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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Codice 12.2
D.D. 11 agosto 2003, n. 165

L.n.164/92 articolo 10 lettera c) e d), riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “Asti”, per la vendemmia 2003

La Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini all’articolo 10 comma 1) lettera c) prevede la possibilità, al fine di conseguire l’equilibrio di mercato, di ridurre della resa ad ettaro di vino classificabile a DOCG;

L’accordo interprofessionale per il Moscato siglato il 21 luglio 2003 ed in particolare il punto 2 “valori produttivi” evidenzia la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato dell’Asti e chiede alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

* ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia spumante fino ad un massimo di 5.625 litri/ettaro.

* ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia Moscato fino ad un massimo di 6.750 litri/ettaro.

Il conseguimento dell’equilibrio di mercato per il vino a Denominazione di Origine Asti, non può prescindere dalla gestione della rimanente parte di vino non classificabile, e della parte costituente il possibile supero di produzione, ovvero la tolleranza del 20% sulla produzione massima di campagna del vigneto. Tali prodotti, ad eccezione della cernità vendemmiale sono sostanzialmente paragonabili, e la loro circolazione non opportunamente vincolata a determinate tipologie, può causare un alterazione del mercato tramite la produzione di vini aromatici con caratteristiche simili a quelle della DOCG “Asti”

La Commissione interprofessionale per il moscato, rappresentante tutta la filiera produttiva, nella stesura dell’accordo ha rilevato la necessità di vincolare la destinazione sia del prodotto escluso dalla classificazione sia di quello costituente il “supero” di produzione, inserendo nell’accordo siglato a luglio, all’articolo 2 terzo punto, la seguente frase.

I quantitativi di mosti ottenuti eccedenti le rese come sopra determinate, ma nei limiti previsti dal disciplinare, devono essere destinate a vino da tavola bianco secco. Tuttavia, nell’ambito di tali eccedenze, volumi, sino a un massimo di 11,25 ettolitri ad ettaro (equivalenti a 15 q.li /ha) esclusivamente per la tipologia Asti spumante, possono essere destinati a mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche.

Il Regolamento CE n° 1493/99 all’allegato VI sezione I stabilisce che per ogni V.Q.P.R.D. lo Stato Membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità di uve, di mosto o di vino. Al paragrafo 5 della stessa sezione ribadisce che il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli stati membri alle condizioni da queste ultime stabilite.

Quanto contenuto nel Regolamento CE anzidetto era già presente nell’articolo 11 del precedente Regolamento N°823/87 “Disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate”. Sulla base di tale articolata taluni stati membri della U.E. (Germania e Francia) hanno recepito la deroga determinando diverse destinazioni ai superi.

L’attuale assetto istituzionale fa si che all’interno dei Regolamenti CE la Regione si identifichi con gli stato membri limitatamente all’attuazione Regolamenti applicativi, se non altrimenti espressamente indicato dal Regolamento stesso.

A fronte del quadro normativo comunitario e nazionale ed in base all’accordo interprofessionale siglato il 21 luglio 2003 ove le parti hanno richiesto l’emanazione di apposito provvedimento affinché venga vincolata la destinazione dei prodotti già specificati.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

determina

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 5.625 litri/ettaro (equivalente a 7.500 Kg/Ha) nella tipologia spumante

* a 6.750 litri/ettaro (equivalente a 9.000 Kg/Ha) nella tipologia Moscato

I quantitativi eccedenti le aliquote classificabili come V.Q.P.R.D. possono essere destinati alla produzione di m.p.f. da uve aromatiche nella misura massima di:

- 1125 litri/ettaro (equivalenti a 1500 Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Asti spumante

- 0 (zero) Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Moscato d’Asti

Ulteriori quantitativi di uve raccolte, fermo restando i limiti massimi previsti dal disciplinare di produzione, dovranno essere trasformate in vino da tavola bianco secco, cosi come definito nell’allegato I - punto 13 del Reg. CE 1493/99 entro il periodo delle fermentazioni fissato nei Decreti Prefettizi delle rispettive Province. Per tali quantitativi la commercializzazione è soggetta a quanto previsto all’articolo 3 punto 1 comma 5 dell’accordo sottoscritto.

Nel caso di doppia rivendicazione dovranno essere dichiarate le superfici di riferimento delle rispettive denominazioni per consentire il rispetto dei massimali di produzione classificabile e di m.p.f. da uve

Qualora ci si avvalga della facoltà di riclassificare il prodotto passando dalla tipologia Moscato d’Asti a quella di Asti Spumante la resa dovrà essere riportata a 5.625 litri/ettaro. Il rimanente prodotto deve essere destinato alla distillazione ed i processi di fermentazione, se posti in essere al di fuori dei termini fissati dai Decreti Prefettizi, dovranno essere oggetto di comunicazione all’Ispettorato centrale repressione frodi- Ufficio Periferico, competente per territorio- nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Nei Documenti di accompagnamento, il prodotto la cui destinazione è vincolata a vino bianco secco, deve essere indicato con la seguente natura merceologica: “Uve moscato bianco con vincolo di destinazione a vino da tavola bianco”, specificando, per motivi di controllo, la caratteristica “Secco” così come richiesto dall’accordo interprofessionale stipulato. Nei registri di cantina e nelle documentazioni ufficiali, i prodotti derivati da dette uve dovranno essere indicati come “Mosto parzialmente fermentato con vincolo di destinazione a vino tavola bianco” specificando, per motivi di controllo, la caratteristica “Secco” così come richiesto dall’accordo interprofessionale stipulato.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo