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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 514 - 176054/2003 del 4/7/2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 514 - 176054/2003 del 4/7/2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Agip Petroli S.p.a. con sede legale in Roma via Laurentina (omissis) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Settimo Torinese foglio di mappa n. 38 e particella catastale n. 37 in misura di mod. massimi 0,0396 (3,96 l/s) e moduli medi 0,0350 (3,50 l/s) ad uso igienico senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 5/3/2003.

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione a provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

il titolare della concessione si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell’acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11 - Canone

Il concessionario é tenuto a corrispondere il canone per l’annualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a euro 103,99 (centotre/99) secondo i tempi e le modalità che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

(omissis)