Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Avviso al pubblico di espressione giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Vercelli (Autorità Competente). Deliberazione della Giunta Provinciale n. 30775 del 17 Luglio 2003 - Ampliamento e modifica del progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di inerti della ditta Green Cave srl, esistente in località C.na Mandria - Comune di Santhià (VC). Ditta Green Cave Srl con sede in Padova, Via P. Maroncelli n. 23. Pubblicazione provvedimento di espressione giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Vercelli (Autorità Competente), ai sensi dell’art. 12, comma 8, della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 30775 del 17 Luglio 2003

(omissis)

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto della Relazione dell’Organo Tecnico, allegata alla presente Deliberazione (Allegato Sub.A) - (omissis), e di esprimere, per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Ditta Green Cave, srl, con sede in Padova - Via P.Maroncelli, di cui all’istanza del 18/10/2002 e successive integrazioni, denominato “Ampliamento e modifica del progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di inerti della ditta Green Cave srl, esistente in località C.na Mandria - Comune di Santhia, costituente parte integrante e composto dai seguenti elaborati:

studio di impatto ambientale datato settembre 2002: -elaborato A relazione di valutazione dell’impatto ambientale; -elaborato A1 relazione di valutazione dell’impatto ambientale - allegati; -elaborato B relazione di sintesi in linguaggio non tecnico; -elaborato C elenco autorizzazioni, pareri e nulla-osta;

progetto definitivo datato settembre 2002: -elaborato D relazione geologica generale; -elaborato E relazione di progetto; -elaborato F allegati amministrativi e tecnici; -tavola 01 corografia; -tavola 02 planimetria catastale; -tavola 03 carta geologica; -tavola 04 carta geoidrologica; -tavola 05 carta della soggiacenza; -tavola 06 planimetria fase 0 situazione attuale; -tavola 07 planimetria fase 1; -tavola 08 planimetria fase 2; -tavola 09 planimetria fase 3; -tavola 10 planimetria fase 4; -tavola 11 planimetria fase 5 stato finale; -tavola 12 particolari vasche, scarpate, sezioni di ripristino; -tavola 13 sezioni di scavo e fasi; -tavola 14 sezioni stato finale; -tavola 15 planimetria dei vincoli; -tavola 16 infrastrutture pubbliche e viabilità; -tavola 17 planimetria smaltimento acque e sistemazione cavo fallaretto; -tavola AG1 planimetria carta dell’uso del suolo; -tavola AG2 planimetria fase finale con recupero ambientale; -tavola AG3 sezioni stato finale; -elaborato AG4 relazione agronomica e di recupero ambientale

documentazione integrativa datata marzo 2003: -elaborato G integrazioni come da richieste della conferenza dei servizi; -elaborato G appendice; -tavola 02 planimetria catastale con limiti di intervento; -tavola 04 carta geoidrologica; -tavola 05 carta della soggiacenza; -tavola 15 carta dei vincoli; -tavola 16 infrastrutture pubbliche e viabilità; -tavola 17 planimetria smaltimento acque e sistemazione cavo fallaretto; -tavola 18 planimetria delle fasi di coltivazione; -tavola 19 planimetria dei sistemi di irrigazione

integrazioni spontaneamente rese dal proponente datate giugno 2003: -elaborato H integrazioni del proponente a seguito di quanto emerso nella conferenza dei servizi del 17.06.2003; -elaborato H appendice; -tavola 12 particolari vasche, scarpate, sezioni di ripristino; -tavola 16 infrastrutture pubbliche e viabilità; -tavola 17 planimetria smaltimento acque e sistemazione cavo fallaretto; -tavola AG2 planimetria fase finale con recupero ambientale; -tavola AG3 sezioni stato finale;

2) Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, e per la coltivazione della cava, riportate nell’Allegato Sub.B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di integrare le prescrizioni al Progetto, individuate dall’Organo Tecnico e dai Soggetti, ex art. 9 L.R. 40/98 partecipanti alla Conferenza dei Servizi, con le seguenti ulteriori prescrizioni inerenti la programmazione di riferimento provinciale, anch’esse riportate nell’Allegato Sub.B alla presente deliberazione:

- la Provincia di Vercelli potrà individuare, entro il termine della prima fase di escavazione (due anni dal rilascio dell’autorizzazione), nuove modalità di recupero ambientale della cava, sostitutive di quelle previste nel progetto di cui al presente atto, con riferimento a quanto emergerà dal futuro Piano Cave Provinciale, ovvero dai progetti, dagli studi e dagli approfondimenti relativi alla sistemazione territoriale della zona in cui è inserita la cava in oggetto, in coerenza con i futuri indirizzi di riassetto globale dell’area.

- il Proponente si impegnerà, entro il termine della prima fase di coltivazione della cava (due anni dalla detta autorizzazione), a concordare con l’Amministrazione Provinciale, sulla base delle risultanze di studi, programmi e progetti relativi alla riqualificazione dell’area in cui si inserisce la cava in oggetto, una diversa destinazione d’uso del recupero finale, anche ai fini agricoli, che potrà trovare attuazione nell’ambito della procedura di cui alla L.R. 69/78.

4) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della Legge Regionale n. 40/98, per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, non superiore a tre anni a decorrere dalla data del Provvedimento Amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, (data di rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 69/78 da parte del Comune di Santhià);

5) su richiesta motivata del Proponente, l’Autorità Competente (Provincia di Vercelli) può prorogare il predetto termine, scaduto il quale, senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata;

6) di prendere atto delle autorizzazioni e pareri resi, ai sensi dell’art. 13 - comma 2 - L.R. 40/98 e s.m.i., nell’ambito della seduta di Conferenza di Servizi del 14/07/03, che sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei soggetti interessati, e che pertanto ai sensi dell’art. 12 - comma 3 - della L.R. n. 40/98, il giudizio di compatibilità ambientale è comprensivo delle autorizzazioni, pareri e nulla-osta di cui all’Allegato Sub C (omissis), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in essi specificate, ovvero:

- Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali, autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 05.06.2003, ai sensi del D.Lgs 490/99 con prescrizioni;

- Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali, autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 095.07.2003, ai sensi del D.Lgs 490/99 con prescrizioni;

- Consorzio Ovest Sesia Baraggia, autorizzazione allo spostamento del cavo irriguo Fallaretto rilasciata con nota n. 635/1536 - Sc1029/1 in data 14/04/2003;

- Consorzio Ovest Sesia Baraggia, nulla-osta n. 1079/2400 - 12/8-1 allo scarico delle acque piovane nel Canale della Mandria e nel Canale Fallaretto rilasciato con nota in data 01.07.2003.

7) di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 13 - comma 4 - L.R. 40/98, il Comune di Santhià è tenuto a rilasciare l’Autorizzazione di cui al combinato disposto degli art. 4, 6 e 7 della L.R. 69/78 per la coltivazione della cava, entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi;

- il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 69/78, da parte del Comune di Santhià costituisce atto di avvio del procedimento di variante urbanistica di cui alla L.R. n. 56/77;

- il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in oggetto, e non esplicitamente richiamati; il medesimo non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;

8) di dare atto inoltre che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

9) di inviare, ai sensi dell’art. 12 - comma 8 della L.R. 40/98, il presente Provvedimento al Proponente ed ai Soggetti invitati in Conferenza di Servizi di cui all’art. 9, L.R. 40/98;

10) contro il presente Provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’Atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 - comma 8 - della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) Sub.B

Progetto di “Ampliamento e modifica del progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di inerti della ditta Green Cave srl, esistente in localita’ C.na Mandria - Comune di Santhià”, presentato dalla ditta Green Cave Srl,. Categoria progettuale n. 13, Allegato A2, L.R. 40/98. Legge Regionale 14/12/1998 n. 40

Prescrizioni
Luglio 2003

Le seguenti prescrizioni costituiranno parte integrante dell’autorizzazione comunale di cui alla L.R. 69/78.

Prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti:

1. La strada di immissione all’area di cava dovrà essere realizzata e attivata preventivamente l’inizio dell’attività di cava, con tracciato che tenga come caposaldo d’ingresso/uscita la strada vicinale che si immette sulla ex S.S.143 nella nuova rotatoria. Tale innesto dovrà essere bitumato per un tratto di almeno 50 metri prima di immettersi sulla strada vicinale che porta alla rotatoria; dovrà inoltre essere realizzata una fossa di lavaggio per gli automezzi in uscita dalla cava.

2. E’ necessario che le caratteristiche chimico-fisiche del materiale (miscela di limo e terreno vegetale) impiegato per il ripristino ambientale dell’area siano preventivamente verificate al fine della valutazione di idoneità in relazione alla destinazione d’uso finale del suolo (agricolo): i valori dei parametri oggetto dell’indagine dovranno essere confrontati con i limiti indicati nella colonna A della Tabella 1 di cui all’allegato 1 del D.M:471/99 e con i limiti della normativa regionale (per i terreni ad uso agricolo fa testo la tabella dei LAG di cui alla L.R. 42/2000.

3. In sede di autorizzazione ex L.R. 69/78 il Proponente dovrà presentare un piano di monitoraggio, che proseguirà anche dopo il recupero ambientale del sito, al fine di rilevare eventuali infiltrazioni di acqua dal canale Navilotto all’area di cava, coerentemente con quanto già dichiarato nella relazione integrativa. Gli aspetti tecnici e il calendario dovranno essere preventivamente concordati con ARPA a cui dovranno inoltre essere comunicati i risultati.

4. Il Proponente in sede di autorizzazione ex L.R. 69/78 dovrà predisporre, coerentemente con quanto già indicato nella relazione integrativa, un piano di monitoraggio ambientale a presidio dell’attività. Tale progetto dovrà riportare numero, tipologia costruttiva e ubicazione dei piezometri oltre alla tipologia e alla frequenza delle analisi e delle misurazioni previste. Gli aspetti tecnici e il calendario dovranno essere preventivamente concordati con ARPA a cui dovranno inoltre essere comunicati i risultati.

5. Relativamente alla piantumazione delle specie arboree durante la fase di recupero ambientale, dovrà essere usata la pacciamatura al piede delle piante, ritenuta fondamentale ormai nei rimboschimenti in pianura per contrastare la concorrenza erbacea.

6. Relativamente al miscuglio di sementi per l’inerbimento delle scarpate durante la fase di recupero ambientale, ai fini sia della tenuta antierosiva che della fertilizzazione del substrato, la componente di leguminose dovrà essere incrementata fino all’equilibrio con le graminacee.

7. Ai fini dell’adempimento dei controlli da parte dell’A.R.P.A. durante la fase di esercizio della cava ai sensi della L.R. 40/98, dovranno essere comunicati alla stessa i tempi di inizio lavori e le fasi di realizzazione dell’opera.

8. Qualora le operazioni di estrazione di inerti dovesse protrarsi fino alla fine della fase 5, in considerazione degli eventuali approvvigionamenti di limo e di altri materiali da fonti esterne per il recupero dell’area, che non potranno che avvenire mediante l’ausilio di mezzi pesanti, si richiede di prevedere, in mancanza dell’impianto di irrigazione, rimosso in coincidenza della variazione della viabilità interna a metà del nono anno, un sistema idoneo per consentire un ottimale abbattimento delle polveri. Le caratteristiche dello stesso dovranno essere comunicate all’ARPA ai fini del controllo di cui all’art. 8 della L.R. 40/98.

9. Si esclude l’opzione A (indicata a pag.10 dell’elaborato H e tav.12, datati giugno 2003, delle integrazioni trasmesse dal proponente in data 02.07.2003) riguardante la miscelazione dei “limi” che una volta stesi verrebbero miscelati con lo strato ghiaioso a mezzo di erpicatura profonda; si dovrà procedere a ricoprire il fondo con uno spessore di 120 cm di materiale ottenuto miscelando il terreno vegetale con i “limi” di risulta dell’impianto di lavaggio, garantendo una permeabilità non inferiore a 10-6 m/s (come previsto a pag.10 dell’elaborato H citato).

10. Prima della posa del materiale per la fase di rinaturalizzazione del fondo cava deve essere eseguita, sul fondo stesso della cava, un’erpicatura profonda del materiale del giacimento (ghiaia, sabbia), solo successivamente alla quale si dovrà effettuare la posa del materiale di cui al punto 11 precedente;

Prescrizioni integrative inerenti la programmazione di riferimento provinciale, di cui alla DGP n. 30775/2003:

11. la Provincia di Vercelli potrà individuare, entro il termine della prima fase di escavazione, nuove modalità di recupero ambientale della cava, con riferimento a quanto emergerà dal futuro Piano Cave Provinciale, ovvero dai progetti, dagli studi e dagli approfondimenti relativi alla sistemazione territoriale della zona in cui è inserita la cava in oggetto, in coerenza con i futuri indirizzi di riassetto globale dell’area;

12. il Proponente si impegna, entro il termine della prima fase di coltivazione della cava, a concordare con l’Amministrazione Provinciale, sulla base delle risultanze di studi, programmi e progetti relativi alla riqualificazione dell’area in cui si inserisce la cava in oggetto, una diversa destinazione d’uso del recupero finale, anche ai fini agricoli, che potrà trovare attuazione nell’ambito della procedura di cui alla L.R. 69/78;

Prescrizioni tecniche per la coltivazione della cava:

13. l’imprenditore, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione Territoriale Servizio Geologico e Difesa del Suolo Provincia di Vercelli ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare all’Amministrazione Provinciale il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un “D.S.S. coordinato” da trasmettersi anch’esso in allegato alla citata denuncia di esercizio

14. l’esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei mappali così come individuati nel progetto Fg. 33 del Comune di Santhià mappali 113, 111, 5, 83, 80, 6, 86, 79, 82, 81, 78, 85, 92, 90, 91, 84, 33, 73, 4, 13, 58, 57 parte, 56 parte;

15. durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall’art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

16. i lavori di scavo non devono essere effettuati a quote inferiori a quelle indicate negli elaborati cartografici allegati all’istanza presentata dalla ditta tavola 11 (Planimetria stato finale fase 5 elaborato del sett. 2002) e comunque non devono essere spinti al di sotto di 1 m dal franco di massima escursione della falda;

17. tutta l’area deve essere recintata con apposita rete metallica di altezza non inferiore a 2 m in ottemperanza al progetto presentato;

18. devono essere mantenuti 10 m da strade di uso pubblico non carrozzabili, 20 m dalle strade di uso pubblico carrozzabili, 20 metri da corsi d’acqua senza opere di difesa, 20 m da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche, 20 da edifici privati non disabitati, 50 m da opere di difesa dei corsi d’acqua salvo deroga ai sensi degli artt. 104 e 105 del D.P.R.128/1959;

19. la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

20. prima dell’inizio dei lavori devono essere materializzati con picchetti i singoli lotti in progetto;

21. devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 10 (dieci) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell’evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall’autorizzazione dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Provinciale e all’Amministrazione Comunale planimetria con l’esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo e dei picchetti di cui al punto 2.7;

22. la ditta istante deve presentare un aggiornamento del piano topografico della cava con cadenza biennale dalla data dell’autorizzazione

23. il terreno vegetale presente nell’area di cava dovrà essere accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo per essere reimpiegato in fase di recupero ambientale e di riuso del sito estrattivo; sugli accumuli di terreno vegetale, opportunamente predisposti con spessori massimi di 3 m dovranno essere eseguite semine protettive;

24. i lavori di recupero dei singoli lotti devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;

25. entro la scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

26. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per un anno dalla scadenza dell’autorizzazione;

27. il richiedente deve mettere in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provvedere alla delimitazione dell’intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall’art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione deve essere tale da evidenziare chiaramente l’approssimarsi dell’area di cava da qualunque lato;

28. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;

29. in relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

30. le garanzie di cui all’art. 7 della L.R. 69/78 determinano una fidejussione il cui valore cauzionale da attribuire è di Euro 3.444.606 (Tremilioniquattrocentoquarantaquattromilaseicentosei). Tale importo si deve intendere sostitutivo di quello in essere.

31. la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria deve essere stabilita con data di un anno posteriore alla scadenza dell’autorizzazione onde consentire all’Amministrazione Comunale la verifica dell’esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

32. la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa deve essere stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell’autorizzazione onde consentire all’Amministrazione Comunale la verifica dell’esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

L’ulteriore documentazione allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 30775 (Allegati che si omettono) è a disposizione presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli, Via S.Cristoforo n. 7 - Vercelli.

Il Responsabile dell’Organo Tecnico Provinciale e
Responsabile del Procedimento
Giorgetta J. Liardo