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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 513 - 176047/2003 del 4/7/2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 513 - 176047/2003 del 4/7/2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Palmero Carlo con sede legale in Barge - via Soleabò 2/a (omissis) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Bibiana in misura di mod. max 0,02 (2 l/s) e medi 0,00166 (0,166 1/s) per irrigare 1.84.40 ha di terreno nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque. sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione a provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell’acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11 - Canone

A far data dal provvedimento di approvazione del presente disciplinare il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo in ragione del consumo medio annuo specificato all’art. 1 del presente disciplinare.

In particolare il canone di concessione relativo alla prima annualità dovrà venire versato in ragione di euro/mod 40,67 per mod 0,00166, entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta adozione del provvedimento di approvazione del presente disciplinare.

Detto canone relativo alla prima annualita’ 2003 è dovuto in ragione di rate mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità rimanente al 31.12.2003 del provvedimento di approvazione del presente disciplinare; a tale fine la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

A far data dal 1.1.2004 il canone è invece dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 26/3/03.