Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola)
Statuto comunale (Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 1.6.2000 modificato con D.C.C. N. 24 del 17.6.2003)
INDICE GENERALE
PARTE INIZIALE
TITOLO I: IL COMUNE
CAPO I: ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Segni distintivi
Art. 4 - Albo Pretorio
Art. 5 - Finalità e compiti
PARTE STRUTTURALE
TITOLO I: GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 6 - Organi istituzionali del Comune
CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7 - Elezione, composizione e durata
Art. 8 - I Consiglieri
Art. 9 - Competenze del Consiglio
Art.10 - Adunanze del Consiglio
Art.11 - Funzionamento del Consiglio
Art.12 - Prima seduta del Consiglio
Art.13 - Presidenza del Consiglio Comunale ed attribuzioni del Presidente del Consiglio
Art.14 - Discussione del programma di Governo
Art.15 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, alladeguamento ed alla verifica
periodica dellattuazione del programma di Governo
Art.16 - Commissione di ispezione e di indagine
Art.17 - Forme di partecipazione delle minoranze
Art.18 - Assenza dalle sedute
Art.19 - Dimissioni
CAPO II: LA GIUNTA COMUNALE
Art.20 - Nomina, composizione e durata in carica
Art.21 - Competenze
Art.22 - Funzionamento
Art.23 - Decadenza
CAPO III: IL SINDACO
Art.24 - Il Sindaco
Art.25 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
Art.26 - Attribuzioni di Amministrazione
Art.27 - Attribuzioni di vigilanza
Art.28 - Attribuzioni di organizzazione
Art.29 - Il Vice Sindaco
Art.30 - Deleghe ed incarichi
Art.31 - Cessazione dalla carica di Sindaco
TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
Art.32 - Ordinamento del personale
Art.33 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art.34 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art.35 - Diritti e doveri dei dipendenti
Art.36 - Direttore generale
Art.37 - Funzioni del Direttore generale
Art.38 - Responsabile degli uffici e dei servizi
Art.39 - Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi
Art.40 - Segretario Comunale
Art.41 - Funzioni del Segretario Comunale
Art.42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art.43 - Collaborazioni esterne
Art.44 - Ufficio di staff del Sindaco
TITOLO III: SERVIZI
Art.45 - Servizi pubblici locali
Art.46 - Forme di gestione
Art.47 - Istituzione e azienda speciale
PARTE FUNZIONALE
TITOLO I: IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE
CAPO I: LE FORME ASSOCIATIVE
Art.48 - Convenzioni
Art.49 - Consorzi
Art.50 - Accordi di programma
TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.51 - Partecipazione
Art.52 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione
Art.53 - Forme di consultazione della popolazione
Art.54 - Procedure per lammissione di istanze petizioni e proposte
Art.55 - Referendum
CAPO II: LAZIONE POPOLARE
Art.56 - La pubblicità degli atti
Art.57 - Difensore civico
PARTE FINANZIARIA
TITOLO I: FINANZA E CONTABILITA
CAPO I: LA GESTIONE ECONOMICA
Art.58 - Finanza locale
Art.59 - Bilancio e programmazione
Art.60 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento
Art.61 - Risultati di gestione
CAPO II: CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art.62 - Principi e criteri
Art.63 - Revisione economico finanziaria
Art.64 - Funzioni e responsabilità del Revisore dei Conti
Art.65 - Forme di controllo economico interno della gestione
CAPO III: PROPRIETA COMUNALE
Art.66 - Beni comunali
Art.67 - Beni demaniali
Art.68 - Beni patrimoniali
Art.69 - Inventario
CAPO IV: CONTRATTI
Art.70 - Attività contrattuale
PARTE NORMATIVA
TITOLO I: ORDINANZE
Art.71 - Ordinanze
TITOLO II: ATTIVITA REGOLAMENTARI
Art.72 - Regolamenti
Art.73 - Violazione di norme comunali - Sanzioni
TITOLO III: NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.74 - Entrata in vigore dello Statuto
PARTE INIZIALE
TITOLO I
IL COMUNE
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
1. Il Comune di Casale Corte Cerro, Ente locale autonomo, ha autonomia statutaria normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nellambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Lautonomia impositiva terrà conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
2. Il Comune di Casale Corte Cerro rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
4. In particolare si fa carico della conservazione e della promozione delle tradizioni e del patrimonio culturale, delle capacità produttive e creative in campo imprenditoriale, artigianale e commerciale, nonché di tutti quei valori morali e sociali in cui si identifica la comunità locale, favorendo lapporto di tutte le componenti che la costituiscono, nella salvaguardia del patrimonio umano e ambientale affidato alle sue cure, in una visione ispirata ai valori della solidarietà e della collaborazione.
Art. 2
SEDE
1. Il Comune ha sede legale nel Centro abitato di Casale Corte Cerro, ed è costituito dalle seguenti località:
a) Arzo
b) Crebbia
c) Ricciano
d) Cafferonio
e) Motto
f) Tanchello
g) Montebuglio
h) Case Sparse Fontanaccia
i) Cereda
l) Ramate
m) Gabbio
n) S.Anna
o) Cassinone
p) Pramore
q) Crottofantone
Art. 3
SEGNI DISTINTIVI
1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Lo Stemma Comunale viene descritto e rappresentato in appendice al presente statuto.
Art. 4
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 5
FINALITA E COMPITI
1. Il Comune rappresenta lintera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed allattività amministrativa.
2. Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio (montano) favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.
PARTE STRUTTURALE
TITOLO I
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 6
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
1. Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7
ELEZIONE COMPOSIZIONE E DURATA
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge e dal presente statuto.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
4. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
5 La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
6. Dopo lindizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellorgano, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 8
I CONSIGLIERI
1. I Consiglieri Comunali rappresentano lintera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sullattività della Giunta e degli uffici e servizi dellEnte, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse allinizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
6. Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato.
Art. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dellEnte, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nellesercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari allistituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per lapprovazione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari, appalti, concessioni, che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta del Segretario o di altri funzionari
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione e di ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina dogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e dinchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dellEnte
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art.10
ADUNANZE DEL CONSIGLIO
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce con lintervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 11
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori.
3. Il regolamento disciplina altresì lesercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo lobiettivo dellefficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e listituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
Art.12
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dellinvito di convocazione.
2. E presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allordine del giorno.
Art. 13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento dello stesso la Presidenza è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dellart. 29 dello Statuto.
2. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sullammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dellente.
3. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 14
DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
Art. 15
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALLADEGUAMENTO ED
ALLA VERIFICA PERIODICA DELLATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
1. Il Consiglio definisce annualmente lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
Art. 16
COMMISSIONE DI ISPEZIONE E DI INDAGINE
1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nellambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dellente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto dufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina lelezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.
Art. 17
FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE
1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
Art. 18
ASSENZA DALLE SEDUTE
1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto lassenza dalla seduta entro cinque giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nellanno senza giusto motivo, dà luogo allinizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art. 19
DIMISSIONI
1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, e va presentata al Consiglio Comunale.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimessisi.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 20
NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero massimo di sei Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra persone estranee al Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Non possono essere nominati più di due assessori esterni.
3. Gli Assessori che eventualmente non rivestono la carica di Consigliere possono partecipare alle sedute di Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; alla surroga degli Assessori revocati si procede a cura del Sindaco con le stesse modalità della nomina.
5. Nel caso di dimissioni dalla carica di Assessore il Sindaco provvede con suo decreto alla sostituzione, dandone poi comunicazione al Consiglio.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21
COMPETENZE
1. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai responsabili di servizio.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ed inoltre, in occasione delle singole sedute, se richiesto, relaziona in termini generali allo stesso; attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spetta alla Giunta assumere i seguenti atti con rilevanza esterna:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale ed ad attribuire e conferire incarichi di collaborazione esterna ai sensi dellart. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
j) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei Comizi per i referendum e costituisce lUfficio comunale per le elezioni cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato sentito il Direttore generale;
p) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il PEG o il Piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del Direttore generale;
r) disciplina lattività del nucleo di valutazione per il personale dipendente e ne nomina i componenti.
4. La Giunta, inoltre può avanzare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale ed è titolare di un potere esclusivo di proposta al Consiglio per le seguenti deliberazioni:
a) bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni; conti consuntivi;
b) piani territoriali e urbanistici, piani di commercio, altri atti di pianificazione generale o attuativa;
c) programmi pluriennali di attuazione di piani urbanistici; programmi annuali o pluriennali di attuazione dei piani indicati sub b);
d) programmi delle opere pubbliche;
e) istituzione di tributi;
f) regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.
Art. 22
FUNZIONAMENTO
1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.
3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
5. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono sottoscritti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dal Segretario Comunale.
Art. 23
DECADENZA
1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, dopodiché si procede allo scioglimento del Consiglio.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 24
IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica;
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessati, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 25
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
1. Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo sono disciplinate dallart. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 26
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallart. 110 Decreto Legislativo 267/2000 e previa deliberazione della Giunta Comunale;
f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito Albo;
g) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi, e degli esercizi comunali, sentita la giunta e/o le istanze di partecipazione;
i) fa pervenire allufficio del Segretario comunale latto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
j) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione di liti;
k) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Art. 27
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 28
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute, sentita la Giunta dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione:
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori e/o Consiglieri comunali secondo le procedure previste dallart.30;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 29
IL VICE SINDACO
1. Il Vice Sindaco è lassessore che viene nominato dal Sindaco per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, sia quale capo dellAmministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo. Non può essere individuato Vice Sindaco chi riveste la carica di assessore esterno.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino allelezione del nuovo Sindaco.
Art. 30
DELEGHE ED INCARICHI
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. Latto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione.
9. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Art. 31
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO
1. Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Vice Sindaco.
3. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allimmediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
4. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.
5. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
6. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco, o, in mancanza dallAssessore più anziano di età, che vi provvede dintesa con i gruppi consiliari.
7. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
8. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
Art. 32
ORDINAMENTO DEL PERSONALE
1. Lordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
b) organizzazione della struttura relazionante con lesterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con lausilio dellinformatica;
c) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
d) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
e) valutazione annuale dellattività prestata ad ogni livello, avvalendosi del nucleo di valutazione: la valutazione del Segretario e del Direttore Generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
f) estensione ai responsabili dei servizi dei compiti e poteri di cui allart. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
g) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
h) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i responsabili di servizio, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.
Art. 33
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti le dotazioni organiche del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta Comunale, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (se nominato) ovvero al Segretario comunale - Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei Servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità della gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa con verifica della rispondenza ai bisogni e delleconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 34
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario comunale - direttore generale e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
3. Al Direttore Generale (se nominato) ovvero al Segretario Comunale Direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Lorganizzazione strutturale si articola in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
5. Nellorganizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti,
Art. 35
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1 I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e posizioni economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute o lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.
Art. 36
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco può nominare ed assumere un Direttore Generale con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di organizzazione degli uffici e servizi dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. Qualora non risultano stipulate le convenzioni di cui al precedente comma ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta.
A tal fine sarà previsto idoneo compenso in base anche alle disposizioni di cui ai contratti collettivi di lavoro.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente, secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili dei servizi.
5. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 37
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore predispone la proposta di P.E.G. o del piano dettagliato delle risorse e degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. In particolare:
a) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
b) verifica lefficienza e lefficacia dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento ed in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
f) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti ovvero impediti;
g) compie tutti gli atti che gli vengono assegnati dal Sindaco compatibili con le proprie funzioni e con quelle dei responsabili dei servizi.
Art. 38
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco sentito il parere del Segretario o, se nominato dal Direttore Generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita.
2. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dellEnte, lattribuzione delle funzioni di cui al comma precedente può avvenire a soggetti esterni ai sensi dellart. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto
3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario Comunale Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Essi provvedono a gestire lattività dellente nellambito delle competenze loro assegnate e ad attuare gli indirizzi nonché a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale se nominato, dal Segretario Comunale - Direttore generale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 39
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di selezione pubblica e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di selezione pubblica, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) emettono le ordinanze di sospensione dei lavori di edilizia privata e di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie;
g) emettono le altre ordinanze previste dalla legge o dai regolamenti, ad eccezione di quelle di cui allart.54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
h) rilasciano il parere in ordine alla sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo; qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione dentrata, sarà rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria;
i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
l) danno pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, alle direttive del Sindaco e del Direttore generale (se istituito) ovvero del Segretario Comunale - Direttore generale;
m) forniscono al Direttore generale (se istituito) ovvero al Segretario Comunale - Direttore generale nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di P.R.O. - Piano delle Risorse e degli Obiettivi o di P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale (se istituito) o dal Segretario Comunale - Direttore generale;
o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.
3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contemporaneamente le necessarie direttive.
Art. 40
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto in apposito albo.
2. E possibile la gestione associata dellufficio del Segretario Comunale previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita convenzione con altri Comuni.
3. Il trattamento economico del Segretario Comunale è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 41
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
2. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ne redige i verbali che sottoscrive insieme agli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco a quelle esterne: egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
4. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico ovvero dellorgano competente in base alla legge vigente.
5. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali lente è parte, quando non si reputi necessaria lassistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente.
7. Egli esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
8. Ove sia investito anche dellincarico di Direttore Generale esercita le funzioni di questultimo e di cui agli articoli 36 e 37 del presente statuto, previo idoneo compenso che sarà attribuito in equa proporzione con le indennità corrisposte ai responsabili dei servizi anche secondo le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva.
Art. 42
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del D.Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 43
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 44
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 242 del D.Lgs. 267/2000.
TITOLO III
SERVIZI
Art. 45
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Il Consiglio Comunale nellesercizio delle proprie funzioni istituisce con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio comunale.
2. Per tali servizi il Consiglio Comunale stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nellambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 46
FORME DI GESTIONE
1. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
3. Ai fini di cui alla precedente lettera e), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.
Art. 47
ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE
1. Nel caso in cui lAmministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative allAzienda speciale o allIstituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio Comunale approverà lo statuto dellAzienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dellAzienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per leleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e o provata capacità amministrativa.
2. La revoca degli amministratori dellAzienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per lIstituzione, organismo strumentale del Comune per lesercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli Organi dellAzienda e dellIstituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui lamministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
PARTE FUNZIONALE
TITOLO I
IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE
CAPO I
LE FORME ASSOCIATIVE
Art. 48
CONVENZIONI
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi lAmministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, la Comunità Montana nonchè con altri enti locali pubblici e con associazioni ed enti privati in genere.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta allapprovazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Art. 49
CONSORZI
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla Legge e dal precedente art.47, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.
Art. 50
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Lamministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano lazione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana lAmministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio economica della medesima.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 51
PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 52
VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE
1. LAmministrazione comunale favorisce lattività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dellente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, laccesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati lorganizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto allEnte.
4. Può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nellattuazione di iniziative sociali e culturali.
5. Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà discrizione allassociazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e lelettività delle cariche, nonché, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
6. LAmministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.
7. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui sopra, strutture, beni o servizi in modo gratuito a titolo di contributi in natura.
Art. 53
FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che lamministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Lorgano competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dellorgano interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 54
PROCEDURE PER LAMMISSIONE DI ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati liter della pratica, lì informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dellorgano competente, dellesito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con lindicazione degli Uffici preposti e responsabili.
5. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dellorgano si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per listruttoria da farsi entro 30 giorni.
6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con indicazione degli Uffici preposti e responsabili.
Art. 55
REFERENDUM
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: i tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Liniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o da un sesto del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:
alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, allammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dellapposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando loggetto del loro quesito non abbia più ragion dessere o sussistono degli impedimenti temporanei.
11. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.
CAPO II
LAZIONE POPOLARE
Art. 56
LA PUBBLICITA DEGLI ATTI
1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dellazione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dallapposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Art.57
DIFENSORE CIVICO
1. Il Consiglio Comunale può stabilire, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto, daccordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della medesima.
PARTE FINANZIARIA
TITOLO I
FINANZA E CONTABILITA
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA
Art.58
FINANZA LOCALE
1. Nellambito e nei limiti disposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata allerogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
Art. 59
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. I criteri e i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del rendiconto della gestione sono stabiliti dalla legge.
2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione sono assistite dalla relazione della giunta che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi gestionali per lanno di riferimento ed il loro rispetto.
Art. 60
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO
1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro 5 giorni dalla scadenza, lavvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per ladempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al sindaco tramite il servizio di protocollo.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i due giorni successivi allassunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nellipotesi di cui allart. 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o Funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora lincarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui allarticolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.
5 Il Commissario, qualora la Giunta Comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione dufficio entro dieci giorni dalla notifica dellatto di nomina.
6. Il Commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, lavviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con lavvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di Contabilità per lapprovazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. I termini di cui al precedente comma 7, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di Bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.
8. Qualora il. Consiglio Comunale non approvi il bilanclo entro Il termIne assegnato dal Commlssario, questo provvede direttamente, entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dellavvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dellarticolo 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000.
Art. 61
RISULTATI DI GESTIONE
1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 62
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 63
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.
Art. 64
FUNZIONI E RESPONSABILITA DEL REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una parte descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
4. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.2399 e segg. del C.C.
5. Allorgano di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione.
Art. 65
FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE
1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi:
b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo, Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, Consiglio e Consiglieri Comunali, Capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dellattività amministrativa;
c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore dei conti, nei limiti predeterminati dalla legge, dal presente statuto, nonché dal regolamento di contabilità.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dellefficienza e dellefficacia dellazione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
3. La Giunta Comunale autonomamente o su indicazione del revisore dei conti, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
CAPO III
PROPRIETA COMUNALE
Art. 66
BENI COMUNALI
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 67
BENI DEMANIALI
1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attributo loro dalla legge.
5. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.
Art. 68
BENI PATRIMONIALI
1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art. 69
INVENTARIO
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale ed il responsabile del servizio di ragioneria sono responsabili personalmente della corretta tenuta dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dellinventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. Lattività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono lacquisizione, la manutenzione, la conservazione e lutilizzazione dei beni stessi, nonchè le modalità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nellambito dei principi di legge.
CAPO IV
CONTRATTI
Art. 70
ATTIVITA CONTRATTUALE
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
PARTE NORMATIVA
TITOLO I
ORDINANZE
Art. 71
ORDINANZE
1. I responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allAlbo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui allart. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati, la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 2° comma.
TITOLO II
ATTIVITA REGOLAMENTARI
Art. 72
REGOLAMENTI
1. I regolamenti comunali devono rispettare lo statuto e i principi fissati dalla legge. Essi sono deliberati dal Consiglio e disciplinano lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e lesercizio delle funzioni.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso lUfficio di Segreteria dellEnte e del deposito verrà data comunicazione al pubblico con avviso pubblicato sullAlbo Pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
Art. 73
VIOLAZIONE DI NORME COMUNALI - SANZIONI
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dellordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a Euro25,00 né superiore a Euro500,00.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto laggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II, del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 74
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore dopo che è stato affisso per 30 giorni consecutivi allAlbo Pretorio del Comune.
2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura linvio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta lesecuzione.