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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2002)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2002, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2003, pari a euro 270.640.055,19, e’ utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unita’ previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali o europei.

Art. 3.

(Spese obbligatorie)

1. All’elenco 1 (Spese obbligatorie e d’ordine) del bilancio di previsione 2003 sono aggiunti all’interno delle UPB di appartenenza i seguenti capitoli:

a) nell’UPB 09071 il capitolo 10158;

b) nell’UPB 05091 i capitoli 10360 e 10845;

c) nell’UPB 13041 i capitoli 14085 e 14105;

d) nell’UPB 23011 il capitolo 15318;

e) nell’UPB 18022 il capitolo 26530;

f) nell’UPB 22052 il capitolo 26982.

2. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole “dell’ultima” sono sostituite dalle parole “di due volte l’ultima”.

3. Le percentuali delle indennità di carica previste dall’articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, sono aumentate di venti punti.

4. Nell’elenco di cui al comma 1 è inserita l’UPB 09001 (tutti i capitoli del Consiglio regionale: 10000 - 10020 - 10030 -10025 - 10026 - 10110 - 10210 - 10220).

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2003.

P. Enzo Ghigo
Il vice Presidente
William Casoni

Allegato A.

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2003 - RIPARTIZIONE IN UPB (ART. 1)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 552

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 luglio 2003

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 luglio 2003

- Licenziato dalla commissione referente il 28 luglio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Approvato in aula il 1 agosto 2003, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli , 16 voti contrari

I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (Ndr)