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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003
Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.
Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2003.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2003 sono introdotti, ai sensi dellarticolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dellentrata e della spesa riportati nellallegato A.
Art. 2.
(Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio 2002)
1. Lavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2002, applicato al bilancio di previsione per lanno 2003, pari a euro 270.640.055,19, e utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unita previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali o europei.
Art. 3.
(Spese obbligatorie)
1. Allelenco 1 (Spese obbligatorie e dordine) del bilancio di previsione 2003 sono aggiunti allinterno delle UPB di appartenenza i seguenti capitoli:
a) nellUPB 09071 il capitolo 10158;
b) nellUPB 05091 i capitoli 10360 e 10845;
c) nellUPB 13041 i capitoli 14085 e 14105;
d) nellUPB 23011 il capitolo 15318;
e) nellUPB 18022 il capitolo 26530;
f) nellUPB 22052 il capitolo 26982.
2. Allarticolo 11, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole dellultima sono sostituite dalle parole di due volte lultima.
3. Le percentuali delle indennità di carica previste dallarticolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) così come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, sono aumentate di venti punti.
4. Nellelenco di cui al comma 1 è inserita lUPB 09001 (tutti i capitoli del Consiglio regionale: 10000 - 10020 - 10030 -10025 - 10026 - 10110 - 10210 - 10220).
Art. 4
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 agosto 2003.
P. Enzo Ghigo
Il vice Presidente
William Casoni
Allegato A.
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER LANNO FINANZIARIO 2003 - RIPARTIZIONE IN UPB (ART. 1)
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 552
Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2003.
- Presentato dalla Giunta regionale il 18 luglio 2003
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 luglio 2003
- Licenziato dalla commissione referente il 28 luglio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Approvato in aula il 1 agosto 2003, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli , 16 voti contrari
I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (Ndr)