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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Codice 12.2
D.D. 14 maggio 2003, n. 60

L. 164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione per la vendemmia 2003 resa ettaro per conseguire l’equilibrio di mercato del vino classificabile D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “ Acqui” e del vino D.O.C. “Piemonte Brachetto”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dell’art. 10, paragrafo c) della L. 164/92 per la vendemmia 2003:

1. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” viene ridotta a:

* 42 ettolitri/ettaro (equivalente a 60 q.li/ha di uva)

2. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. Piemonte Brachetto - viene ridotta a:

* 47 ettolitri/ettaro (equivalente a 67.14 q.li/ha di uva)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento, a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. a D.O.C.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo