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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - Pianificazione territoriale, urbanistica e trasporti

Occupazione d’urgenza per l’esecuzione di lavori pubblici - Avviso ai proprietari per l’immissione nel possesso verbale di accertamento dello stato di consistenza e immissione nel possesso - Decreto per l’occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rete intercomunale di piste ciclabili nella Valle Ossola - 1° lotto del programma pluriennale intercomunale (Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Piedimulera, Ornavasso)

Il Dirigente

del Settore Pianificazione territoriale, urbanistica e trasporti arch. Luigi Formoso

- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 43 in data 25.2.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa;

- Visto che con lo stesso provvedimento è stato determinato di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori indicando altresì la copertura finanziaria degli oneri necessari alla predetta occupazione ed è stata autorizzata l’emissione del relativo decreto da parte del soggetto titolare della competenza in materia;

- Visto che con lo stesso provvedimento sono stati determinati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori nonché quelli per l’inizio e l’ultimazione delle operazioni di espropriazione, ai sensi dell’art. 13, della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

- Considerato che l’approvazione del progetto da parte dell’organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ;

- Richiamati infine gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l’articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nei Comuni censuari e amministrativi di Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Piedimulera, Ornavasso e identificati come nell’elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto e approvato unitamente a questo, necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rete intercomunale di piste ciclabili nella Valle Ossola - 1° Lotto del programma pluriennale intercomunale.

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui all’articolo 1 può essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall’apposito verbale.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l’ora, dovrà essere notificato all’occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di acquisizione dell’immobile.

A tale scopo l’Ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri della Provincia del Verbano Cusio Ossola dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per gli espropri della Provincia del Verbano Cusio Ossola e comunicata ai proprietari a cura dell’Ente occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Lo stesso Ente occupante, dopo l’immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 7

Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l’occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

Art. 8

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, delle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell’art. 113 della Costituzione e dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., Sezione di Torino, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall’articolo 19 Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente di Settore
Luigi Formoso