Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Beinasco (Torino)

Determina n. 297/2003 - Ristrutturazione rete fognaria frazione Borgaretto. Occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per l’esecuzione di lavori

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) E’ disposta a favore del Comune di Beinasco l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Beinasco e identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle reti fognarie:



                      Identificativi catastali                              Superfici reali

N.    Partita e Intestatari    Foglio    Mappale    Sup. cat. (ha)    Da occupare (mq)    da asservire (mq)

1    3345 Boretto Giuseppe (omissis)    14    40    00.16.48    810    225
2    Idem c.s.    14    139    00.12.00    234    68



2) L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente punto 1) può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

3) All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

4) L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

5) Al fine della determinazione dell’indennità di occupazione l’Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione ai proprietari interessati.

6) L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

7) La presente determina perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data della stessa.

8) Avverso la presente determina può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

9) Di dare incarico al Sig. Oberto geom. Giuseppe con studio in Piazza Monastero n. 5 - Torino di procedere alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 commi 2 e 3 della legge 3/1/1978 n. 1, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi diritto a cura di questo Comune almeno 20 (venti) giorni prima dell’accesso con le modalità e le indicazioni di cui all’art. 3 ultimo comma della già citata legge 1/1978.

10) Di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione.

Il Dirigente
Francesco Gerbino