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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

Modifiche allo Statuto Comunale apportate con deliberazione C.C. n.18 del 30 maggio 2003

Capo IV

Difensore Civico

Art. 34/a

Istituzione dell’ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E’ istituito nel comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità,della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 34/b

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.