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Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Estratto delibera C.C. n. 45 del 10.7.2003

(omissis)

delibera

1) - di confermare la piena validità, efficacia ed operatività degli articoli 2, 3 e 4 del vigente regolamento comunale che disciplinano la commissione edilizia comunale, fatte salve le modifiche e/o integrazioni riportate ai punti successivi;

2) - di modificare il testo del 2° comma dell’art. 2 del vigente regolamento edilizio con il seguente:

- La commissione edilizia è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, e da 5 componenti effettivi di cui quattro componenti ordinari e uno esperto in materia ambientale (art. 14 L.R. n. 20/1989) e da due componenti supplenti, ciascuno con la contemporanea funzione di componente ordinario e di componente esperto in materia ambientale. I componenti supplenti (ordinari ed esperti in materia ambientale) sostituiscono, in caso di assenza e/o impedimento, indifferentemente sia i componenti effettivi ordinari sia i componenti effettivi esperti in materia ambientale. La sostituzione dei componenti effettivi da parte dei componenti supplenti avviene automaticamente seguendo l’ordine di nomina degli stessi risultante dalla delibera di nomina. Per tale motivo anche i componenti supplenti (ordinari ed esperti in materia ambientale) dovranno essere convocati per le sedute della commissione edilizia insieme ai componenti ordinari.

3) - di sostituire il testo del 1° comma dell’art. 3 del vigente regolamento edilizio con il seguente:

- La commissione edilizia esprime parere preventivo, obbligatorio, e non vicolante per:

a) gli interventi soggetti a permesso di costruire;

b) gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (dia) ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico/ambientale/artistico/architettonica/storico;

c) in tutti gli altri casi nei quali è obbligatorio per legge;

4) - di approvare i nuovi modelli appositamente predisposti dal settore edilizia privata che sono allegati al regolamento edilizio comunale per formarne parte integrante e sostanziale in sostituzione dei modelli ormai superati;

5) - di approvare, conseguentemente e contestualmente, il nuovo testo coordinato ed aggiornato del regolamento edilizio contenente le modifiche ed integrazioni e gli allegati di cui ai punti precedenti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come allegato A);

6) - di dare atto che, in forza degli articoli 1 e 4 delle preleggi del codice civile, le disposizioni del regolamento edilizio che risultano in contrasto con il predetto T.U. risultano tacitamente abrogate e pertanto devono essere disapplicate;

7) - di dare mandato al Segretario Comunale affinché provveda ai seguenti adempimenti:

a) a trasmettere copia della presente deliberazione con allegato regolamento, di cui al punto 4) alla Giunta Regionale del Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. n. 19/1999, che ha la facoltà di annullare le disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale operante in materia di attività edilizia;

b) di rendere pubblica l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni al regolamento edilizio di cui ai punti precedenti mediante pubblicazione dello stesso con i relativi allegati sul sito web del comune;

c) a rendere pubblica l’approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio di cui al punti precedenti mediante pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.R. n. 19/1999;

8) - Di dare atto che la presente deliberazione non è più soggetta al controllo di legittimità del CO.RE.CO. Sezione di Novara in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione avvenuto in data 8 novembre 2001 con l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, giusto comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione, Piemonte pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 7 novembre 2001 a pagina 204.

9) - Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto al regolamento edilizio comunale assumeranno efficacia, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.R. n. 19/1999, con la pubblicazione per estratto della presente, delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10) - di stabilire infine che ciascuno dei due componenti supplenti in carica della commissione edilizia comunale signor De Sario Fabrizio e Garatti Oreste, nominati con la delibera consiliare n. 18 del 3.5.2002, in possesso dei necessari requisiti di legge, rivestono la contemporanea qualifica di componente supplente ordinario ed esperto in materia ambientale.

Cannobio, 24 luglio 2003

Il Sindaco
Giuseppe Albertella