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Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2003

CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Torino

Indizione di pubblica selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 3 tecnici specializzati (profilo professionale Collaboratore tecnico professionale, Categoria D), con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, per un anno, da assegnare alle attività, alle funzioni ed alle competenze tecniche già attribuite e svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione”, trasferite all’ARPA ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28 - Adempimento connesso all’attuazione dell’Ordinanza del P.C.M. - Dipartimento della Protezione civile - n. 3260 del 27-12-2002, in G.U. n. 2 del 03 Gennaio 2003

Il Direttore generale dell’ARPA Piemonte

Visto il C.C.N.L. 7.4.1999, come integrato e modificato dai CC.CC.NN.L. 27.1.2000 e 20.9.2001, applicabili al personale delle ARPA;

Visto l’art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i;

In esecuzione del proprio decreto n. 385 del 22.7.2003;

rende noto

Che è indetta pubblica selezione, per titoli ed esami per l’assunzione di n. 3 tecnici specializzati (profilo professionale Collaboratore tecnico professionale, Categoria D), con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, per un anno, da assegnare alle attività, alle funzioni ed alle competenze tecniche già attribuite e svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione”, trasferite all’ARPA ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28, in adempimento connesso all’attuazione dell’Ordinanza del P.C.M. - Dipartimento della Protezione civile - n. 3260 del 27-12-2002, in G.U. n. 2 del 03 Gennaio 2003.

Che la selezione pubblica è indetta per l’assunzione a tempo determinato, per un anno, di tre unità di personale tecnico specializzato da assegnare al Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio, in possesso delle professionalità oltre indicate:

Posizione A: n. 1 Laureato in ingegneria civile, indirizzo idraulico, oppure in ingegneria per l’ambiente e il territorio;

Posizione B: n. 1 Laureato in scienze geologiche;

Posizione C: n. 1 Laureato in matematica, oppure in ingegneria elettronica o in ingegneria per l’ambiente e il territorio.

L’ammissione alla selezione, l’espletamento della stessa, il trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalla seguente regolamentazione:

Art. 1

Profili professionali a selezione e sede di servizio

1. La pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 3 tecnici specializzati (profilo professionale Collaboratore tecnico-professionale, Categoria D), con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, per un anno, da assegnare alle attività, alle funzioni ed alle competenze tecniche già attribuite e svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione”, trasferite all’ARPA ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28, è indetta per la sede di servizio di Torino.

2. La Sede di servizio comprende l’ambito territoriale del Piemonte in cui opera l’ARPA.

3. Il Collaboratore tecnico professionale di cui al presente avviso svolge, nell’ambito dell’ articolazione organizzativa di assegnazione ed in base alla professionalità posseduta, le funzioni di cui all’art. 3 della legge regionale del Piemonte, 13.4.1995, n. 60, modificata dalla legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28, alla deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 37-8397, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 20/2/2003 e del Regolamento organizzativo dell’Ente, approvato con deliberazione n. 1592 del 27.12.1999 e s.m.i..

4. Il Collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

5. Il personale assunto all’impiego è assegnato alla sede di servizio dal Direttore Generale ovvero dal Dirigente dell’Ufficio per l’Amministrazione del Personale, secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. Possono accedere all’impiego nell’ARPA del Piemonte i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea, fatte salve le eccezioni e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a parità di requisiti e purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. L’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso all’impiego pubblico i seguenti requisiti:

I. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati d’appartenenza o provenienza;

II. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette - è effettuato prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell’idoneità fisica alla mansione, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 19.9.1994, n. 626.

c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Età non inferiore a 18 anni.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

3. A norma dell’art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera a livello di scuola media superiore tra le seguenti: Inglese, francese, tedesco o spagnolo. Le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

4. Si applica la legge 10.4.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

5. Il presente avviso viene emanato tenendo conto dei benefici, in materia di assunzioni riservate, definiti dalla legge 12.3.1999, n. 68. Le selezioni previste dal presente avviso si svolgono nel rispetto della stessa legge sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove di selezione da parte dei candidati portatori di handicap.

Art. 3

Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

Posizione A: Diploma di laurea in ingegneria civile, indirizzo idraulico, oppure in ingegneria per l’ambiente e il territorio;

Posizione B: Diploma di laurea in scienze geologiche;

Posizione C: Diploma di laurea in matematica, oppure in ingegneria elettronica o in ingegneria per l’ambiente e il territorio.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4

Categorie riservatarie

1. Per le categorie riservatarie si applica l’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Presentazione delle domande di ammissione alla selezione

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale dell’ARPA, Via della Rocca, n. 49, 10123 Torino, non oltre il termine perentorio di gg. 15 successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di selezione. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta agli Uffici amministrativi dell’Agenzia, tale termine è individuato nelle ore 16.00 dello stesso giorno di scadenza.

2. La domanda può essere inoltrata all’ARPA via fax purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità (art. 38, comma 3,. D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e Nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della sede, data e denominazione completa degli Istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti;

g) L’eventuale possesso dell’abilitazione professionale (ove allo stato esistente), la data e il luogo del conseguimento;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro;

j) di essere o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente alla selezione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

l) la lingua straniera conosciuta (art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.);

m) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.).

4. In relazione a quanto stabilito dagli artt. 20 della legge 05.02.1992 n. 104 e 16 della legge 12.3.1999, n. 68 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

5. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l’ARPA al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’attività di selezione, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675.

6. Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, nonché gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. I curriculum non sottoscritti non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle informazioni ivi contenute e non desumibili dalla domanda o dalla documentazione allegata. Eventuali altri titoli trasmessi successivamente alla domanda di partecipazione, verranno presi in considerazione nel solo caso in cui risultino pervenuti entro la scadenza del termine utile individuato per la presentazione delle domande stesse.

7. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

8. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

9. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

10. Deve essere allegato l’originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 3,87, non rimborsabili, effettuato sul conto corrente postale n. 37120102, intestato ad ARPA Piemonte - Sede centrale - Servizio tesoreria - Via della Rocca n. 49, 10123 Torino, precisando la causale del versamento.

11. L’ARPA non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

13. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

14. Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo, valgono le norme di cui alla legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni ed all’art. 4 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Riapertura del termine
e revoca della selezione

1. Il Direttore Generale dell’ARPA può stabilire di riaprire il termine fissato nell’avviso per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della selezione.

2. Ha inoltre facoltà di revocare le selezioni con provvedimento motivato.

Art. 7

Ammisione alla selezione

1. L’ammissione alla selezione è stabilita con determinazione del Dirigente responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione del personale dipendente dell’ARPA.

Art. 8

Esclusione dalla selezione

1. L’esclusione dalla selezione è determinata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione del personale dipendente dell’ARPA, da notificarsi entro 30 giorni dall’assunzione del relativo atto.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza dell’avviso e previi gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, nomina tre Commissioni esaminatrici e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione delle Commissioni per le selezioni, per l’espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

4. In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti amministrativi dell’ARPA, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

5. In ciascuno dei locali d’esame deve essere presente almeno uno dei componenti del comitato.

6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario del comitato provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice.

7. Ai componenti della commissione , al segretario ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni di selezione, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

8. Ai componenti di cui al comma precedente è corrisposto, per l’espletamento dell’incarico al di fuori dell’orario di servizio, un compenso determinato in sede di nomina. Ai sensi dell’art. 24, terzo comma, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per i Dirigenti della P.A. vige il principio dell’omnicomprensività del trattamento economico.

Art. 10

Composizione delle Commissioni esaminatrici

1. Ciascuna delle Commissioni esaminatrici per le selezioni di cui al presente avviso è composta da:

Presidente: Un esperto nelle materie oggetto della selezione, designato dal Direttore Generale.

Componenti: Due esperti nelle materie oggetto della selezione, designati dal Direttore Generale.

Svolge le funzioni di Segretario un dipendente amministrativo dell’ARPA, di qualificazione e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, nominato con il provvedimento costitutivo delle commissioni.

2. Alle Commissioni possono essere aggregati, se necessario, a cura del Presidente di ogni Commissione, componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per l’accertamento delle conoscenze informatiche.

3. Per il Presidente, per ogni componente di commissione e per il segretario sono nominati i supplenti.

Art. 11

Cessazione dall’incarico
di componente della Commissione esaminatrice

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto d’impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma del Direttore Generale.

Art. 12

Trasparenza amministrativa nel procedimento di selezione

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove, da formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nell’ambito dei criteri stabilisce altresì, in relazione alla professionalità cui si riferisce l’avviso, le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. La stessa commissione, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte.

3. L’esame orale si svolge alla presenza dell’intera commissione in una sala aperta al pubblico.

4. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento di selezione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

5. La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta ed effettuata prima della correzione della prova stessa.

6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

7. Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad un terzo di quello complessivo; il presente avviso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie.

8. Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dal presente avviso.

9. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritta, teorico pratica ed orale.

Art. 13

Criteri di valutazione dei titoli

1. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) Titoli di carriera:

1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente avviso, presso l’ARPA e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti;

2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3. le frazioni d’anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

b) Titoli accademici e di studio:

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

1) La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all’originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2) La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

3) I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

d) Curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi d’insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e d’aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione d’esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione e’ globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione;

d) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi o selezioni;

e) la Commissione valuterà particolarmente l’esperienza acquisita e documentata nell’attività espletata nella tematica oggetto della selezione. All’uopo può valutare, altresì, tesi di Laurea specifiche e/o connesse alla tematica oggetto della selezione.

Art. 14

Equiparazione dei servizi non di ruolo
o a tempo determinato al servizio di ruolo
o a tempo indeterminato

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nelle selezioni d’assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo d’incarico per l’attuazione di progetti o di altro incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente avviso per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a selezione, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente avviso per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Art. 15

Valutazione dei servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli Enti e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII livello o 7° qualifica funzionale) o nella categoria D, livello Ds (ex livello 8° bis od ottava qualifica funzionale), nonché i servizi e i titoli acquisiti presso le società a prevalente partecipazione pubblica e le società che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all’art. 19 della legge regionale 13.4.1995, n. 60 e della legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28, ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso.

2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso.

3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27.1.2000 in G.U. n. 27 del 3.2.2000 ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.

Art. 16

Servizio prestato all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia, a seguito di domanda presentata dall’interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all’estero, debitamente certificato, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Art. 17

Adempimenti preliminari

1. Prima dell’inizio delle prove di selezione la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento di selezione e lo rende pubblico.

2. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni d’incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della Commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione da parte degli stessi di un documento personale d’identità.

4. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con l’osservanza delle norme del presente avviso.

Art. 18

Verbali relativi alla selezione

1. D’ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, all’effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire é quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Nel caso in cui fossero nominate delle sottocommissioni, le medesime effettuano tutte le operazioni di selezione di cui ai commi precedenti, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.

5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti della selezione alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

6. Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali della selezione, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura di selezione, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

7. Le operazioni di selezione devono essere terminate entro sei mesi dalla prova scritta.

8. Qualora la commissione d’esame si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti della selezione.

9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono rimessi ai competenti uffici dell’ARPA per le determinazioni del Direttore Generale.

Art. 19

Svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

2. Le prove della selezione sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.

3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e teorico pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine d’ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sarà affisso nella sala degli esami.

Art. 20

Prova scritta modalità di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente dalla commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all’appello nominale dei candidati e, previo accertamento dell’identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta, é vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della selezione.

4. A tutti i candidati è fornita carta recante il timbro dell’ARPA e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono altresì consegnate due buste di differente grandezza: una grande ed una busta più piccola; nella busta più piccola é contenuto un foglietto di colore bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizioni, né altro contrassegno (qualunque contrassegno o sottoscrizione o segno di riconoscimento comporta l’esclusione dalla selezione), mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

7. Sono esclusi dalla selezione, previa decisione della commissione esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

8. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione é disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

9. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali della selezione.

11. Durante la prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

12. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall’ARPA scelto tra i propri dipendenti.

Art. 21

Adempimenti della commissione

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.

2. Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all’apertura della stessa, un numero progressivo che è ripetuto su ciascun foglio dell’elaborato e sulla busta piccola che vi é acclusa.

3. Tale numero é riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

5. Il numero segnato sulla busta piccola é riportato sul foglietto inserito nella stessa.

6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L’apertura della busta piccola avverrà dopo l’attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

Art. 22

Valutazione delle prove d’esame

1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2. Il superamento della prova teorico pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

3. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 18, terzo comma del presente avviso.

Art. 23

Prova teorico pratica modalità di svolgimento

1. L’ammissione alla prova teorico pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall’art. 22 del presente avviso.

2. Nei giorni fissati per la prova teorico pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far compiere a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto d’esame.

3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova stessa.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.

Art. 24

Prova orale

1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova teorico pratica del punteggio minimo previsto dall’art. 22 del presente avviso.

2. L’esame orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione, in sala aperta al pubblico.

3. La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

Art. 25

Punteggi a disposizione della commissione

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d’esame.

2. I 70 punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova teorico pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) 9 punti per i titoli di carriera;

b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d) 12 punti per il curriculum formativo e professionale.

4. Titoli di carriera (max punti 9):

a) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente avviso, nella Categoria a selezione o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-bis o Categoria Ds presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle ARPA ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,50 per anno;

b) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente avviso, di medesima professionalità, nella posizione funzionale di settimo livello (Categoria D) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle ARPA ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

c) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente avviso, di medesima professionalità nella posizione funzionale di sesto livello (Categoria C) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle ARPA ovvero in qualifiche funzionali di sesto livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio (max punti 5):

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. Non sono valutati i titoli richiesti per l’accesso alla selezione.

6. Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 4):

1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all’originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado d’attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.

2. La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggio;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

3. I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

7. Curriculum formativo e professionale (max punti 12):

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi d’insegnamento conferiti da enti pubblici. La Commissione può valutare, altresì, tesi di Laurea specifiche connesse alla tematica oggetto della selezione;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e d’aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione d’esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 26

Prove di esame

1. Le prove d’esame per il profilo professionale a selezione sono le seguenti:

Per il tecnico specializzato di Posizione A prova scritta, vertente sui seguenti argomenti, a scelta della Commissione:

- Principi e istituzioni generali di diritto ambientale;

- Principali norme comunitarie, nazionali e regionali sulla tutela dell’ambiente;

- Principali norme comunitarie, nazionali e regionali sulla tutela delle acque;

- La Valutazione di Impatto Ambientale;

- Idraulica;

- Idraulica fluviale;

- Idrologia;

- Idrogeologia;

- Geotecnica;

- Meteorologia applicata all’idrologia;

- Difesa del suolo;

- Protezione idraulica del territorio;

- Attività di Protezione Civile;

- Principi di Statistica;

- Raccolta, elaborazione e organizzazione di dati ambientali;

- Sistemi informativi territoriali;

- Sistemi informativi ambientali;

- Organizzazione dell’ARPA nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale;

- Le funzioni ed i compiti dell’ARPA nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale, come delineati dalle leggi statali e regionali e dal Regolamento organizzativo dell’ARPA stessa;

- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ARPA;

- Diritti e doveri del dipendente pubblico.

Per il tecnico specializzato di POSIZIONE B prova scritta, vertente sui seguenti argomenti, a scelta della Commissione:

- Principi e istituzioni generali di diritto ambientale;

- Principali norme comunitarie, nazionali e regionali sulla tutela dell’ambiente;

- La Valutazione d’Impatto Ambientale;

- L’idrogeologia;

- Geologia tecnica;

- Geologia applicata;

- Geologia regionale;

- Geotecnica;

- Tecniche di rilevamento geologico;

- Geomorfologia;

- Sistemazioni idraulico forestali;

- Ingegneria naturalistica;

- Attività di Protezione Civile;

- Idrologia;

- Raccolta, elaborazione e organizzazione di dati ambientali;

- Sistemi informativi territoriali;

- Sistemi informativi ambientali;

- Raccolta elaborazione e organizzazione di dati ambientali;

- Organizzazione dell’ARPA nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale;

- Le funzioni ed i compiti dell’ARPA nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale, come delineati dalle leggi statali e regionali e dal Regolamento organizzativo dell’ARPA stessa;

- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ARPA;

- Diritti e doveri del dipendente pubblico.

Per il tecnico specializzato di POSIZIONE C prova scritta, vertente sui seguenti argomenti, a scelta della Commissione:

- Principi e istituzioni generali di diritto ambientale;

- Principali norme comunitarie, nazionali e regionali sulla tutela dell’ambiente;

- Sistemi di sorveglianza radarmeteorologici;

- Sistemi di telerilevamento;

- Fisica dell’atmosfera;

- Principi di radar meteorologia;

- Meteorologia;

- Geodesia;

- Topografia;

- Principi di statistica;

- Principi di elettromagnetismo;

- Attività di Protezione Civile;

- Sistemi informativi territoriali;

- Sistemi informativi ambientali;

- Raccolta, elaborazione e organizzazione di dati ambientali;

- Organizzazione dell’ARPA nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale;

- Le funzioni ed i compiti dell’ARPA nell’ambito della tutela ambientale regionale e nazionale, come delineati dalle leggi statali e regionali e dal Regolamento organizzativo dell’ARPA stessa;

- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ARPA;

- Diritti e doveri del dipendente pubblico.

2. La prova deve essere formulata in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate, vertenti sugli argomenti sopra indicati o su argomenti o tecniche applicative nelle medesime materie, con particolare riguardo all’impiego di metodiche e tecniche specifiche e di sistemi per la rilevazione e la valutazione dei dati nonché per la predisposizione e l’attuazione di programmi specifici e di azioni connesse al profilo professionale da ricoprire.

Prova teorico pratica: vertente sull’attività del servizio relativa alle materie di cui alla prova scritta e su argomenti connessi all’applicazione specifica della professionalità acquisita in relazione al profilo professionale da ricoprire. In particolare deve essere accertata la capacità di elaborazione di dati attraverso metodologie statistiche ed informatiche con validazione e commento finale dei risultati ottenuti.

Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta nonché sulle seguenti materie:

elementi di Diritto penale con particolare riguardo ai reati ambientali, elementi di Diritto civile, di Diritto costituzionale, di Diritto del Lavoro e di Diritto amministrativo. Leggi e regolamenti concernenti il settore ambientale.

La prova orale deve anche tendere all’accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.

In relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. nelle prove è richiesta la conoscenza della lingua straniera a livello di scuola media superiore nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Art. 27

Graduatoria

1. Le Commissioni, al termine delle prove d’esame, formulamo la graduatoria generale di merito dei candidati, sommando i punteggi conseguiti nelle tre prove d’esame. La graduatoria è formulata tenuto conto delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i. di cui al successivo art. 28 del presente avviso. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2. La graduatoria è trasmessa al Direttore Generale dell’ARPA per i provvedimenti di competenza.

3. La graduatoria generale degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione.

4. Successivamente all’assunzione dei vincitori della selezione, la graduatoria è utilizzata qualora fosse necessario procedere ulteriormente all’assunzione di tecnici specializzati a tempo determinato ed a tempo pieno, per i quali la selezione è stata indetta ovvero per l’assunzione di personale tecnico specializzato della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro il termine di validità dovessero rendersi necessari. L’utilizzo della graduatoria può essere effettuato anche per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori a 45 giorni ovvero per il conferimento d’incarichi temporanei per la realizzazione di progetti e per le assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dai vigenti CCNL applicabili al personale delle ARPA o dalla normativa vigente.

5. E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura di posti a tempo indeterminato.

Art. 28

Preferenze

1. In applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, a parità di merito la preferenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel seguente ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invali per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’ARPA;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la data del 31.12.1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge legge 28.11.1996, n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali è stata prevista la medesima professionalità richiesta dal presente avviso di selezione.

Ed inoltre, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età;

d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o professionale richiesto per l’accesso.

La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione.

Art. 29

Assunzione dei vincitori

1. Il Direttore Generale dell’ARPA, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

2. E’ dichiarato vincitore il candidato collocato nell’ordine di graduatoria di cui all’art. 27 del presente avviso, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68 e da altre disposizioni di legge e regolamentari in vigore che prevedono riserve in favore di particolari categorie di cittadini.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

4. La graduatoria di merito é approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’ARPA ed è immediatamente efficace.

Art. 30

Adempimenti dei vincitori

1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’ARPA, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione (ove non rientranti nella disciplina dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2002 n. 445);

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (ove non rientranti nella disciplina dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2002 n. 445).

2. Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere all’ARPA, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sarà sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente dell’ARPA, al fine dell’accertamento dell’idoneità psico fisica alla specifica mansione.

4. L’ARPA, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio; servizio che dovrà essere iniziato in data non superiore ad un mese dalla stipulazione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo giorno del mese.

5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’ARPA comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

6. La durata del periodo di prova è definito in trenta giorni.

7. Il periodo di prova deve essere svolto come servizio effettivo; a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.

8. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

Art. 31

Disciplina del rapporto di lavoro,
stato giuridico, economico, previdenziale e assistenziale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ARPA sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, salvi i limiti stabiliti dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

2 Ai dipendenti assunti a seguito delle selezioni previste dal presente avviso si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente della sanità.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e a tempo pieno. Il trattamento economico spettante è quello corrispondente all’iniziale del profilo professionale del Collaboratore tecnico professionale, Categoria D. I rapporti individuali di lavoro e d’impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall’art. 2, 2° e 3° comma e 45, 2° comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. e garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l’ARPA opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

5. Si applica all’ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito dall’art. 51 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo determinato è obbligatoriamente iscritto all’I.N.P.D.A.P, gestione ex C.P.D.E.L..

7. Per il trattamento di fine rapporto gli assunti a tempo determinato saranno obbligatoriamente iscritti all’I.N.P.D.A.P. gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l’assicurazione contro gli infortuni il personale è obbligatoriamente iscritto all’I.N.A.I.L..

8. Il personale dell’ARPA non può esercitare la libera professione al di fuori delle ipotesi consentite e non può assumere esternamente all’ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché previsti dal vigente CCNL e compatibili con le esigenze d’ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore Generale. A norma dell’art. 53 del D. L.vo 165/2001 sull’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione relativa alla disciplina.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., ai CC.CC.NN.L. che si applicano al personale delle ARPA, alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, al D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i..

Art. 32

Mansioni principali

1. Il dipendente sarà impiegato nell’ARPA per lo svolgimento di attività connesse alla professionalità posseduta nell’ambito delle competenze dell’ARPA stessa.

2. Il Collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’articolazione organizzativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione superiore e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’ARPA ed in relazione ai requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

3. In particolare il Collaboratore tecnico professionale dell’ARPA Piemonte assolve, in relazione alla professionalità posseduta ed al profilo professionale di appartenenza, i propri compiti connessi:

a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonche’ della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, l’analisi ed il controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell’ambiente;

b) alla raccolta, all’elaborazione, all’organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell’ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all’elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna;

c) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione d’indagini epidemiologiche ambientali;

d) all’assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche d’emergenza;

e) a sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme d’accertamento “in loco”;

f) ad analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

g) all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione in banche dati, sia attraverso l’accesso a banche dati realizzate a livello Regionale e degli Enti locali; provvedere all’elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

h) alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi d’indagine;

i) al compimento di studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione d’impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

j) alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

k) a studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione.

4. I Collaboratori tecnici professionali di cui al presente avviso, in relazione alla professionalità posseduta ed al profilo professionale d’appartenenza, dovranno:

a) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell’ambiente del Piemonte;

b) garantire l’aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;

c) cooperare a livello tecnico e scientifico con l’Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.

5. Il Collaboratore tecnico professionale è responsabile della gestione, dei risultati, della realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare.

6. Egli assicura in particolare il raccordo e lo scambio d’informazioni ed esperienze tra i Responsabili, i Referenti di funzione o settori d’intervento nonché i gruppi di lavoro o di progetto interdisciplinari attivati, promuovendo, all’occorrenza, riunioni congiunte, con particolare riferimento agli impegni di rispettiva competenza funzionale, connessi alla definizione dei programmi annuali e pluriennali d’intervento, all’attivazione e messa a regime del sistema di controlli gestionali, alla definizione e verifica degli obiettivi di qualità dei servizi, all’elaborazione della relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

7. Formula proposte ed esprimere pareri nelle materie di sua competenza, proporre i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie curandone l’attuazione.

8. Cura l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore Generale, dal Responsabile del CDR cui afferisce e assumere gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni.

9. Propone l’istituzione di strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle relative previsioni di entrata e di spesa.

10. Adotta gli atti relativi all’organizzazione della propria attività essendo responsabile dei procedimenti a lui assegnati o da lui svolti.

11. Riferisce al Responsabile dell’articolazione organizzativa cui è assegnato sull’attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui lo stesso Responsabile lo richieda o lo ritenga opportuno. Redigere, in ogni caso, una relazione annuale su tutta l’attività svolta.

12. Svolge, nell’ambito delle proprie competenze, le altre funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e quelle espressamente non attribuite ad altri.

13. Svolge attività finalizzate al miglioramento della propria formazione professionale e utilizza i sistemi e gli strumenti per l’elaborazione automatica delle informazioni e per l’elaborazione dei dati (personal computer o videoterminali).

14. Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto, provvede all’elaborazione dei dati, procede alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati.

15. Fornisce il necessario supporto al Nucleo di valutazione ed agli organismi di controllo interno.

16. Può essere preposto a funzioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente selezione, sulla base di necessità operative e/o organizzative dell’ARPA.

Art. 33

Mansioni specifiche

1. Il personale di cui al presente avviso, assunto a tempo determinato, dovrà specificatamente assolvere, in relazione alla professionalità posseduta le seguenti attività e funzioni:

Collaboratore tecnico professionale di Posizione A del presente avviso:

- Realizzazione e gestione dei sistemi di previsione e monitoraggio dei fenomeni alluvionali nell’ambito del centro funzionale del Piemonte;

- Studi sui processi di formazione delle portate dei corsi d’acqua con particolare riferimento agli stati di piena;

- Studio e definizione di procedure di allerta relative al rischio inondazione.

Collaboratore tecnico professionale di Posizione B del presente avviso:

- Realizzazione e gestione di sistemi di previsione e monitoraggio dei fenomeni franosi (sia relativamente ai sistemi di analisi e controllo che di valutazione) nell’ambito del centro funzionale del Piemonte;

- Studi sui fenomeni franosi con particolare riferimento alla definizione di soglie di attivazione per mezzo di metodi empirici e fisici;

- Studio e definizione di procedure di allerta relative al rischio frane e realizzazione di una rete di scambio dati propedeutica all’analisi del rischio frana e di un protocollo di comunicazione, rivolti alle amministrazioni locali.

Collaboratore tecnico professionale di POSIZIONE C del presente avviso:

- Gestione di sistemi di sorveglianza radar meteorologica nell’ambito del centro radar del Piemonte;

- Analisi ed elaborazione delle misure acquisite con radar meteorologici attraverso l’integrazione con strumentazione convenzionale e misure da modellistica numerica;

- Integrazione di prodotti radar con informazioni territoriali in ambiente GIS.

Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell’ARPA del Piemonte, Via della Rocca n. 49, 10123 Torino - tel. 011.8153212 - Fax n. 011.8153253

Il Direttore generale
Vincenzo Coccolo

Fac-simile della domanda da trascrivere su carta libera

Al Direttore generale dell’ARPA Piemonte
Ufficio Personale
Via della Rocca, n. 49
10123 Torino

Oggetto: Domanda di partecipazione pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 3 tecnici specializzati, profilo professionale di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, per un anno, da assegnare alle attività, alle funzioni ed alle competenze tecniche già attribuite e svolte dalla Direzione regionale “Servizi Tecnici di Prevenzione”, trasferite all’ARPA ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 ottobre 2002 n. 28, in attuazione dell’Ordinanza del P.C.M. - Dipartimento della Protezione civile - n. 3260 del 27-12-2002:

____l____ sottoscritt____ Cognome _____ Nome _____, nato a _____ (Prov. di _____), il _____ residente in _____ (Prov. di _____), Via _____ n. _____ tel. _____ Laureato in _____

chiede

Di essere ammess____ alla pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 tecnico specializzato, profilo professionale di Collaboratore tecnico-professionale, Categoria D, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, per un anno, da assegnare al Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio, essendo in possesso della professionalità oltre indicata: Crociare una sola casella.

Diploma di Laurea in Ingegneria civile, indirizzo idraulico, oppure in Ingegneria per l’ambiente e il territorio per la Posizione A dell’avviso di selezione;

Diploma di Laurea in Scienze geologiche per la Posizione B dell’avviso di selezione;

Diploma di Laurea in Matematica, oppure in Ingegneria elettronica o in Ingegneria per l’ambiente e il territorio per la Posizione C dell’avviso di selezione.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 4.1.1968 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell’U.E: _____;

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo: _____;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: _____ e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____;

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero di essere stato destituito o dispensato dall’impiego per il seguente motivo: _____;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza di nomina: _____;

f) di appartenere alla seguente categoria protetta (specificare, solo qualora ne ricorrano le condizioni, se invalido civile di guerra, profugo, invalido per servizio, invalido del lavoro, orfano e vedova delle categorie precedenti, invalido civile, ecc.) _____;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in: _____ conseguito il _____ presso _____, con la seguente votazione: _____;

h) di aver o non aver prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni (indicare gg.mm.aa.):

dal _____ al _____ presso _____ con la qualifica di _____ livello retributivo_____ e C.C.N.L. _____;

dal _____ al _____ presso _____ con la qualifica di_____ livello retributivo _____ e C.C.N.L. _____;

dal _____ al _____ presso _____ con la qualifica di _____ livello retributivo _____ e C.C.N.L. _____;

i) di _____ (per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con l’indicazione del periodo di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);

j) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

k) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 403/1998;

l) che è consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a riceverla) Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del codice penale, reato punito con la pena della reclusione sino a due anni;

m) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla selezione è il seguente:

(indicare cognome, nome, indirizzo, cap, città, provincia e numero telefonico);

n) di accettare le condizioni del presente avviso di selezione;

o) di autorizzare l’ARPA al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di selezione;

p) di conoscere la seguente lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo: _____;

q) di essere a conoscenza dell’uso delle seguenti apparecchiature e delle seguenti applicazioni informatiche più diffuse: _____.

Allega curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Allega altresì l’originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 3,87 effettuato sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad ARPA Piemonte - Sede centrale - Servizio di Tesoreria - Via della Rocca, n. 49 - 10123 Torino, nella quale è stata prevista la causale del versamento.

Il sottoscritto, nell’accettare le condizioni contenute nell’avviso di selezione, s’impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’ARPA Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Data ____ Firma ____

Avvertenza: In relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nelle prove è richiesta la conoscenza della lingua straniera a livello di scuola media superiore nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.