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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003
Codice 12.2
D.D. 14 maggio 2003, n. 60
L. 164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione per la vendemmia 2003 resa ettaro per conseguire lequilibrio di mercato del vino classificabile D.O.C.G. Brachetto dAcqui o Acqui e del vino D.O.C. Piemonte Brachetto
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Ai sensi dellart. 10, paragrafo c) della L. 164/92 per la vendemmia 2003:
1. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. Brachetto dAcqui o Acqui viene ridotta a:
* 42 ettolitri/ettaro (equivalente a 60 q.li/ha di uva)
2. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. Piemonte Brachetto - viene ridotta a:
* 47 ettolitri/ettaro (equivalente a 67.14 q.li/ha di uva)
Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento, a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. a D.O.C.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo