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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 91-10257

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Accantonamento di Euro 7.140.476,19 sul capitolo 11905/2003

A relazione dell’Assessore Cotto:

La L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 42, comma 1, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la l. 162/98 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall’art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono stati ripartiti annualmente alle regioni specifici finanziamenti.

I finanziamenti di cui alle leggi 162/98 e 284/97 confluiscono nel Fondo Nazionale di cui all’art. 20 della l. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Nel rispetto dei principi individuati dalla sopra citata legge 328/2000, che riconosce nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni, la Regione ha individuato, già negli ultimi anni, quali beneficiari dei suddetti finanziamenti gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in quanto soggetti più idonei a programmare, d’intesa con le realtà pubbliche e private del territorio, una progettualità adeguata ai bisogni del proprio territorio.

Pertanto, tenuto conto del riscontro positivo finora ottenuto, si riconfermano gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali quali beneficiari dei contributi regionali e statali.

Inoltre, con la d.g.r. 32-6868 del 5 agosto 2002 era stata prevista la sperimentazione di progetti di Vita indipendente destinati a persone portatrici di grave disabilità motoria. Le problematiche incontrate nell’individuazione dei soggetti da inserire nella sperimentazione hanno, tra l’altro, richiesto la puntualizzazione del concetto di vita indipendente e di ulteriori criteri definiti con la d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003, ritardando l’avvio dei progetti stessi, dei quali si ritiene opportuno garantire la continuità.

Si ritiene inoltre necessario perseguire il consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità e dare corso alla sperimentazione di un’omogenea applicazione di strumenti di valutazione dell’handicap finalizzati anche alla elaborazione di progetti individuali per le persone disabili, indispensabili, tra l’altro, a garantire una risposta appropriata ai bisogni delle persone, in particolare nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie individuate dai livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, la Giunta regionale;

viste le LL. 104/92 e 162/98;

vista la L. 328/2000;

vista la L.R. 27/94;

vista la L.R. 51/97;

unanime,

delibera

di approvare i seguenti criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 13 della l.r. 62/95.

1) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

AZIONI FINANZIABILI

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti a:

1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili;

3) interventi propedeutici all’inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al complemento di programma di competenza delle Direzioni regionali Formazione Professionale e Lavoro.

4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici, di integrazione socio-educativa (limitatamente agli asili nido), di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio finanziabili con la l.r. 49/8;

5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6) consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra di loro complementari sotto specificate:

* potenziamento Informahandicap regionale;

* attuazione protocollo d’intesa con l’Istat per la rilevazione relativa al riconoscimento della disabilità attraverso l’utilizzo di criteri comuni per la certificazione, così come previsto dal Piano Statistico Nazionale;

* sperimentazione dell’ “International classification of functioning, disability and health - ICF” finalizzata alla elaborazione di progetti individuali per le persone disabili secondo i recenti indirizzi dell’OMS e conseguenti percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari;

* mappatura dei flussi esistenti per la rilevazione della disabilità ed elaborazione dei dati al fine di acquisire ogni elemento necessario ad una più puntuale programmazione degli interventi e appropriato utilizzo delle risorse.

I percorsi progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti pubblici, delle realtà familiari e del privato sociale presenti sul territorio.

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5), nella predisposizione dei propri piani progettuali gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane, dalle province e dalle aziende sanitarie locali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell’attivazione di nuovi interventi, quali, tra l’altro, quelli riguardanti l’integrazione dei minori non udenti.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Relativamente all’azione di cui al punto 6), nella fase di prima applicazione, verranno coinvolti le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell’ambito di percorsi informatizzati concernenti l’analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

90% del budget complessivo:

- agli enti gestori di cui all’art. 13 della l.r. 62/95, per l’attuazione delle azioni 1) - 2) - 3) - 4) e 5), sulla base dei seguenti elementi:

* 70% sulla base della media storica dei finanziamenti erogati negli anni 2001 e 2002.

* 15% sulla base della popolazione stimata al 2001 prendendo in considerazione la fascia d’età 0-64

* 10% sulla base dell’incremento del numero dei soggetti disabili in carico ai servizi medesimi

* 5% agli enti gestori con l’indice di dispersione territoriale della popolazione 0-64 uguale o superiore a 0,011

10% del budget complessivo per l’attuazione dell’azione 6.

Con successiva deliberazione verranno definite puntualmente le modalità di utilizzo delle relative risorse.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Non verranno valutati i piani progettuali presentati dagli enti gestori che non terranno conto della progettualità locale.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 104/92 viene accantonata la somma di Euro 7.140.476,19 sul cap. 11905/2003 e assegnata alla Direzione Politiche Sociali. (A. 101282)

2) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98

A) AZIONI FINANZIABILI

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti all’attivazione e/o allo sviluppo di:

1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;

2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale;

3) interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;

4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell’intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 102/92, la gravità dovrà essere attestata dall’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 20% del costo complessivo del progetto.

Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all’anno 2001, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili

- 5% del budget sulla base dell’incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari

- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 20% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 162/98, ( lett. A) viene prevista la somma di Euro 2.083.484,00 che sarà accantonata con successiva deliberazione

B) PROGETTI SPERIMENTALI “VITA INDIPENDENTE”

Al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di persone portatrici di grave disabilità motoria e secondo i principi della legge 162/98, con la d.g.r. n. 32-68686 del 5 agosto 2002 si era ritenuto opportuno stimolare la sperimentazione, per almeno un anno e su tutto il territorio regionale, di progetti di “Vita indipendente”.

Le problematiche emerse, ai fini di una corretta applicazione dei principi ispiratori della sperimentazione, nell’individuazione dei soggetti da inserire nella sperimentazione stessa, hanno richiesto la puntualizzazione del concetto di Vita indipendente e di ulteriori criteri per l’individuazione dei destinatari definiti con la d.g.r n. 22-8775 del 25 marzo 2003, posticipando quindi l’avvio dei progetti medesimi.

Pertanto, si ritiene necessario garantire la continuità della sperimentazione, dal cui monitoraggio sarà possibile definire linee guida e appropriati modelli gestionali.

Per la continuità di tali progetti di vita indipendente si prevede una disponibilità finanziaria di Euro 1.000.000,00, che verrà accantonata con successiva deliberazione.

Gli enti gestori i cui piani progettuali sono stati validati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, idonea comunicazione attestante la volontà dell’interessato di proseguire il progetto di Vita indipendente ed il relativo piano economico.

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di Euro 20.658,28.

L’individuazione dell’entità dei contributi da assegnare avverrà, con determinazione dirigenziale, sulla base della validazione dei progetti da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap.

C) ULTERIORI PROGETTI SPERIMENTALI “VITA INDIPENDENTE”

In presenza di economie di gestione sui progetti avviati potranno essere finanziati ulteriori progetti presentati dagli enti gestori che non hanno progetti in corso.

I progetti dovranno essere elaborati sulla base dei criteri di cui alle dd.gg.rr n n. 32-68686 del 5 agosto 2002 e n. 22-8775 del 25 marzo 2003.

Si sottolinea che gli interventi di aiuto sono rivolti alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità e a tutte quelle azioni atte a garantire l’indipendenza e l’integrazione sociale.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di Euro 20.658,28.

L’individuazione dell’entità dei contributi da assegnare agli enti gestori che presenteranno i piani progettuali avverrà, con determinazione dirigenziale, successivamente alla presentazione dei progetti stessi, e sarà calcolata sulla base del numero dei progetti rispondenti ai criteri individuati nella d.g.r. n. 22-8775 del 25.3.2003 ed alle risorse finanziarie disponibili.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato dei singoli piani individualizzati e dei relativi costi.

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Alla conclusione del progetto medesimo gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

3) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 284/97

Con le DD.GG.RR. 39-4409 del 12 novembre 2001 e 18-7696 del 18.11.2002, in applicazione delle indicazioni nazionali, la Giunta regionale, aveva destinato le risorse assegnate per l’anno 2001 agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti, nella fascia di età 0-65 anni, affetti da pluripatologie residenti su ogni ambito territoriale e non inseriti in strutture residenziali.

La natura degli interventi previsti, finalizzate all’inserimento sociale delle persone cieche pluriminorate e, quindi, anche al recupero e mantenimento delle capacità residue, richiede la continuità dei medesimi.

Contestualmente, però, sorge l’esigenza di verificare la presa in carico di nuovi casi da parte degli Enti Gestori; a tal fine risulta quindi necessario avviare apposito monitoraggio dei casi in carico agli Enti Gestori, per cui si propone di ripartire le risorse disponibili mantenendo i criteri già individuati con la D.G.R. 39-4409 del 12.11.2001 che prevedevano l’assegnazione dell’80% della somma disponibile in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni e per il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

AZIONI FINANZIABILI

Iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284;

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E RELATIVA LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

* l’80% delle risorse disponibili in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni;

* il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

PROCEDURE PER L’INDICAZIONE DEI CASI DI CIECHI PLURIMINORATI IN CARICO

Gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso stati Uniti, 1 - 10128 Torino:

* il numero di casi di ciechi pluriminorati, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni, non inseriti in strutture residenziali, di cui all’assegnazione effettuata con D.D. 371/30.1 del 21.11.2002;

* il numero di casi, con le medesime caratteristiche, presi in carico nell’anno 2003.

Per i finanziamenti relativi alla Legge 284/97 viene prevista la somma di Euro 460.672,00 che sarà accantonata con successiva deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)