AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI O PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA.

Nel caso di impianti di produzione o trasformazione di alimenti di origine animale, che intendano procedere internamente alla trasformazione dei loro sottoprodotti, non è obbligatorio prevedere la separazione fisica degli impianti (edifici separati) a condizione che non si registrino interferenze igienico sanitarie negative sulle attività svolte.

In ogni caso il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale e devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

* separazione dell’ingresso e dell’uscita dell’impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all’uomo;

* area di ricevimento dei sottoprodotti da trasformare separata dalle aree dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all’uomo;

* attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti;

* personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all’uomo, in modo da poter ne controllare gli spostamenti.

a) Latte e prodotti a base di latte non destinati all’alimentazione umana, appartenenti alla categoria 3 del Regolamento CE 1774/02 e corrispondenti alle descrizioni di cui all’art. 6, paragrafo 1, lettere e) ed f), in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Commissione U.E., possono, se non distrutti, essere destinati alla produzione di alimenti per animali previo adeguato trattamento in un impianto di trasformazione di Categoria 3 autorizzato ai sensi dell’art.17 del Regolamento 1774/2002, anche annesso allo stabilimento autorizzato ai sensi del DPR n. 54/97 secondo le modalità sopra riportate.

Per questi prodotti, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali di igiene (allegato V, capitoli I, II e V) ed i requisiti specifici di igiene di cui all’allegato VII, capitolo I, vanno soddisfatte le condizioni di trasformazione dell’allegato VII, Capitolo V, lettera A.

b) Prodotti a base di carne e grasso fuso di origine suina.

In relazione allo strutto è stata chiesta, da parte del Ministero della Salute, alla Commissione U.E. una deroga per l’invio diretto all’alimentazione animale ai sensi di quanto già disposto dalla Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione con nota 600.8/BSE/47 del 27 maggio 2002. Verranno, pertanto, emanate norme successive all’approvazione della deroga riguardanti la gestione amministrativa e sanitaria del prodotto. Rimangono in vigore le modalità previste dalla suddetta nota per quanto riguarda la gestione dello strutto suino.

c) Siero di latte, scotta, latticello.

In attesa del pronunciamento da parte della Commissione U.E. e conformemente a quanto espresso nella nota del Ministero della Salute prot. 609/1774/186 del 16/06/2003, l’utilizzo del siero di latte, latticello o scotta è disciplinato ai sensi del D.L.vo n. 360/99, che ne consente l’invio all’alimentazione zootecnica come materia prima per mangimi.

d) Pelli

Il sottoprodotto “pelle” è disciplinato dal Regolamento (CE) 1774/2002 come materiale di categoria 1 o 3.

Si intende superata ogni precedente normativa in materia.

Qualora si intenda destinare le pelli ottenute da animali regolarmente macellati e ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem, effettuata da un Veterinario Ufficiale, alla produzione di gelatine e/o collagene per il consumo umano, le stesse devono soddisfare i requisiti di cui alla decisione 1999/724 e Decisione 2003/42, a partire dal macello.

Il Regolamento CE 1774/2002 prevede la distruzione per le pelli degli animali di cui all’art. 4 comma 1 lettera a)

Per le pelli di animali d’allevamento ed in particolare degli ungulati, di cui all’art. 6, comma 1 lettere c) e k), si ritiene necessario fornire di seguito alcune precisazioni.

Sono considerati materiali di categoria 3:

* pelli provenienti da carcasse idonee al consumo umano;

* pelli ottenute da carcasse di animali che, anche se non idonee al consumo umano, non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

La particolare situazione igienico sanitaria con cui vengono manipolate le pelli destinate all’industria conciaria, rende necessario fornire alcune indicazioni gestionali, di seguito riportate.

I. Gestione delle pelli al macello

a) Le pelli, qualora non asportate immediatamente dal macello, devono essere depositate in maniera separata dal restante materiale di categoria 3;

b) Il Servizio Veterinario si accerta che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari a consentire il mantenimento di condizioni igienico sanitarie accettabili. In considerazione delle condizioni climatiche, i locali adibiti allo stoccaggio devono garantire l’idonea conservazione per un periodo di tempo non superiore alle 24-48 ore; per periodi superiori è necessario che l’impianto disponga di un impianto refrigerante con controllo della temperatura;

c) Le pelli provenienti da animali destinati alla distruzione o in attesa di valutazione ispettiva e quelle di animali che, pur non presentando segni clinici di malattie trasmissibili, non hanno superato favorevolmente la visita post mortem, devono essere conservate in maniera separata e rese sempre riconoscibili.

II. Raccolta e trasporto delle pelli

Le pelli devono essere trasportate in contenitori separati dal restante il materiale di categoria 3.

Le pelli non inviate alla distruzione e destinate all’industria conciaria, devono essere chiaramente identificate ed accompagnate dal documento commerciale integrato dalle indicazioni sullo stato sanitario ai fini dell’ammissione o esclusione del materiale dal circuito della produzione di gelatine e collagene per uso umano.

Le pelli di cui all’art. 6, comma 1 lettera k), devono conservare in ogni passaggio la chiara identificazione, riconoscimento e separazione.

III. Impianti di deposito delle pelli fresche, refrigerate e salate (Impianti di transito)

Sono le attuali strutture di deposito temporaneo delle pelli destinate alla concia, dove possono essere realizzate attività di stoccaggio temporaneo, rifilatura, cernita, congelamento e aggregazione secondo le diverse provenienze, in attesa del loro invio alla destinazione finale.

Qualora l’impianto di transito non sia dedicato esclusivamente alle pelli, saranno messi in atto criteri di separazione con il restante materiale di categoria 3, in modo da garantire buone condizioni igienico sanitarie.

IV. Dalla lettura dell’Allegato VIII capitolo VI, punto A) comma 2 lettere a), b), c), d), e) del Regolamento n. 1774, conseguono le seguenti indicazioni:

a) L’attività di salatura, di essiccazione e di conservazione è propriamente attività specifica da esercitarsi in un impianto tecnico riconosciuto;

b) La sola attività di salatura di pelli fresche può, in subordine, essere esercitata in impianti di transito, quando adottata come mezzo di conservazione delle pelli per la successiva spedizione;

c) Le materie prime da impiegare per la produzione di gelatina, comprese le rifilature ed il carniccio proveniente da pelli fresche o salate, possono essere destinate alla produzione di gelatine e collagene per uso umano se provenienti da animali ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem ed accompagnati dalla prevista attestazione e provenienti da un impianto riconosciuto e registrato ai sensi della Decisione 1999/724/CE;

d) Il carniccio e la “spaccatura” (derma) possono essere utilizzati per la produzione di proteine idrolizzate per l’alimentazione animale, ai sensi dell’Allegato VII capitolo VI lettera B del Regolamento 1774/2002, che ne prevede un trattamento specifico e che le differenzia dalle proteine animali trasformate il cui uso è consentito solo per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

V. Produzione di gelatine e collagene.

L’utilizzo delle pelli e dei materiali destinati alla produzione di gelatine e collagene per uso umano sono regolamentati delle Decisioni 1999/724/CE e 2003/42/CE e gli impianti di provenienza devono essere dotati dei requisiti particolari previsti dalle citate normative.

Le concerie che intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano devono possedere gli specifici requisiti previsti dal capitolo 4, sezione A II, punto 8 e sezione B II della Direttiva 92/118 e successive modifiche delle citate normative.

Poiché la consolidata normativa sulla produzione di alimenti per uso umano non permette il riutilizzo di materie prime derivate da sottoprodotti classificati dal Regolamento 1774/2002/CE, si stabilisce che:

1. si intende per “conceria riconosciuta e registrata” ai sensi della Decisione 1999/724/CE, i locali annessi, fisicamente separati dall’attività di concia, che dispongono degli specifici requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari per le operazioni di preparazione di materia prima destinata alla produzione di gelatina e collagene per il consumo umano;

2. nessun prodotto in uscita da un impianto tecnico, riconosciuto alla ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 1774/2002/CE, può essere destinato alla produzione di alimento per uso umano.

e)Sottoprodotti dei centri di incubazione.

Così come previsto dall’articolo 6, punto 1, lettera j), i sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di Categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

Sono ricompresi in questi sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione.

FERTILIZZANTI ORGANICI - condizioni per l’utilizzo (art. 35, punto 3, Regolamento CE n. 1774/2002)

Le presenti condizioni per l’utilizzo dei prodotti trasformati come fertilizzanti devono intendersi come indicazioni di stretto ordine sanitario concordate tra il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, competenti per la materia, in attesa che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emani norme specifiche e le opportune modifiche alla Legge n. 748/84.

Le indicazioni riportate in queste Linee Guida andranno riconsiderate a seconda del parere che sarà espresso a breve dal Comitato Scientifico UE.

i) Ad oggi, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti alle seguenti condizioni:

* essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ed essere in regola con quanto previsto dalla L. 748/84, ovvero in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell’art. 13 (categoria 2) e dell’art. 17 del Regolamento CE/1774/2002;

* essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;

* essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, nel caso di prodotti derivati da materiali di categoria 3;

* sull’imballaggio o sulla confezione e sul documento commerciale, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE 1774, venga indicato l’eventuale marcatore utilizzato e siano riportate le diciture: “non destinato al consumo animale” - “destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante”;

* essere immagazzinati in modo nettamente separato dai mangimi destinati agli animali

Valutazioni relative allo stallatico

Per “stallatico” si intendono gli escrementi con o senza lettiera ed aggiunta di urine. Queste ultime, come tali, non sono contemplate dalla legge 748/84.

Il guano, che nel Regolamento comunitario è equiparato allo stallatico, è in realtà un rifiuto fossile. L’equivoco deriva da una impropria traduzione del termine inglese riportato nel Regolamento comunitario in lingua originaria che, a differenza del guano, comprende anche escrementi freschi di specie animali diverse.

Al riguardo, si segnalano alcune altre inesattezze nella traduzione. In lingua inglese, ad esempio, non trovano facile corrispondenza i termini “maturazione” e “fermentazione”, applicati agli escrementi; l’unico termine disponibile per descrivere i processi di trasformazione naturale delle deiezioni animali è “composting”. Sembra questa la ragione per cui la concimaia (manure heap) non è menzionata nel Regolamento comunitario e sarebbe un errore inquadrarla come “composting plant” di dimensioni aziendali.

Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni regolamentari, si ritiene che la concimaia possa essere collocata tra gli “impianti tecnici”

Quando lo stallatico è sparso senza trasformazione sui terreni aziendali, il passaggio in concimaia è implicitamente ammesso.

ii) In conclusione lo stallatico (cat. 2) può essere:

* compostato secondo i criteri citati nel Regolamento CE 1774/2002;

* destinato alla produzione di biogas;

* applicato senza le suddette trasformazioni sui terreni aziendali, non escludendo la possibilità di applicarvi anche stallatico maturo. In questo caso rimane valido l’utilizzo tradizionale della concimaia che non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale ai fini del Regolamento comunitario;

* scambiato, non trasformato ai sensi del Regolamento comunitario, con le limitazioni indicate nell’allegato VIII, cap. III, punto 1. Anche in questo caso la concimaia non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale, sempre che gli scambi di stallatico siano conformi a quanto espresso dal Regolamento sopra citato ;

* messo in commercio solo se trasformato (ovvero come prodotto tecnico). In tal caso, in alternativa al compostaggio vi è la possibilità del trattamento in concimaia.

* quanto al “contenuto del tubo digerente” ed in particolare al contenuto dei prestomaci dei ruminanti, si noti che questo è equiparato allo stallatico dal Regolamento 1774/2002 ma non è contemplato quale fertilizzante dalla legislazione nazionale. Ne consegue che l’applicazione sul terreno avvenga come per lo stallatico e che il materiale in questione sia da sottoporre preventivamente a maturazione in concimaia, a completa garanzia della sua sicurezza sanitaria.

PARTE VII

DEROGHE AI SENSI DEGLI ART. 23 e 24
DEL REGOLAMENTO 1774/2002/CE

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, si autorizzano le deroghe relative agli utilizzi dei sottoprodotti di cui all’articolo 23 del Regolamento comunitario.

1) LARVE DI MOSCA PER ESCHE DA PESCA

La deroga per l’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’allevamento di vermi per esche da pesca è concessa, oltre ché per i materiali di Categoria 3 di cui all’art. 6, par. 1, lettera da a) a j), anche per il materiale avicolo di categoria 2, purché non proveniente da zone sottoposte a restrizioni di polizia veterinaria e da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospetta o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Nel centro di raccolta questo materiale deve essere sottoposto ad uno dei trattamenti previsti alla lettera a), paragrafo 5) dell’Allegato IX.

Il fornitore del materiali di Categoria 2 o di Categoria 3, destinati all’allevamento di larve di mosca per esche da pesca è obbligato a tenere il registro delle partite spedite, previsto all’articolo 9 del Regolamento1774/02. Il primo destinatario deve rilasciare copia al conferente del documento di trasporto, che deve riportare le diciture “Non destinato al consumo umano” e “Destinato all’alimentazione di vermi utilizzati come esche da pesca”, le quantità ritirate, la data di consegna e l’indirizzo del conferente.

I centri di raccolta che non coincidono con l’allevamento devono registrare, i quantitativi depositati e successivamente inviati; i registri devono essere messi a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata della vigilanza.

I titolari dei centri di raccolta e/o allevamenti devono adottare un piano di autocontrollo secondo i principi dell’HACCP; al riguardo è probabile che, a breve, le Associazioni dei produttori, di concerto con le Regioni ed il Ministero delle Salute concordino su alcuni indirizzi essenziali per armonizzare gli orientamenti a livello nazionale.

Il materiale residuo della “lettiera” di allevamento delle larve deve essere distrutto mediante incenerimento, preceduto o meno da pre-trattamento, a cura del titolare dello stabilimento di produzione.

I centri di raccolta e gli utenti/allevamenti che intendono essere autorizzati in deroga ai sensi dell’art. 23 del Regolamento vengono inclusi nell’elenco nazionale previsto per tutte le tipologie di impianti e verrà loro attribuito un numero progressivo.

2) ALTRE DEROGHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO CE N. 1774/2002

L’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per gli animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo, animali da pelliccia, animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, è consentita se i sottoprodotti appartengono alla categoria 2, purché non provenienti da animali abbattuti o morti a seguito di malattia infettiva sospetta o conclamata, e per i materiali di categoria 3-art. 6, par. 1, lettere da a) a j).

Nel centro di raccolta questo materiale deve essere sottoposto ad uno dei trattamenti stabiliti dalla lettera a), paragrafo 5) dell’Allegato IX e soggiace alle procedure ed alle modalità di controllo previste al precedente punto 1) del presente capitolo.

3) UTILIZZO DEI RIFIUTI DI CUCINA PER CANI ALLEVATI IN MUTE O CANILI

I rifiuti di cucina, come previsto dall’art. 23, possono essere utilizzati per l’alimentazione dei cani allevati in mute o in canili, previo idoneo trattamento risanatore da eseguirsi in una struttura ritenuta idonea dall’ASL (nulla osta veterinario) e sottoposta a controllo del Servizio Veterinario. L’invio degli scarti dalle cucine ai canili utilizzatori deve essere diretto ed il canile deve tenere un registro di carico/scarico dei materiali ritirati ed utilizzati.

I rifiuti di cucina provenienti da trasporti internazionali non possono comunque essere utilizzati per l’alimentazione di animali.

Si mettono in atto, ove applicabili, le norme di cui all’allegato IX del Regolamento n. 1774/2002/CE.

4) SOTTERRAMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN TERRENI DI PRIVATI

In base all’Accordo Stato-Regioni relativo al benessere animale “ Protezione degli animali e pet-therapy”, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 febbraio 2003 fra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

5) ZONE ISOLATE (art. 24, punto 4, lettera b, Regolamento CE n. 1774/2002)

Si considerano “zone isolate” quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco.

Valgono comunque a tal fine le indicazioni contenute nel Regolamento CE/811/2003 della Commissione. In particolare, si individuano i Sindaci, quali autorità competenti per il monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale.

I Sindaci, potranno, di volta in volta ed in base alle specifiche competenze, avvalersi dei pareri tecnici dei Servizi delle ASL o dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1
delle Linee Guida

Documentazione minima da allegare all’istanza di riconoscimento.

1) verbale di sopralluogo (datato e firmato), effettuato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti, nonché sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;

3) planimetria dell’impianto (datata e firmata dal legale rappresentante), in scala 1:100, dalla quale risultino evidenti: la disposizione delle linee di produzione o di deposito, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi nonché la separazione tra la “sezione sporca” e la “sezione pulita” ove previsto;

4) relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal legale rappresentante), degli impianti e del ciclo di lavorazione o di deposito, comprendente anche indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, al trattamento delle acque luride provenienti dalla “sezione sporca” e alle emissioni in atmosfera;

5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a:

* rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;

* presenza nell’impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dal Sindaco o da altra Autorità competente;

* rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;

* possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento CE 1774/2002, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano “a pressione”, le relative certificazioni di omologazione ISPESL.

6) una marca da bollo del valore corrente;

7) ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dell’impianto; nel caso tale ricevuta non sia producibile in quanto la tariffa non è stata ancora determinata dalla Regione, atto di impegno del titolare a provvedere al versamento delle spese poste a suo carico per il riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

Nel caso di impianti di trasformazione già riconosciuti ai sensi del D.Lgs 508/92 ed in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento CE/1774/2002, la documentazione minima da allegare all’istanza di riconoscimento è limitata ai punti 1, 6 e 7, a condizione che:

a) non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;

b) i requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari al nuovo riconoscimento;

c) non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Servizio Veterinario dell’ASL competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;

d) il titolare o il legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai precedenti punti da a) a c).


Allegato