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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Codice 12.2
D.D. 11 agosto 2003, n. 166

Ridefinizione resa ettaro del vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui per la vendemmia 2003

La legge del 10 febbraio 1992, n.164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini prevede all’articolo 10 comma 1) lettera c), la possibilità di ridurre, su richiesta dei Consorzi volontari di Tutela e/o Consigli interprofessionali, la resa ad ettaro di vino classificabile come vino D.O.C.G. o D.O.C. per conseguire l’equilibrio di mercato;

Con Determinazione n. 60 del 14/05/03 veniva definito 42 hl/ha (pari a 60 q. li di uva/ha) la resa massima di vino classificabile con vino a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui per la vendemmia 2003;

Con Determinazione n 61 del 14/05/03 si stabiliva di vincolare la destinazione dei quantitativi di prodotto della vendemmia 2003 esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui, esclusivamente a vino da tavola rosso, escludendo la possibilità di designazione come mosti per vino rosso e da uve rosse del tipo aromatico;

Il Consorzio di Tutela dei Vini di Acqui con nota del 28/07/03, in relazione all’andamento positivo del mercato che ha contraddistinto il primo trimestre, ed al suo possibile consolidamento, ha richiesto un incremento della resa ad ettaro di vino classificabile con la D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui da 42 hl a 46,2 hl anche in relazione all’accordo con le aziende trasformatrici di utilizzare l’incremento di resa solo in caso di effettiva carenza di prodotto;

Sentite le Organizzazioni professionali agricole di Alessandria ed Asti, le due Provincie interessate, le Organizzazioni Cooperativistiche e la Vignaioli Piemontesi ed il Consorzio di Tutela nella riunione di Torino del 07/08/03 dove è emersa, a larga maggioranza, la condivisione della proposta del Consorzio di Tutela;

Visti i dati trasmessi in data 07/08/03 dal Consorzio di Tutela e assunti agli atti del Settore;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela di adeguare la resa/ha di vino a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui per la vendemmia 2003 da 42 hl/ha a 46,2 hl/ha;

Ritenuto non necessario apportare modifiche alla Determinazione n. 61 del 14/05/03 in quanto già prevedeva il vincolo di destinazione per i quantitativi esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui ;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’articolo 23 della L.R. 51/97;

determina

Ai sensi dell’articolo 10 paragrafo c) della Legge n. 164/92 per la vendemmia 2003:

- di ridefinire la resa massima ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui in 46,2 hl/ha (pari a q.li 66/ha di uva);

- di confermare quanto stabilito con la Determinazione n. 61 del 14/05/03 laddove prevede di vincolare la destinazione dei quantitativi di prodotto eccedenti la quantità rivendicabile a D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R 2002.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo