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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187

Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Le altezze minime interne previste dall’articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli all’uso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione all’uso cui saranno destinati, nonchè alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse.

2. La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando l’edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purchè il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti l’esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’unità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d’aria trasversali oppure dall’impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Ai fini della deroga di cui al comma 1, le unità immobiliari destinate all’uso commerciale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti commi, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell’igiene.

4. Con riferimento ai casi di alloggi monostanza, di cui all’articolo 3 D.M. 5 luglio 1975 si applica la deroga di cui al punto 1 del presente provvedimento, ferme comunque restando le misure minime di superficie previste in detto articolo e la necessaria idoneità igienico-sanitaria dei locali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)