Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1085 in data 14 marzo 2003

Il Dirigente del settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 febbraio 2003 dal Sig. Marino Foglia, in qualità di delegato dai Sigg.ri Panizzone Rino e Secondino, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi dell’art. 11 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, ai Sigg.ri Panizzone Rino (omissis) e Panizzone Secondino (omissis) la concessione di derivazione di una quantità d’acqua in misura eguale e non superiore a moduli 0,0005 da una sorgente tributaria del bacino del torrente Ponzone ubicata in Comune di Trivero, da utilizzarsi per scopi igienico-civili, con obbligo di restituzione delle eccedenze, delle colature e dei reflui di scarico nello stesso bacino del torrente Ponzone.

Di accordare ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell’annuo canone di euro 99,64 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24.11.2000; dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell’annuo canone di euro 102,55 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 103,99 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1132 di Rep. in data 4 febbraio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 31 luglio 2003

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco