Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10 luglio 2003, n. 127

Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali afferenti il Consiglio regionale anno 2003 (GA)

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell’Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

Il n. 11) dell’o.d.g. reca: “Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali afferenti il Consiglio regionale anno 2003 (GA)

Con espresso riferimento alle finalità che si pongono le norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale ed, in particolare, l’art. 1, comma 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 che si propone - in armonia con i principi fissati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni - quanto segue:

a) accrescere l’efficienza del sistema organizzativo regionale per il migliore soddisfacimento dei bisogni del cittadino;

b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di garantire l’integrazione con le altre Regioni europee;

c) assicurare l’economicità, la speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;

d) razionalizzare il costo del lavoro del personale, contenendone la spesa complessiva diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica;

e) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Si ritiene necessario confermare le scelte strategiche in materia di politiche del personale, superando logiche tradizionali e consolidate, conferendo il giusto respiro a scelte destinate ad esercitare un impatto strutturale sui percorsi di sviluppo qualitativo dell’ente.

In tale logica si ritiene di dover privilegiare tre principi guida, ai quali ispirare il rinnovamento delle politiche del personale all’interno dell’ente ed, in particolare:

- promuovere una riqualificazione della spesa per il personale,

- ricercare una costante sintesi tra esigenze di valorizzazione del personale e miglioramento dei risultati dell’ente (in una logica di “scambio”)

- perseguire il valore dell"’equità", ovvero della continua ricerca di un equilibrio tra contributi individuali e ricompense organizzative.

La corretta applicazione dei principi sovraesposti implica l’attivazione di un nuovo sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti pilastri fondamentali:

- una chiara esplicitazione, a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dall’Amministrazione regionale;

- una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompensa che l’ente è in grado di garantire;

- una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese e del contributo fornito al miglioramento dell’ente;

- una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense.

Il mantenimento nel tempo di un equilibrio tra contributi e ricompense tale da garantire un miglioramento dei risultati complessivi dell’ente, la crescita professionale ed una maggiore soddisfazione dei prestatori di lavoro, rende centrale, di conseguenza:

- la definizione, da parte dell’Amministrazione regionale, di obiettivi da assegnare alle singole direzioni regionali e struttura speciale, da individuarsi come centri complessi di responsabilità preposte ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un’ampia sfera di competenze;

-l’attivazione di un sistema di valutazione congruente nei confronti di tutto il personale che, con un’applicazione a cascata, consenta di valutare i direttori regionali, i dirigenti, le posizioni organizzative ed i dipendenti delle qualifiche, seppur con modalità e regole differenziate.

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di delineare gli indirizzi in materia di politiche del personale, prendendo in considerazione la posizione di direttore regionale e di responsabile di struttura speciale, indirizzi che si concretizzano attraverso la definizione di:

- tipologia di obiettivi da assegnare alle direzioni regionali e struttura speciale, individuate quali centri complessi di responsabilità preposti ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un’ampia sfera di competenza, che risultano descritti nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

-un sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali, che risulta descritto nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

L’Ufficio di Presidenza, (voti sei, resi nelle forme di legge), unanime,

delibera

di approvare, con riferimento all’anno 2003, il sistema di valutazione dei direttori regionali e del responsabile della struttura speciale corredato dalle schede degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni descritte nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

(omissis)