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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R
Regolamento regionale recante: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-10071 del 28 luglio 2003;
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOMMARIO
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Ambito di applicazione
Art. 3. Tipologie degli usi delle acque pubbliche
Art. 4. Definizioni
Art. 5. Uso domestico delle acque sotterranee
Art. 6. Perforazioni finalizzate al controllo
Titolo II.
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
Capo I.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA
Sezione I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7. Domanda di concessione
Art. 8. Modalità di presentazione della domanda
Art. 9. Improcedibilità e rigetto della domanda
Art. 10. Esame preliminare
Art. 11. Ordinanza di istruttoria
Art. 12. Concorrenza
Art. 13. Partecipazione al procedimento
Art. 14. Visita locale di istruttoria
Art. 15. Relazione finale di istruttoria
Sezione II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE
Art. 16. Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo
Art. 17. Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile
Capo II.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18. Criteri per il rilascio della concessione
Art. 19. Diniego della concessione
Art. 20. Disciplinare di concessione
Art. 21. Ulteriori condizioni della concessione
Art. 22. Provvedimento finale
Art. 23. Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche
Art. 24. Durata della concessione
Art. 25. Esecuzione dei lavori
Capo III.
PROCEDIMENTI CONNESSI
Art. 26. Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
Art. 27. Varianti
Art. 28. Sottensioni
Art. 29. Couso
Art. 30. Rinnovo della concessione
Art. 31. Trasferimento di utenza
Titolo III.
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32. Cessazione dellutenza
Art. 33. Opere della derivazione alla cessazione dellutenza
Titolo IV.
PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI
Art. 34. Prelievi assoggettati a procedura semplificata
Art. 35. Licenze di attingimento
Art. 36. Derivazioni interprovinciali
Titolo V.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37. Norme transitorie
Art. 38. Norme finali
Art. 39. Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato (fare riferimento al file PDF) A) Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici
Parte I Contenuti e modalità di presentazione della domanda
Parte II Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali
Parte III Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi
Parte IV Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive
Parte V Allegati tecnici alle domande di concessione soggette a procedura semplificata
Allegato (fare riferimento al file PDF) B) Spese di istruttoria
Allegato (fare riferimento al file PDF) C) Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo
Allegato (fare riferimento al file PDF) D) Disciplinare tipo
Allegato (fare riferimento al file PDF) E) Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo
Allegato (fare riferimento al file PDF) F) Tabella di equiparazione degli usi
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dallarticolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica larticolo 3.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
a) dellutilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui allarticolo 5;
b) dellutilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata;
c) delluso dellacqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
d) del riutilizzo delle acque reflue depurate;
e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
f) dei prelievi non destinati allutilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 6.
2. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.
Art. 3.
(Usi delle acque pubbliche)
1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
a) agricolo: qualunque uso dellacqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da unazienda agricola e funzionale allattività dellazienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) civile: luso dellacqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, lirrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) domestico: lutilizzazione di acqua destinata alluso igienico e potabile, allinnaffiamento di orti e giardini, allabbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino unattività economico-produttiva o con finalità di lucro;
d) energetico: luso dellacqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) lavaggio di inerti: luso dellacqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) piscicolo: luso dellacqua finalizzato allallevamento di specie ittiche;
g) potabile: luso dellacqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) produzione di beni e servizi: gli usi dellacqua direttamente connessi con il processo produttivo o con lattività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dellacqua per linnevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) riqualificazione di energia: luso dellacqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare lenergia potenziale della stessa con lobiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) zootecnico: luso dellacqua destinato alla gestione dellallevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.
2. Nel caso di usi dellacqua per più fini, luso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, luso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dallagricolo la prevalenza è determinata sulla base delluso al quale è associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.
3. Per uso plurimo si intende lutilizzo dello stesso volume di acqua derivata per più fini da parte dello stesso soggetto.
Art. 4.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in unimpresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;
c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nellacquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso dacqua, che costituiscono parte integrante dellalveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dellutilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati allallontanamento delle acque reflue;
f) autorità concedente: lorgano della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per luso di acqua pubblica ovvero lorgano della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui allarticolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;
g) bilancio idrico: il rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nellarea di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;
h) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
i) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
j) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dellacquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;
k) minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso dacqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nellalveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
l) piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;
m) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire lestrazione di acqua dal sottosuolo;
n) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni dacqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
o) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;
p) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dellanno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;
q) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dellabbassamento del livello dellacqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
r) ufficio: lufficio della provincia competente allistruttoria delle domande di concessione;
s) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dellanno solare.
Art. 5.
(Uso domestico delle acque sotterranee)
1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi allanno.
2. Per finalità conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dellautorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dellutilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nellambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.
3. Luso potabile è consentito dal sindaco, nellambito dellautorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi allacquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dellautorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dellacqua.
4. In caso di uso potabile il titolare dellautorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.
5. Luso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
Art. 6.
(Perforazioni finalizzate al controllo)
1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dellacqua comunicano alla Provincia territorialmente competente lubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Qualora le perforazioni siano funzionali allabbassamento della falda per lesecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, linteressato invia allufficio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che lufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, linteressato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dalleventuale messa in comunicazione di falde diverse.
4. Nel termine di cui al comma 3 lufficio può prescrivere ladozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dellacquifero sotterraneo.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, linteressato trasmette allufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.
Titolo II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
Capo I
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7.
(Domanda di concessione)
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta ununica domanda di concessione, purché lutilizzazione sia finalizzata allapprovvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano ununica domanda di concessione.
5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.
Art. 8.
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo le specifiche indicate nellallegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
Art. 9.
(Improcedibilità e rigetto della domanda)
1. Qualora, ad un primo esame, lufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti allarticolo 8, dichiara limprocedibilità della domanda.
2. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, lufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.
3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
Art. 10.
(Esame preliminare)
1. La domanda di concessione è trasmessa dallufficio alla autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, allautorità idraulica competente.
2. Le autorità di cui al comma 1, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere allufficio rispettivamente in ordine:
a) alla compatibilità dellutilizzazione con le previsioni del piano regionale di tutela delle acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sullequilibrio del bilancio idrico o idrologico;
b) alla compatibilità idraulica delle opere da realizzare.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.
4. Acquisiti i pareri previsti ai commi 2 e 3, se la domanda appare allufficio senzaltro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone limmediato rigetto allautorità concedente.
5. Concluso positivamente lesame preliminare, lufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti, secondo quanto indicato allallegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.
6. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.
Art. 11.
(Ordinanza di istruttoria)
1. Esauriti gli adempimenti di cui allarticolo 10, lufficio provvede a dare notizia della domanda e dellavvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e linserimento nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni consecutivi.
2. Lordinanza è trasmessa allistante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.
3. Lordinanza è sempre trasmessa per lespressione delleventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica ove prevista ovvero del progetto della derivazione, nonché della corografia e planimetria delle opere:
a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b) allAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
c) al Comando militare territorialmente interessato;
d) allente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in unarea protetta;
e) allautorità dambito e allazienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
f) allautorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
g) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.
4. Lordinanza deve indicare:
a) gli estremi identificativi del richiedente;
b) i dati principali della derivazione richiesta e cioè: luogo di presa, quantità ed uso della acqua, durata del prelievo, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione;
c) lamministrazione procedente, lufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;
e) i comuni e i giorni di affissione allalbo pretorio;
f) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con lespressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.
Art. 12.
(Concorrenza)
1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dellordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda.
2. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dallarticolo 11, comma 1 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.
3. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
Art. 13.
(Partecipazione al procedimento)
1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che lufficio ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti.
2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dellistante.
Art. 14.
(Visita locale di istruttoria)
1. La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, lufficio:
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorità;
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. Ove lufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede dellufficio medesimo.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria.
6. Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, lufficio verifica lavvenuto rilascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6, lufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
Art.15.
(Relazione finale di istruttoria)
1. Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, lufficio conclude listruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.
2. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi dacqua interessati;
c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nellinteresse pubblico;
d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dellistruttoria, alle eventuali controdeduzioni dellistante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) allimportanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) ai canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con lindicazione dei relativi calcoli;
g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui allarticolo 18.
3. Copia della relazione è trasmessa, ove necessario, allautorità idraulica competente, che può esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.
Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE
Art. 16.
(Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee
tramite pozzo per uso
diverso dal domestico)
1. La ricerca, lestrazione e lutilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde è riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.
2. La ricerca, lestrazione e lutilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sullindisponibilità di risorse idriche alternative.
3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
4. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14, lautorità concedente, sentita lautorità mineraria, provvede al rilascio dellautorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.
5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e leffettuazione delle prove di emungimento.
6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) lobbligo di comunicare allautorità concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sullequilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) leventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
7. E riservata allufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
8. Lautorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
9. Lautorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:
a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
b) qualora si manifestino effetti negativi sullassetto idrogeologico della zona;
c) per altri motivi di pubblico interesse.
10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, listante invia allufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui allallegato C e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato.
11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per lestrazione e lutilizzazione delle acque rinvenute.
Art. 17.
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile)
1. Fermo restando quanto previsto allarticolo 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, lufficio acquisisce, nellambito dellesame preliminare di cui allarticolo 10, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:
a) della ASL;
b) del Dipartimento dellARPA territorialmente competente;
c) dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dallopera di captazione prevista.
2. Lautorità concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, lopera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni duso del territorio.
3. Lutilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dallordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dellautorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione allufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui allarticolo 16, comma 10.
4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.
Capo II
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18
(Criteri per il rilascio della concessione)
1. Ferma restando la priorità delluso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, delluso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
a) commisurazione della quantità dacqua concessa ai reali fabbisogni dellutente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione alluso;
c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
d) quantità e qualità dellacqua restituita rispetto a quella prelevata;
e) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale;
f) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare lequilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dellacquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
g) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare lutenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda dacqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
3. Lutilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.
4. Tra più domande concorrenti è preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore restituzione dacqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
5. A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si è impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dallentrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.
6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare.
7. A parità di condizioni tra più domande concorrenti è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dellinteresse pubblico, lautorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
Art. 19.
(Diniego della concessione)
1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dellistruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con lequilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità delle opere con lassetto idraulico del corso dacqua;
d) incompatibilità fra lemungimento richiesto e le capacità di ricarica dellacquifero;
e) incompatibilità dellemungimento con le caratteristiche dellarea di localizzazione;
f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nellautorizzazione alla perforazione;
g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per luso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate allapprovvigionamento per lo stesso uso;
h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione duso della risorsa lo consenta;
i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.
Art. 20.
(Disciplinare di concessione)
1. Per la domanda prescelta lufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato allallegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente è invitato ad effettuare il versamento:
a) della cauzione, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e può essere sostituita da idonea fideiussione;
b) delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;
c) delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, secondo quanto indicato allallegato B.
3. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
4. Il disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola lAmministrazione solo dalla sua approvazione.
5. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
a) la tipologia della derivazione;
b) il codice identificativo univoco della captazione;
c) la quantità dacqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile;
d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dellacqua;
g) le portate da rilasciare a valle dellopera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi dacqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
h) le modalità per linstallazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi dacqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni allautorità concedente secondo le prescrizioni regionali;
i) leventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
l) la superficie cui lacqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agricoli;
m) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nellinteresse pubblico e dei terzi;
n) limporto del canone annuo e la sua decorrenza;
o) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt, lindicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché limporto dei relativi sovracanoni;
p) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui allarticolo 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
q) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare lutilizzazione dellacqua;
r) i singoli periodi di esecuzione dellopera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta lacqua concessa;
s) lobbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto allarticolo 33;
t) lelezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o limpianto di utilizzazione dellacqua, ove richiesta dallautorità concedente;
u) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Art. 21.
(Ulteriori condizioni della concessione)
1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagamento dei canoni e dei sovracanoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che lautorità concedente ritenga di eseguire nellinteresse pubblico;
d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.
2. La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua.
Art. 22.
(Provvedimento finale)
1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, che può essere ridotto con apposito atto dellautorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dellistante.
2. Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalità per la sua impugnazione.
Art. 23.
(Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche)
1. Adottato il provvedimento di concessione, lufficio provvede:
a) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;
b) alla comunicazione al concessionario dellavvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso lufficio, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;
c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;
d) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone;
e) allaggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.
2. Lestratto del provvedimento è altresì inserito nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione.
3. Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.
Art. 24.
(Durata della concessione)
1. Tutte le concessioni sono temporanee.
2. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarantanni in caso di uso agricolo;
c) i trentanni negli altri casi.
3. Lautorità concedente, tenuto conto delluso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Art. 25.
(Esecuzione dei lavori)
1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare allufficio, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, lo approva per quanto di competenza.
2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, linizio dei lavori è subordinato allapprovazione del progetto esecutivo da parte del registro italiano dighe (RID) e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori allufficio, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
4. Ultimati i lavori, il concessionario invia allufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, lautorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa datto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.
6. Nei casi di accertata urgenza lufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, lesercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.
Capo III
PROCEDIMENTI CONNESSI
Art. 26.
(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dellarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dellambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dellambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dellamministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti allistruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata.
4. Nei casi di cui al comma 3, lufficio, ricevuti gli elaborati tecnici, effettua listruttoria disciplinata dal presente regolamento contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA.
5. A tal fine lufficio provvede alla richiesta dei pareri preliminari dellautorità di bacino e dellautorità idraulica in tempo utile affinché le stesse possano esprimersi, anche per iscritto, nella fase dellistruttoria integrata destinata alla verifica dellinesistenza di ragioni di incompatibilità ambientale o della mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla procedura di VIA.
6. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, lautorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo.
Art. 27.
(Varianti)
1. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione delluso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;
b) variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dellinteresse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dellinteresse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico.
3. Sono definite varianti non sostanziali le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale di cui allarticolo 32, comma 7, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 2 ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.
4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione dellordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché dallesclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. Listruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di trecento giorni, che può essere ridotto con apposito atto dellautorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dellistante.
5. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.
6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia allufficio delle variazioni che intenda eseguire nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione e che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, lufficio non si esprima in merito.
8. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione duso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere chiuso nei modi previsti allarticolo 33, comma 3.
9. Nei casi di accertata urgenza lautorità concedente può permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purché gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.
10. Qualora il regime idrologico di un corso dacqua venga modificato per cause naturali, lautorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dellinteressato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dellacqua. Qualora il regime idrologico di un corso dacqua venga modificato permanentemente per lesecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, lutente, oltre alleventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso dacqua modificato.
11. Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dallautorità concedente, previo nulla osta dellautorità idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Art. 28.
(Sottensioni)
1. Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, lautorità concedente può procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque allinteresse pubblico.
2. In tal caso il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua e, nel caso di impianti idroelettrici, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie così da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
3. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.
4. Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica larticolo 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.
5. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.
6. Lopportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dallufficio in fase di istruttoria.
7. Lautorità concedente recepisce nel disciplinare leventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o allammontare dellindennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta allautorità concedente.
8. Latto di concessione indicherà le modalità di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui lutenza sottesa era destinata.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata allutente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata allutente sotteso.
Art. 29.
(Couso)
1. Quando per lattuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, latto di concessione indicherà le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti.
2. Con le stesse modalità di cui allarticolo 28 si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, ciò risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri leconomia e la finalità di quelle preesistenti.
Art. 30.
(Rinnovo della concessione)
1. La domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.
2. Lautorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione dacqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione sintende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo lutente il diritto al prelievo fino allemissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.
3. La concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso dacqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:
a) persistano i fini della derivazione;
b) non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica;
c) il rinnovo risponda ai criteri di cui allarticolo 18.
4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dellarticolo 27, comma 2, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
5. A norma dellarticolo 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda dacqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. In sede di rinnovo lufficio verifica in ogni caso leffettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dellestensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione può essere negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.
6. Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dallarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica).
7. Ricevuta la domanda di rinnovo, lufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sullalbo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
8. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che lufficio ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dellistante.
9. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, lufficio può acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
10. Effettuate le necessarie verifiche, lufficio riferisce allautorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di duecentocinquanta giorni, che può essere ridotto con apposito atto dellautorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dellistante.
11. Lautorità concedente ha facoltà di condizionare lesercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare limporto del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, lutenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione, in attesa delle determinazioni finali della autorità concedente in ordine al rinnovo.
13. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.
Art. 31.
(Trasferimento di utenza)
1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione, ivi compresa quella ad uso agricolo, è indirizzata a pena di decadenza allautorità concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dellevento e contiene:
a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dellattuale titolare;
b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c) le ragioni del subingresso;
d) latto traslativo della titolarità delle opere o del fondo al soggetto subentrante.
2. Lautorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento può essere ridotto con apposito atto dellautorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dellistante.
3. Il deposito di cui al comma 2 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le utenze dacqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione dacqua per luso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e lautorità dambito.
6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare allaltro con lonere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.
Titolo III
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32.
(Cessazione dellutenza)
1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.
2. La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare lacqua concessa può essere dichiarata dallautorità concedente, su proposta dellufficio e previa contestazione allinteressato, nei seguenti casi:
a) non uso per un triennio consecutivo;
b) destinazione duso diversa da quella concessa;
c) grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
d) mancato pagamento di due annualità consecutive di canone o sovracanoni;
e) decorso dei termini stabiliti nellatto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare lacqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dallautorità concedente per giustificato motivo;
f) cessione dellutenza effettuata senza la comunicazione di cui allarticolo 31;
g) subconcessione a terzi anche parziale.
3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.
5. Lautorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa datto della rinuncia entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che può essere ridotto con apposito atto dellautorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dellistante.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o più usi dellacqua senza che ciò comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalità di esercizio della derivazione.
7. Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili.
Art. 33.
(Opere della derivazione alla cessazione dellutenza)
1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dallarticolo 32 lautorità concedente dispone di norma lesecuzione degli adempimenti di cui allallegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nellalveo, sulle sponde e sulle arginature del corso dacqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dellacqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dellacqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito lente gestore dellarea protetta.
3. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dellutenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui allallegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano linquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dellacqua nel sito originario.
4. Su richiesta del concessionario, lautorità concedente può consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione duso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia.
5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorità, o di pubblico interesse, lautorità concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato allAgenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine allacquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. Lautorità concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede dufficio allesecuzione dei lavori, ponendo a carico di questultimo lonere delle relative spese.
Titolo IV
PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI
Art. 34.
(Prelievi assoggettati a procedura semplificata)
1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:
a) i prelievi di acqua superficiale con portata massima non superiore a cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi allanno; in tal caso, ove richiesto, latto di concessione può prevedere la possibilità di prelievo da diverse zone e da diversi corpi idrici, fermo restando il divieto di prelievi simultanei sullo stesso corpo idrico;
b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a trenta chiloWatt;
c) le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a quindici ettari, elevabili a trenta ettari nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.
2. Listanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata dallufficio per lacquisizione del relativo parere:
a) allautorità di bacino del fiume Po;
b) al Comando militare territorialmente interessato;
c) allente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in unarea protetta;
d) allautorità idraulica competente, ove necessario;
e) allautorità dambito e allASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.
3. Listanza è pubblicata allalbo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dellarticolo 14 della l. 241/1990, nellambito della quale lufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.
4. Lautorità concedente, sulla base dei criteri di cui allarticolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento dellistanza.
5. In caso di esito positivo della verifica lautorità concedente provvede in conformità agli articoli 20 e 22 entro il termine massimo di duecento giorni dal ricevimento dellistanza.
6. I termini di cui ai commi 4 e 5 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dellautorità concedente ed sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dellistante.
7. Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5, lufficio dispone lassoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi linsussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dalle autorità di cui al comma 2;
c) per ragioni di pubblico interesse;
d) in caso di lesione di diritti di terzi.
8. Nei casi di cui al comma 7, lufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
9. I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dallarticolo 24, comma 2.
10. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo lutente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.
11. In caso di mancata pronuncia dellautorità concedente, ai sensi dei commi 5 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.
Art. 35.
(Licenze di attingimento)
1. Lautorità concedente ha facoltà di rilasciare licenze per lattingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dellacqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi allanno;
c) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso dacqua;
d) non siano alterate le condizioni del corso dacqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso dacqua.
2. La licenza è accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Art. 36.
(Derivazioni interprovinciali)
1. Le province stipulano unintesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:
a) i criteri per lindividuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
b) i tempi e le modalità di espressione dellintesa da rilasciarsi allamministrazione provinciale competente alladozione del provvedimento di concessione;
c) le modalità ed i raccordi per garantire la vigilanza sullesercizio della derivazione.
2. Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:
a) le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di più province;
b) le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra più province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
c) le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimità del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare lidrologia o lidrogeologia della provincia confinante.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37.
(Norme transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori già effettuati che lufficio valuti ancora idonei alla conclusione dellistruttoria.
2. Nelle more delladozione del regolamento di cui allarticolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per luso dellacqua pubblica, limporto del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente allentrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui allallegato F.
Art. 38.
(Norme finali)
1. Ai sensi dellarticolo 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nellordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.
2. Le sanzioni amministrative previste allarticolo 6 della l.r. 88/1996 si applicano alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.
3. A far data dallentrata in vigore del presente regolamento sono revocati:
a) gli allegati I e II della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;
b) la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;
c) la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 1995 n. 24-65 concernente lapprovazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.
4. Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dallinquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione.
5. La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nellordinamento regionale.
Art. 39.
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Torino, addì 29 luglio 2003
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
(Art. 8)
CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE, LICENZA, VARIANTE E RINNOVO E ALLEGATI TECNICI
PARTE I
CONTENUTI E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E DI LICENZA DI ATTINGIMENTO
La domanda deve contenere a pena di irricevibilità:
* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica listanza deve inoltre specificare la sede legale e leventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
* il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;
* il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire lacqua, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;
* lindicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
* la portata massima istantanea e media annua di acqua da derivare, espressa in litri al secondo, e il corrispondente volume massimo annuo espresso in metri cubi;
* lintervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dellacqua e le relative regole operative;
* gli usi cui si intende destinare lacqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.
In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:
* per luso potabile: il numero degli abitanti serviti;
* per luso agricolo: la superficie irrigabile espressa in ettari e lincidenza percentuale delle principali colture in atto;
* per luso energetico: il salto o i salti legali, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e tipo di turbine e la complessiva potenza installata;
* per luso piscicolo: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti mediamente in azienda lungo lanno, nonché il numero di vasche e la loro capienza;
* per luso di produzione di beni e servizi: il modo di impiego dellacqua nel processo produttivo;
* per luso di riqualificazione dellenergia: la portata istantanea massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dellinvaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
* per luso di lavaggio inerti: le tecniche utilizzate per il lavaggio.
* per luso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate.
Per gli usi civili e domestico andrà evidenziato lutilizzo effettivo.
II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE
La domanda di variante deve contenere a pena di irricevibilità:
* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica listanza deve inoltre specificare la sede legale e leventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
* gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti);
* la descrizione sintetica della variante richiesta, cui segue la caratterizzazione della derivazione così come essa risulta per effetto della introduzione della variante.
III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE
La domanda di rinnovo deve contenere a pena di irricevibilità:
* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica listanza deve inoltre specificare la sede legale e leventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
* gli estremi completi della concessione o della licenza di attingimento di cui si richiede il rinnovo (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento).
Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:
* il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire lacqua, dedotto dalla carta tecnica regionale
* lindicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
* la portata massima e media annua di acqua da derivarsi, espressa in litri/secondo e il corrispondente volume massimo annuo;
* lintervallo di tempo in cui si chiede il diritto di continuare ad esercitare il prelievo dellacqua e le relative regole operative se diversi da quelle della concessione o licenza da rinnovare;
* gli usi cui è destinata lacqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.
IV. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE
La domanda, in regola con le norme sullimposta di bollo, è presentata e sottoscritta dallistante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.
Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
* tre copie della sintesi non tecnica
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* una copia della relazione tecnica
Nel caso delluso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia.
Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta
Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* quattro copie della relazione tecnica
Nel caso delluso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia.
Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta
Derivazioni da pozzo e da sorgente:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* quattro copie della relazione tecnica
Nel caso delluso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia
Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione
Derivazioni soggette a procedura semplificata:
* una copia dellistanza e dei relativi allegati
Dovrà essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta.
Dovrà essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.
V. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE
La domanda, in regola con le norme sullimposta di bollo, è presentata e sottoscritta dallistante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
La domanda di variante sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati secondo le modalità prescritte per la domanda di nuova concessione di derivazione di cui al punto IV.
La domanda di variante non sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.
Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo
* tre copie della sintesi non tecnica
* tre copie della planimetria
* tre copie della corografia
Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta
Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo
* tre copie della planimetria
* tre copie della corografia
* tre copie della relazione tecnica
Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta
Derivazioni da pozzo e da sorgente:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti alle opere
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* quattro copie della relazione tecnica
Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione
Derivazioni soggette a procedura semplificata:
* una copia dellistanza e dei relativi allegati
Dovrà essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta
Dovrà essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.
VI. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RINNOVO DI CONCESSIONE
La domanda, in regola con le norme sullimposta di bollo, è presentata e sottoscritta dallistante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale.
VII. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO
La domanda, in regola con le norme sullimposta di bollo, è presentata e sottoscritta dallistante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e da un estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 riportante la localizzazione dellattingimento.
La domanda e gli allegati tecnici devono essere presentati in n. 1 originale.
PARTE II
ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI
I. NUOVA CONCESSIONE
Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto e tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle della presa per le esigenze di tutela della qualità ambientale del corpo idrico.
Alla domanda di derivazione devono essere allegati:
A 1. la sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per derivazioni che prevedono scarichi
A 2. la relazione tecnica particolareggiata
A 3. la corografia
A 4. la planimetria
A 5. i profili longitudinali e trasversali
A 6. i disegni particolareggiati delle principali opere darte
A 7. il piano finanziario delle opere progettate
A 8. il cronoprogramma dei lavori
A 9. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 10. lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
A 11. il piano di gestione e manutenzione delle opere
Qualora lopera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dellistruttoria integrata di cui al comma 3 dellarticolo 26 del presente regolamento vale quanto segue:
* lelaborato di cui al punto A1 potrà essere sostituito dalla sintesi in linguaggio non tecnico dello studio di impatto ambientale di cui allallegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
* lelaborato di cui al punto A7 potrà essere sostituito dal quadro programmatico dello studio di impatto ambientale di cui allallegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
* gli elaborati di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui allallegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente regolamento;
* gli elaborati di cui al punto A10 potranno essere sostituiti dal quadro ambientale dello studio di impatto ambientale di cui allallegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato.
A 1. Sintesi non tecnica
La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano listanza di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto.
Le informazioni minime da inserire nella sintesi in linguaggio non tecnico riguardano:
* la motivazione, il costo e i tempi dellintervento;
* lubicazione delle opere di presa;
* le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo);
* le caratteristiche dellopera di presa;
* le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dellopera di presa e di quelle finalizzate alluso dellacqua;
* lubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione;
* linquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
* le finalità dellopera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale;
* lanalisi dei prevedibili impatti che la derivazione comporterà sul corpo idrico e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti.
Lelaborato deve essere redatto utilizzando un linguaggio che permetta la facile comprensione a un ampio pubblico.
Al fine di consentirne lagevole riproducibilità, il documento dovrà essere presentato in formato A4 con la sola eccezione della corografia e della planimetria che dovranno essere prodotte in formato A3.
A 2. Relazione tecnica particolareggiata
La relazione tecnica particolareggiata dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione, nonché della capacità finanziaria del proponente.
Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dallintervento in progetto di seguito indicati.
Fabbisogno Idrico
Per le derivazioni ad uso potabile deve essere illustrata e giustificata leffettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore.
Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, allestensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dellapposita metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale.
Nel caso di progettazione di centrali idroelettriche, destinate a cedere energia alla rete, deve essere dimostrata la coerenza con le linee del Piano regionale energetico ambientale.
Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità dacqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale lacqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando lutilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico.
Per luso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo.
Per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.
Leventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dellarticolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri linesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.
Idrologia
La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale utilizzazione del corso dacqua e del relativo bacino imbrifero.
Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare, di norma effettuato a partire da serie storiche di misure, dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti allanno medio e allanno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate medie con frequenza di superamento dell80%.
Ove il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del corso dacqua e sia comunque superiore a 1.000 litri/secondo, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata. Nel caso di corsi dacqua sprovvisti di stazioni fisse di monitoraggio il proponente dovrà validare la ricostruzione del regime di portate effettuata con i classici metodi dellidrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine idrologica con riferimento a bacini analoghi, strumentati) con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione dei dati dovrà proseguire anche durante liter istruttorio dellistanza di concessione di derivazione e nella successiva fase di utilizzazione dellacqua, ove il prelievo sia autorizzato.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati in termini di frequenza e persistenza delle portate.
I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate disponibili e di quelle utilizzabili.
E ammesso il ricorso a determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente interpretate in relazione alle effettive utilizzazioni in atto sul bacino, solo per derivazioni di portata massima inferiore al 15% della portata media annua del corso dacqua, quantificata nella sezione di presa e comunque inferiori a 100 litri al secondo.
Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare lapporto complessivo di sedimenti.
Determinazione del minimo deflusso vitale
Il proponente deve quantificare secondo le norme vigenti la portata minima che dovrà essere lasciata fluire in alveo a valle dellopera di presa mediante una opportuna regolazione dei dispositivi di rilascio.
Quadro degli utilizzi esistenti
Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso dacqua interessato dal nuovo prelievo.
Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento
La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per laccessibilità dei luoghi.
A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, lesecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra di loro.
Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso dacqua a valle della captazione e il transito dellittiofauna.
Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dallinserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni.
Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.
Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia nellanno medio espressa in gigawattora nonché una valutazione del costo di produzione del chilowattora.
Nella relazione devono essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza lutilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni.
Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché lelencazione di tutti i vincoli esistenti sullarea oggetto dellintervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche.
A 3. Corografia
La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso dacqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e lubicazione delle medesime.
La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che lelaborato possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.
A 4. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nellarea.
A 5. Profili longitudinali e trasversali
Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo andrà disegnato il profilo longitudinale del corso dacqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dellopera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.
In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dellacqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso dacqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti.
Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate.
Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo lasse dei medesimi.
Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.
Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere dordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.
Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nellambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.
Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali.
A 6. Disegni particolareggiati delle principali opere darte
I disegni delle principali opere darte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dellopera.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate.
A 7. Piano finanziario delle opere progettate
Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo complesso ai prezzi correnti.
Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.
A 8. Cronoprogramma dei lavori
Il crono programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi dattuazione
A 9. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare allistanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dallAmministrazione regionale.
A 10. Compatibilità ambientale del prelievo idrico
Per le derivazioni sottoposte alla fase di valutazione prevista dalla l.r. 40/1998 gli elaborati di seguito elencati, congiuntamente a quelli descritti ai punti da A1 ad A9, costituiscono requisito essenziale per listruttoria integrata di cui allarticolo 26, comma 3 del presente regolamento.
In tale sede lautorità concedente verificherà la corrispondenza dei contenuti del Quadro progettuale e ambientale con i requisiti minimi di cui al presente allegato.
Le presenti disposizioni costituiscono inoltre elemento di riferimento per lespressione del parere dellautorità concedente in merito alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui allarticolo 11 della l.r. 40/98.
Nellambito dellistruttoria finalizzata al rilascio della concessione lautorità concedente, oltre alla presentazione degli allegati tecnici di cui ai punti da A1 ad A9, ha facoltà di richiedere, motivandolo, anche per le derivazioni che sottoposte alla fase di verifica di cui allarticolo 10 della l.r. 40/98 risultino escluse dalla fase di valutazione, la presentazione di unapposita relazione di compatibilità ambientale del prelievo relativamente a specifiche componenti ambientali, in funzione delle caratteristiche tecniche dellopera ed alle peculiarità del contesto ambientale coinvolto.
Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale prevista con gli approfondimenti necessari in relazione alle componenti ambientali interessate dalla derivazione, sviluppati secondo i criteri di seguito illustrati, in caso di derivazioni non soggette ad alcuna procedura di valutazione ambientale nazionale o regionale, la cui portata massima richiesta sia uguale o maggiore al 15% del deflusso medio annuo del corso dacqua naturale calcolato alla sezione di presa e che insistano:
* su corsi dacqua che richiedono protezione o miglioramento per esser idonei alla vita dei pesci, come designati e classificati da atti regionali attuativi degli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 152/1999
* su tratti fluviali che, per scarsa antropizzazione e assenza di prelievi, hanno conservato un elevato grado di naturalità.
Sono comunque escluse dalla presentazione dei predetti approfondimenti le domande per derivazioni soggette a procedura semplificata ai sensi dellarticolo 34 del presente regolamento.
La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo va basata sullanalisi delle interazioni che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sul corso dacqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento relativamente allecosistema fluviale.
Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:
* morfologia dellalveo
* acquiferi
* qualità dellacqua
* ittiofauna
* vegetazione
* paesaggio
Le azioni connesse alla realizzazione e allesercizio dellopera da considerare nellambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, già caratterizzate secondo i requisiti minimi di cui ai punti A2, A3, A4, A5 ed A6, sono le seguenti:
* variazioni di portata
* variazioni del profilo della corrente
* variazione dellidrodinamica fluviale
* interruzione della continuità del corso dacqua
* inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde, golene)
La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente allanalisi di ogni componente ambientale va articolata secondo il seguente schema logico:
Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza dellopera;
Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dellopera;
Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando opportuni dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dellopera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure intraprese.
La regione idrologica da considerare nellambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo dovrà avere la seguente estensione:
* a monte dellopera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A2), e comunque almeno sino ad una distanza a monte dellopera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dellalveo naturale inciso in tale tratto;
* a valle dellopera di presa: se la derivazione prevede una restituzione puntuale lestremo di valle della regione idrologica andrà individuato ad una distanza a valle della sezione di restituzione pari ad almeno 10 volte la larghezza della sezione dellalveo naturale inciso in tale tratto. Nel caso di derivazioni senza restituzione lestremo di valle andrà individuato ad una sezione posta a valle dellimmissione del primo affluente naturale che determina un significativo aumento del DMV idrologico del corso dacqua su cui insiste la derivazione (>10%), ad una distanza pari a 10 volte la larghezza dellalveo naturale inciso misurata immediatamente a valle di tale nodo idraulico. Eventuali deroghe al predetto valore andranno adeguatamente motivate;
* estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico, adottato con deliberazione dellAutorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n.1.
Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nellambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. Leventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere adeguatamente motivata.
Morfologia dellalveo
Fase A
Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso dacqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso dacqua e redazione della Carta geomorfologica (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo lintera regione idrologica ed evidenziando i seguenti aspetti: andamento plani-altimetrico del corso dacqua, eventuali aree di divagazione laterale dellalveo, forme fluviali relitte (paleoalvei, alvei epigenetici, meandri abbandonati (cut-offs), etc.), terrazzi alluvionali e relativi orli di scarpata, alveo di magra e principali bracci di crescita, tratti di sponda in erosione e tratti con tendenza alla sedimentazione, principali barre longitudinali, zone inattive nei confronti dei deflussi, localizzazione di fenomeni di instabilità di sponde e versanti insistenti sul corso dacqua, localizzazione di singolarità naturali e dovute ad infrastrutture e manufatti preesistenti (arginature, briglie, soglie, attraversamenti, etc.).
Analisi granulometrica del materiale costituente il fondo alveo e le sponde almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dellopera di presa ed in una del tratto a valle.
Caratterizzazione quali-quantitativa del trasporto solido e determinazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate (applicazione della teoria del moto incipiente di Shields o equivalenti) per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).
Fase B
Sulla base della caratterizzazione delle caratteristiche del substrato di fondo alveo a valle dellopera di presa, valutazione della possibile ramificazione pluricursale delle portate rilasciate - Valutazione dellattitudine dellalveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.
Sulla base del tracciamento dei profili di superficie libera relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena, valutazione delle eventuali interazioni tra opera e le tendenze evolutive del corso dacqua e la stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso dacqua.
Quantificazione del fenomeno di interrimento dellalveo a monte dellopera di presa e dellinterrimento delle opere di derivazione, specificando le modalità e le tempistiche previste per il ripristino della funzionalità delle opere.
Quantificazione della variazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).
Valutazione dellerosione localizzata a valle dei manufatti in alveo per la portata di piena (Tr=100 anni).
Quantificazione dei volumi di materiale movimentati (scavi e riporti) durante le fasi di cantiere con specificazione della destinazione di eventuali materiali di risulta.
Acquiferi
Fase A
Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe al corso dacqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, landamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso dacqua ed acquiferi.
Redazione della Carta idrogeologica (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo lintera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.
Fase B
Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dellopera di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dellattitudine dellalveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.
Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dellopera di presa in funzione delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dellestensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su Carta idrogeologica).
Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso dacqua/acquifero a monte ed a valle dellopera di presa.
Qualità dellacqua
Fase A
Caratterizzazione quali-quantitativa e localizzazione di tutti gli elementi di pressione (scarichi, prelievi, carichi inquinanti sul bacino, etc.) insistenti sul bacino sotteso sino allestremo di valle della regione idrologica considerata.
Integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti relativi alla caratterizzazione della qualità delle acque superficiali mediante apposite campagne di monitoraggio almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dellopera di presa ed in una del tratto a valle in condizioni idrologiche di magra (prossime al valore di DMV), ed ordinarie (prossime al valore di portata media annua), nonché, ove applicabile, durante il periodo di massimo carico antropico per affluenza turistica: valutazione dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. (prevedere in ogni caso valutazione dellindice IBE, analisi ecotossicologiche e sui sedimenti).
Fase B
Valutazione dellalterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acqua e sedimenti a monte dellopera di presa.
Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale nel tratto di valle. In caso di presenza di scarichi simulazione delle nuove condizioni qualitative indotte dallopera di presa in funzione dei rilasci previsti e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso dacqua in funzione delle attività antropiche esistenti.
Valutazione dellimpatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualità biologica (indice IBE).
Ittiofauna
Fase A
Caratterizzazione della popolazione ittica e degli ambienti significativi (tratti dalveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica) presenti lungo la regione idrologica considerata: integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso dacqua che comprenda la sezione di presa.
Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate, della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.).
Fase B
Valutazione dei prevedibili impatti sullittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di trasporto solido e qualità dellacqua nei diversi periodi dellanno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate.
Valutazione dei prevedibili impatti sullittiofauna dovuti allinterruzione del corso dacqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento.
Vegetazione
Fase A
Inquadramento delle principali caratteristiche floristico-vegetazionali della regione idrologica considerata, localizzando e caratterizzando su entrambe le sponde leventuale presenza di specie rare e/o protette e biotopi segnalati e non, e le principali tipologie vegetazionali classificate in base alla tipologia ambientale (Corine) e corredate da relativo elenco floristico, desunto da dati bibliografici ed osservazioni dirette, anche mediante rilievi fitosociologici sulle formazioni di maggior pregio.
Ove applicabile effettuare approfondimenti su greto, arbusteto e bosco ripariale. Nel caso di aree a bosco effettuare considerazioni di carattere forestale-selvicolturale (valutazione della stabilità del bosco, tramite determinazione del grado di evoluzione della vegetazione, della complessità strutturale, delletà del popolamento e della presenza di aree di rinnovamento).
Redazione della Carta della vegetazione (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4 - o di maggior dettaglio) includendo lintera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.
Fase B
Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste daccesso e delle opere in progetto quantificare lestensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie interessate e stima del numero di esemplari interessati per specie, specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.
In funzione delle previste variazioni del profilo della corrente e della conseguente variazione dei livelli di falda a monte e valle dellopera di presa, valutazione dei più probabili impatti sulla vegetazione presente nelle aree interessate.
Paesaggio
Fase A
Individuare linteressamento di zone di interesse paesistico, naturalistico, culturale, architettonico, urbanistico ed archeologico e di aree protette. Localizzazione e caratterizzazione (stima dellentità numerica dei potenziali osservatori ed effettuazione riprese fotografiche in periodo estivo ed invernale) dei principali punti di vista dai quali è visibile la sezione di presa e la regione idrologica influenzata dal prelievo.
Fase B
Simulazione mediante tecniche di fotomontaggio dellintrusione visiva delle opere riproducendone con particolare cura le dimensioni (specialmente quelle verticali), i materiali di costruzione, i colori e la riflettività alla luce solare.
A 11. Piano di gestione e manutenzione delle opere
Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma lattività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, lefficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere.
Il piano contiene le seguenti informazioni:
* la collocazione delle parti menzionate;
* la rappresentazione grafica;
* la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dellopera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione dellinterrimento dellinvaso e delle opere di presa)
* le modalità di uso corretto delle opere;
* il livello minimo delle prestazioni;
* un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dellopera;
* un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dellopera.
II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE
Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, però, documentare tanto lesistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali pertinenti al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.
III. RINNOVO
Alle domande di rinnovo di una derivazione dacqua deve essere allegata la seguente documentazione:
* relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalità di esercizio della derivazione e di rispetto degli obblighi di rilascio in alveo;
* piano di gestione e manutenzione delle opere.
LUfficio ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere, costituito da:
* relazione tecnica illustrativa;
* corografia;
* planimetria;
* profili longitudinali e trasversali;
* disegni particolareggiati.
PARTE III
ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI
I. NUOVA CONCESSIONE
Il progetto dellopera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di unaccurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dellacquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dallemungimento.
Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:
A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dellopera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
A.1 Studio idrogeologico
Lo studio idrogeologico descrive lassetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.
Tale studio idrogeologico interessa unarea avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dallopera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sullestensione dellarea da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.
Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai punti successivi.
Lineamenti geologici e geomorfologici
Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.
La descrizione geologica e geomorfologia comprende:
* la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
* la morfologia della superficie topografica con lindicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
* i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
* i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi dacqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare lopera di captazione;
* la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.
Caratterizzazione idrogeologica
Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dellacquifero da captare e il rapporto di questultimo con altri livelli produttivi più o meno separati idraulicamente da esso.
Allo scopo occorre:
* individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
* verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi;
* descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.
La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso lausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.
Nel caso di richiesta di utilizzazione di acque di falde profonde per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, lo studio deve altresì evidenziare la non disponibilità di risorse idriche alternative o la loro disponibilità in quantità non sufficiente e perciò necessitante di integrazione. La carenza di acqua di falda freatica o leventuale incompatibilità qualitativa della stessa, in particolare, deve essere dimostrata attraverso un approfondito studio idrogeologico ed idrochimico.
Carte piezometriche e di soggiacenza
Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta questultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.
Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:
* le coordinate U.T.M.;
* le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e lacquifero cui si riferisce il dato rilevato;
* la quota del piano campagna s.l.m.;
* la soggiacenza della falda;
* il livello piezometrico;
* la data delle misure.
Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.
Ubicazione dei centri di pericolo
Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nellindividuare il sito idoneo alla captazione deve essere accertata nel raggio di almeno duecento metri dal punto prescelto lassenza di centri di pericolo, come definiti dallarticolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; anche in questo caso nella valutazione preliminare sullestensione dellarea da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
Leventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di duecento metri può essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilità intrinseca dellacquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa ed i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque allesterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile.
Nellarea investigata dallo studio idrogeologico listante, in collaborazione con il Comune territorialmente interessato dalla captazione e dai Comuni eventualmente interessati dallarea di salvaguardia, effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, con particolare riguardo ai centri di pericolo, alle strutture ed alle attività di cui allarticolo 21 del d.lgs. 152/1999 e alla normativa regionale attuativa.
A.2 Progetto dellopera di captazione
Il progetto dellopera di captazione deve garantire la massima funzionalità del pozzo valutando correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e lequipaggiamento da un lato, e le caratteristiche granulometriche dellacquifero e la potenzialità della falda da captare dallaltro, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.
Lopera di captazione dovrà filtrare un solo tipo di falda ai sensi dellart. 2, comma 6 della l.r. 22/1996 che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde.
Il pozzo deve essere provvisto di:
* tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per leffettuazione delle misure piezometriche nel pozzo;
* rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;
* misuratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti.
La parte superficiale dei pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve essere contenuta in unapposita cabina in uso esclusivo, accessibile solo al personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra il suolo in relazione alle possibilità tecniche. Le dimensioni della cabina devono consentire lagevole accesso e la libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione; la cabina deve essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni dacqua sul pavimento e da infiltrazioni dacqua dalle pareti e dalla copertura.
In tutti gli altri casi la testa del pozzo, qualora non sia previsto lavanpozzo, deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica.
Deve essere prevista la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.
Elaborati specifici a corredo del progetto dellopera di captazione
Il progetto dellopera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.
Tale progetto deve contenere:
* il comune e, se nota, la località in cui è ubicata lopera di captazione;
* la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dellubicazione del pozzo;
* lestratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata lubicazione del pozzo;
* la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruito il pozzo (in metri s.l.m.) e le coordinate U.T.M.;
* la profondità prevista del pozzo espressa in metri;
* il metodo di trivellazione previsto, con leventuale tipo di fluido da utilizzare;
* le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
* i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
* la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
* il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
* il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestrature drenanti.
E richiesta particolare cura nella progettazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate: nella relazione tecnica dovranno essere riportati i disegni esemplificativi sulle tecniche di isolamento che si prevede di adottare nonché il materiale da utilizzare e le modalità della sua messa in opera.
Il progetto di massima deve inoltre contenere indicazioni sullutilizzazione prevista e precisamente:
* i tipi duso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
- per luso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
- per luso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, allestensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dellapposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
- per luso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità dacqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale lacqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando lutilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
- per luso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;
* la durata giornaliera del prelievo, specificando leventuale orario di funzionamento della pompa;
* le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e più precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;
* i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.
Per quanto riguarda la raccolta di dati da effettuarsi durante la fase di esecuzione e di collaudo dellopera devono essere previste le seguenti modalità esecutive:
* campionamento e, per pozzi che attingono da falde profonde, prove di logs geofisici in pozzo quando le tecniche di perforazione (a rotazione con distruzione di nucleo) non consentono di determinare chiaramente la stratigrafia dei terreni attraversati; i campioni di terreno dovranno essere custoditi in appositi contenitori con lindicazione della profondità a cui il materiale è stato prelevato, fino allavvenuto collaudo dellopera;
* prova di pozzo a portata variabile, con almeno tre gradini di portata, sulla base della quale determinare lequazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico e labbassamento specifico.
Le prove di pompaggio devono essere eseguite dopo lo spurgo del pozzo che dovrà continuare fino alla chiarificazione dellacqua estratta e in ogni caso, dopo un tempo di arresto dellemungimento tale da consentire alla falda il raggiungimento del livello statico.
La portata utilizzata nellesecuzione delle prove deve essere commisurata alla portata massima desercizio.
Qualora siano presenti idonei punti di monitoraggio del livello piezometrico, diversi dal pozzo in oggetto, potranno essere utilizzati ai fini della prova.
Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.
Per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde è richiesta la prova di falda a portata costante in discesa o in risalita (questultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati) sulla base della quale determinare la tipologia di acquifero captato e i principali parametri idrodinamici dello stesso (trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, conducibilità idraulica, porosità efficace).
I parametri idrogeologici desunti dalla prova di falda sono inoltre utilizzati per determinare il cono di depressione indotto dal pompaggio alla portata massima di esercizio del pozzo, per definire le linee isocrone e individuare le aree di salvaguardia.
Il fronte di alimentazione con il quale definire le isocrone si determina simulando un regime permanente o di equilibrio oppure un regime transitorio o di non-equilibrio con un pompaggio del pozzo per almeno sette giorni alla portata massima di prelievo prevista. Al fine di poter verificare il dimensionamento delle aree di salvaguardia devono essere riportati in relazione oltre ai parametri idrodinamici sopraelencati anche il gradiente idraulico e le direzioni di flusso della falda utilizzato per il dimensionamento delle stesse.
A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare allistanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dallAmministrazione regionale.
II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE
Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto lesistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.
III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
A 1. lo studio idrogeologico, contenente i risultati delle prove di emungimento, per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde;
A 2. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva degli elaborati grafici ove richiesti;
A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere darte, ove richiesti;
A. 1 Studio idrogeologico
Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine allubicazione geografica, alle caratteristiche di permeabilità, al grado di confinamento e al comportamento idrodinamico dellacquifero captato; deve inoltre riportare i risultati delle prove di emungimento effettuate.
A. 2 Relazione tecnico-illustrativa
La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine allinteresse a continuare lesercizio della captazione e al fabbisogno idrico attuale, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dallUfficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi.
A. 3 Stato di consistenza
Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dallUfficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate (la profondità rispetto al piano-campagna, il numero e la posizione delle finestrature drenanti, il tipo di filtri, la posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti nonché il profilo stratigrafico) nonché i disegni particolareggiati delle principali opere darte.
PARTE IV
ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE
I. NUOVA CONCESSIONE
Il progetto dellopera di captazione da sorgente per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di unaccurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.
Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:
A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dellopera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
A.1 Studio idrogeologico
Lo studio Idrogeologico da allegare alla domanda di concessione di derivazione delle acque sorgive descrive lassetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.
Tale studio idrogeologico interessa unarea avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dallopera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti più esterne. Nella valutazione preliminare sullestensione dellarea da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.
Lo studio Idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze su:
* linquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale;
* lidentificazione geografica ed idrogeologica, questultima contenente almeno le seguenti informazioni:
- la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
- la tipologia della struttura acquifera (acquifero fratturato, acquifero carsico, acquifero poroso, acquifero a permeabilità mista);
- lidentificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
- la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti larea di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
- le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso lemergenza;
- uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
- definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile);
- la qualità di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base allAllegato 1 del d.lgs. 152/1999;
sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima del quantitativo dacqua disponibile annualmente per lo sfruttamento e sulla qualità dellacqua stessa;
* la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e leventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;
* i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare lopera di captazione, al fine di assicurare alla stessa unefficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.
Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque sorgive erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dallindividuazione e localizzazione dei centri di pericolo, come definiti dallarticolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; larea da indagare si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a duecento metri con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dellemergenza ed è delimitata verso valle dallisoipsa passante per la captazione; anche in questo caso nella valutazione preliminare sullestensione dellarea da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
A.2 Progetto dellopera di captazione
Il progetto dellopera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.
Tale progetto deve contenere:
* il comune e, se nota, la località in cui è ubicata lopera di captazione;
* la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dellubicazione della captazione;
* lestratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata lubicazione della captazione;
* la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruita lopera di captazione (in metri s.l.m.)
* i tipi duso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
- per luso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
- per luso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, allestensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dellapposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
- per luso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità dacqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale lacqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando lutilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
- per luso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e volume medio annuo espresso in metri cubi;
* le principali caratteristiche tecnico-costruttive dellopera di captazione ed il relativo progetto in allegato;
* lequipaggiamento dellopera di captazione (misuratore di portata o registratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti).
A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare allistanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dallAmministrazione regionale.
II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE
Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto lesistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.
III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
A 1. lo studio idrogeologico, contenente la caratterizzazione idrogeologica ed idrodinamica dellacquifero alimentante lemergenza, per i prelievi di acqua sorgiva destinata al consumo umano;
A 2. la relazione tecnico-illustrativa comprensiva degli elaborati grafici, ove richiesti;
A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere darte, ove richiesti.
A. 1 Studio idrogeologico
Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine allubicazione geografica, alla struttura dellacquifero che alimenta la sorgente, alla tipologia idrogeologica della sorgente captata, alle probabili aree di alimentazione, alla stima sommaria degli apporti meteorici che esse ricevono nel tempo, alle condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed al modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso lemergenza; lo studio deve, inoltre, contenere i dati che hanno consentito di definire il regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile).
A. 2 Relazione tecnico-illustrativa
La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine allinteresse a continuare lesercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dallUfficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sorgive.
A. 3 Stato di consistenza
Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dallUfficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonché i disegni particolareggiati delle principali opere darte.
PARTE V
ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA
I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE
Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata:
A 1. relazione tecnica;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. profili longitudinali e trasversali;
A 5. disegni particolareggiati delle principali opere darte;
A 6. scheda del catasto derivazioni idriche.
A 1. Relazione tecnica
La relazione deve fornire la descrizione delle principali opere in progetto e in particolare delle modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale la cui determinazione potrà essere richiesta allufficio. Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina del decreto ministeriale 11 marzo 1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, lesecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, dovrà essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.
Nel caso in cui siano previste opere in alveo dovranno essere allegati i calcoli di dimensionamento idraulico delle opere di presa e dei manufatti preposti al rilascio in alveo.
Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: salti utili, potenza nominale media, potenza installata, numero di turbine e tipo.
Nella relazione dovrà essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.
A 2. Corografia
La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.
A 3. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dellacqua nonché il tracciato dei principali canali o condotte in progetto.
A 4. Profili longitudinali e trasversali
In presenza di sbarramenti fissi in alveo, andrà disegnato il profilo longitudinale del corso dacqua, da cui si vuole derivare nel tratto a monte dellopera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato.
Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire nellalveo o sulle sponde.
Nel caso di impianti per la produzione di energia dovrà essere prodotto il profilo longitudinale delle condotte di adduzione e restituzione in opportuna scala.
A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere darte
I disegni delle principali opere darte in progetto devono essere rappresentati su un piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e complessità dellopera.
A 6. Scheda del catasto delle derivazioni idriche
Il proponente deve allegare allistanza di concessione la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dallAmministrazione regionale.
II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE
Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata.
A 1. relazione illustrativa;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. scheda del catasto derivazioni idriche.
A 1. Relazione illustrativa
La relazione deve illustrare luso dellacqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo.
A 2. Corografia
La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.
A 3. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dellacqua.
A 4. Scheda del catasto derivazioni idriche
Allistanza di concessione deve essere allegata la scheda del catasto derivazioni, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dallAmministrazione regionale.
III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE
Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnica o illustrativa devono, inoltre, documentare tanto lesistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.
IV. RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Alle domande di rinnovo deve essere allegata al seguente documentazione:
A 1. relazione illustrativa;
A 2. stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto.
A 1. Relazione illustrativa
La relazione deve fornire elementi in ordine allinteresse dellistante a continuare lesercizio della derivazione, al fabbisogno idrico attuale e descrivere le modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale, se attuato, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della derivazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata.
A 2. Stato di consistenza
Lo stato di consistenza, ove richiesto dallUfficio, dovrà contenere gli elaborati grafici di seguito indicati e redatti secondo le modalità descritte a proposito di nuove derivazioni:
* corografia;
* planimetria;
* profili longitudinali e trasversali (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
* disegni particolareggiati delle principali opere darte (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
Per le derivazioni che in origine non erano soggette ad obblighi di rilascio in alveo dovrà essere presentato il progetto di adeguamento delle opere di presa per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale la cui determinazione potrà essere richiesta allufficio.
Allegato (fare riferimento al file PDF) B
(Art. 10, comma 5. Art. 20, comma 2)
SPESE DI ISTRUTTORIA
Ai sensi dellarticolo 10, comma 5 del presente regolamento le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dellistante.
Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dallautorità concedente per lesame e la valutazione delle istanze, nonché per ladozione dei relativi provvedimenti.
Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata delliter istruttorio ed alla tipologia di uso dellacqua.
Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:
B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;
B 2. la complessità e la durata del procedimento;
B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
B 4. il valore aggiunto che il soggetto trae dalluso dellacqua.
B 1. Tipologia e complessità del progetto
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* prelievi di portata massima superiori a 1.000 litri al secondo;
* prelievi di portata massima compresa tra 100 e 1000 litri al secondo, estremi compresi;
* prelievi di portata massima inferiore a 100 litri al secondo.
B 2. Complessità e durata del procedimento
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* nuove concessioni e varianti sostanziali:
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
* varianti non sostanziali e di rinnovi.
B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* prelievi da corpo idrico superficiale;
* prelievi dalla falda freatica o da sorgenti;
* prelievi dalla falda profonda.
B 4. Valore aggiunto che il soggetto trae dalluso dellacqua
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* uso per produzione di beni e servizi;
* uso energetico;
* uso potabile;
* uso agricolo;
* altri usi.
Le spese di istruttoria sono quantificate dallautorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque entro i limiti di seguito indicati, rivalutabili ogni cinque anni in funzione della variazione del costo della vita:
uso per produzione di beni e servizi
200 - 1.000 euro
uso energetico
100 - 1.000 euro
uso potabile
50 - 500 euro
uso agricolo
50 - 300 euro
altri usi
50 - 200 euro
Nel caso di varianti non sostanziali e di rinnovi gli importi massimi sono ridotti rispettivamente nella misura del 40% e dell60%.
Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata le spese istruttorie non potranno eccedere i 150 euro.
Allegato (fare riferimento al file PDF) C
(Art. 16, comma 10)
CONTENUTI DELLA RELAZIONE FINALE SULLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO
La relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo deve contenere:
C 1. la relazione di regolare esecuzione dei lavori
C 2. le considerazioni idrogeologiche
C 1. Relazione di regolare esecuzione dei lavori
Il direttore dei lavori riferisce sullandamento generale dei lavori e descrive in modo dettagliato le opere eseguite.
In particolare la relazione descrive:
* lattrezzatura impiegata nella perforazione e la natura dei fluidi eventualmente usati;
* la profondità raggiunta dalla perforazione;
* la profondità dellopera di captazione completata;
* le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
* i diametri nominali iniziale e finale di perforazione;
* i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
* lesatta posizione ed il tipo di filtri utilizzati;
* la posizione degli isolamenti con la descrizione del materiale utilizzato (corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze) e della modalità di messa in opera con lespressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dallinterno della tubazione di rivestimento del pozzo;
* la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata o che si prevede di installare;
* la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.
La direzione lavori, in corso dopera, ha la facoltà di apportare modifiche di lieve entità rispetto al progetto iniziale quando queste sono ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori.
Non è comunque ammessa una variante in corso dopera che preveda lutilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nellautorizzazione alla ricerca.
C 2. Considerazioni idrogeologiche
Il professionista abilitato relaziona in merito allassetto litostratigrafico ed idrogeologico ed in particolare descrive:
* la stratigrafia dei terreni attraversati;
* le modalità di effettuazione ed i risultati della prova a gradini di portata e, per le captazioni che prelevano acqua destinata al consumo umano e per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde, della prova a portata costante in discesa o in risalita (questultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati);
* il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.
Circa lo svolgimento delle prove di emungimento (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) devono essere allegate le seguenti informazioni:
* coordinate U.T.M., quota del piano-campagna e quota bocca pozzo s.l.m. della captazione;
* esecutori, data, informazioni specifiche sugli strumenti di misura utilizzati, sulla loro disposizione nei pressi dellopera di captazione e sulle modalità di allontanamento delle acque captate durante la prova;
* presenza, tipologia, ubicazione e quote (piano-campagna e bocca pozzo) e caratteristiche di eventuali piezometri o pozzi di osservazione;
* tabelle e grafici tempi/abbassamenti nel pozzo e nei piezometri o pozzi di osservazione;
* formule di interpretazione e di calcolo adottate;
* risultati di eventuali misure di parametri chimico-fisici effettuate nel corso della prova;
* eventuali valutazioni con prove di laboratorio (granulometria, porosità ecc.);
* nel caso di prove eseguite con immissione di traccianti, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche chimiche del tracciante stesso, al suo utilizzo, alla misurazione delle concentrazioni e allinterpretazione dei risultati di misura.
Con la prova di pozzo a gradini di portata deve essere individuata lequazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico, labbassamento specifico, il raggio di influenza del pozzo alla portata richiesta e la trasmissività dellacquifero.
Con la prova di falda a portata costante deve essere determinata la tipologia idraulica dellacquifero interessato dalla captazione e la distribuzione dei valori dei parametri idrodinamici che ne governano il comportamento.
Per i pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve inoltre essere allegata alla relazione finale la documentazione contenente il dimensionamento delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa vigente.
Per i pozzi diversi da quelli sopraindicati sono valutate le caratteristiche chimiche delle acque prelevate con particolare riferimento ai parametri che potrebbero influire sulluso previsto; in particolare, per quanto riguarda gli usi connessi allallevamento del bestiame deve essere verificata lidoneità dellacqua secondo la normativa vigente; per gli usi agricoli di tipo irriguo sono indicati i contenuti di nitrati, nitriti e ammoniaca e, ove richiesto, di fitofarmaci.
Allegato (fare riferimento al file PDF) D
(Art. 20, comma 2)
DISCIPLINARE TIPO
PARTE I
DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI
N. ................ di repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione dacqua da 1 .............................................................................................................. in comune di 2 ..................................................................., ad uso 3 .................................................................... richiesta da 4 ............................................................................... CF/Partita IVA..................................................... con istanza in data .........................................
Art. 1 - QUANTITA DELLACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE
(da utilizzare nel caso di captazione singola)
La quantità dacqua da derivare dal 5 ............................................................................. in località................................................ in Comune di ......................................... codice univoco ....................., è fissata in misura non superiore a litri al secondo .......... (............. in lettere), per una portata media di litri al secondo .......... (............. in lettere), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi ............ (............. in lettere). 6
(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiori allunità)
La quantità dacqua complessiva di acqua concessa è fissata in misura non superiore a litri al secondo ........ (... in lettere), per una portata media di litri al secondo .......... (............. in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi .......... (............. in lettere).
Il prelievo sarà così ripartito:
a) litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e litri al secondo medi .......... (............. in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi .......... (............. in lettere), dal 5 ............................................. in Comune di ............................, codice univoco .................... .
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)
Art. 2 - USO DELLACQUA DERIVATA
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dellacqua)
Lacqua derivata è utilizzata per uso 7 ................................................... .
(da utilizzare per luso agricolo di tipo irriguo)
Lacqua derivata è utilizzata per irrigare ............................ ettari di terreno.
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dellacqua)
Dellacqua complessivamente derivata:
a) .......... (...................... in lettere) l/sec medi annui sono destinati alluso .................................;
b) .......... (...................... in lettere) l/sec medi annui sono destinati alluso .................................8
Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E CONSENTITO
La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo .......................................................;
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione) 9
Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELLACQUA
Le opere di presa dellacqua dal torrente/fiume/canale/lago/ecc. .......................................... consisteranno in ................................................................................................................................. 10
Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto in data ................., firmato da .......................... e conservato agli atti dellAmministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
Art. 5 - DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE AI QUALI E STABILITO IL CANONE
Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri ............ . In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a chiloWatt ......(Q*h/102) .
(Nel caso di usi diversi dalla produzione di energia per i quali agli effetti del canone si debba considerare la sola quantità dacqua o la superficie dei terreni irrigati, larticolo dovrà essere variato sostituendo ai concetti di dislivello e forza nominale quelli di quantità dacqua o di superficie irrigata)
Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA
Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità dacqua maggiore della concessa, il concessionario dovrà costruire le seguenti opere: ............................................................................................................................................ .
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, su prescrizione dellAutorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi allAutorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per listallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni allAutorità concedente)
Art. 7 - CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE
Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri ............ (............. in lettere) sarà eseguito in conformità al progetto di cui allarticolo 4 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dellAutorità concedente, per impedire linfiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.
(Nel caso di uso irriguo dovrà accennarsi, in luogo del canale di carico, ai canali principali e secondari di irrigazione e si dovranno prescrivere, se necessario, gli interventi di piccola bonifica collegati con lirrigazione. Tali interventi potranno essere richiesti dalla possibilità di dispersione nei canali della derivazione, come dalleventuale sopralzo della falda freatica nei territori soggiacenti, in relazione anche alla natura dei terreni irrigati.)
Art. 8 - LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE/SCARICO
Il canale/la condotta di restituzione/scarico nel fiume/torrente/canale/ecc. ..................................... si eseguirà in località ..................................., Comune di .........................., secondo le modalità risultanti dal progetto di cui allarticolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
Il concessionario dovrà inoltre garantire losservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE
(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dallAutorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dellistruttoria nellinteresse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dellirrigazione, della navigazione, della fluitazione, dellagricoltura, dellindustria, della piscicoltura e delligiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).
Art. 10 - MINIMO DEFLUSSO VITALE
Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dellopera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di .......
(In caso di rinnovo la portata da rilasciarsi fino al 31.12.2004. è di ....... litri al secondo e dal 1.1.2005 sarà di .... litri al secondo)
Lautorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCI DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE
Il concessionario, entro ........................ e comunque prima dellavvio dellesercizio della derivazione, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.
(In alternativa, ove lAutorità concedente non ritenga di imporre tale obbligo, il concessionario dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel progetto in data ...................., in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dellavvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)
In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.
Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELLITTIOFAUNA 11
Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo dacqua sufficiente alla monta medesima.
Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui allarticolo 4.
Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.
Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. ....................................... in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
Il concessionario è tenuto allesecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate allarticolo 19.
Art. 14 - VIGILANZA
Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che lAutorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.
Esso è tenuto a consentire laccesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.
Art. 15 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER LINIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:
a) presentare allUfficio il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi ............... dalla data del provvedimento di concessione;
b) iniziare i lavori entro mesi ............... dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso allUfficio del giorno fissato per linizio;
c) condurre a termine i lavori entro mesi ............... dalla data di cui alla lettera a);
Leventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 18.
Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione allUfficio.
(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori).
Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LUTILIZZAZIONE DELLACQUA
Ultimati i lavori, il concessionario invierà allufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
Entro mesi ............ dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare lacqua concessa.
(Lintero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria)
Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni ................... successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.
(Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ebbe inizio leffettiva utilizzazione)
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso dacqua.
Fatta salva leventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dellutenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dallAutorità concedente.
(Nel caso di derivazione ad uso energetico con una potenza nominale media superiore a 3.000 chiloWatt i commi 2 e 3 del presente articolo andranno sostituiti dal seguente:
Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applica il disposto dellarticolo 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79)
Art. 18 - CANONE
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dellavvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro ........... (............. in lettere) relativo al periodo ...............- 31 dicembre ............ mediante versamento ........................(citare le modalità previste dalla specifica normativa regionale)
Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento. Relativamente allanno ....... detto canone sarà di euro ......... (............. in lettere) in ragione di euro ........... per .................... (chiloWatt o litri al secondo a seconda delluso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa datto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità dacqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.
Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI
Allatto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dellautorità concedente della somma di euro ........... (............. in lettere), come da quietanza n. ....... in data .................., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dellautorità concedente della somma di euro ........... (............. in lettere), come da quietanza n. ....... in data .................., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dellautorità concedente della somma di euro ........... (............. in lettere), come da quietanza n. ....... in data .................., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal.................... e sino al..................., corrispondenti a euro ........... (............. in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro ..... per......., come da quietanza n. ....... in data .................., (la presente clausola andrà inserita solo nellipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria ).
Art. 20 - SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO
(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt)
La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa 12 situate nel bacino imbrifero montano ................................, delimitato con il decreto ministeriale n...... del ................. .
Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere a chi di diritto il sovracanone annuo pari a euro ................ (............. in lettere) relativo al periodo ...............- 31 dicembre ............ in ragione di euro............. per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.
Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento. Relativamente allanno ....... detto sovracanone sarà di euro .......... (............. in lettere).
Art. 21 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI
(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chilowatt)
Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di .....................; ..................... e i Comuni di .....................; .....................; .....................; ..................... .
Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti, che saranno definite con provvedimento dellAmministrazione provinciale di ..................., il sovracanone annuo pari a euro .......... (............. in lettere) relativo al periodo ...............- 31 dicembre ............ in ragione di euro ............. per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.
Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento. Relativamente allanno ....... detto sovracanone sarà di euro.......... (............. in lettere).
Art. 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dellambiente, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
Art. 23 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di ....................... , Via ......................., n. .... .
(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dallautorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o limpianto di utilizzazione dellacqua)
Art. 24 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
(Larticolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti)
La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a: ........................; ........................; ........................; ........................ .
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, laltra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.
Firma autentica del concessionario
(luogo e data)
1 nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati
2
in presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati
3
elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
4 inserire
cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di
persone giuridiche
5 tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta
dalla Carta Tecnica Regionale
6 da non indicare in caso di uso idroelettrico
7
indicare luso effettivo dellacqua
8 da ripetere con riferimento a ciascuno
degli usi in oggetto della concessione compreso luso agricolo a bocca
tassata
9 ad esempio per specificare il periodo di tempo durante il quale
il prelievo di acqua è finalizzato al solo fine di mantenere invasata la
rete primaria
10 descrivere le opere
11 nel caso di sbarramenti che interrompono
la continuità della corrente
12 anche nel caso in cui sia soltanto il massimo
rigurgito a monte determinato dalle opere di presa a ricadere nel bacino
imbrifero montano
PARTE II
DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
ESTRATTE MEDIANTE
POZZO
N. ................ di repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione dacqua da 13 ................................................................................................ ubicato/i nel Comune di 14 ................................................................, ad uso 15 ....................................................... richiesta da 16 ............................................................... CF/Partita IVA.................................................... con istanza in data .........................................
Art. 1 - QUANTITA DELLACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE
(da utilizzare nel caso di captazione singola)
La quantità dacqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località ................................... in Comune di ............................, codice univoco ....................., è fissata in litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e in litri al secondo medi .......... (............. in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi .......... (............. in lettere).
(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiore allunità)
La quantità complessiva dacqua concessa è fissata in litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e in litri al secondo medi .......... (............. in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi .......... (............. in lettere).
Il prelievo sarà così ripartito:
a) litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e in litri al secondo medi .......... (............. in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi ....... (............. in lettere), derivabili dal pozzo ubicato in Comune di .................................., codice univoco .........................;
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione)
Art. 2 - USO DELLACQUA DERIVATA
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dellacqua)
Lacqua derivata è utilizzata per uso 17................................................. .
(da utilizzare per luso agricolo di tipo irriguo)
Lacqua derivata è utilizzata per irrigare ............................ ettari di terreno.
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dellacqua)
Dellacqua complessivamente derivata:
.......... (............. in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati alluso .................................;
.......... (............. in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati alluso .................................18
Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E CONSENTITO
La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo .........................
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione)
Art. 4 - MODO DI PRESA DELLACQUA
Lopera di captazione dellacqua, realizzata in conformità al progetto in data ............ firmato da .......................... e conservato agli atti dellAmministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri ........ (............. in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a 19 .............. millimetri, dotata di n. ........ filtri del tipo ............................. compresi rispettivamente tra 20 ....... - ....... metri e cementazione con 21 ............................................... realizzata tra ....... - ....... metri, dotato di pompa 22 ....................................................... .
La testa del pozzo è collocata a metri........ (............. in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(In caso di un numero di pozzi superiore allunità)
Lopera di captazione dellacqua, realizzata in conformità al progetto in data ............ firmato da .......................... e conservato agli atti dellAmministrazione, consiste in n. .... pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
pozzo n. ....... - codice univoco ............... - di profondità pari a metri ........ (............. in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a .............. millimetri, dotata di n. ........ filtri del tipo ............................. compresi rispettivamente tra ....... - ....... metri e cementazione con .................................. realizzata tra ....... - ....... metri, dotato di pompa ......................... . La testa del pozzo è collocata a metri ........ (............. in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).
Art. 5 - MISURAZIONE DEL VOLUME DERIVATO
(Per i soggetti obbligati allatto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) 23
Ai sensi di legge, il concessionario dovrà installare entro il ............. gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui allarticolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi allAutorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.
(Per i soggetti non obbligati allatto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati)
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, su prescrizione dellAutorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi allAutorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per listallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni allAutorità concedente)
Art. 6 - LUOGO DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE
Dopo luso le acque sono convogliate nel 24 ................................... in località ................................, Comune di .........................., secondo le modalità risultanti dal progetto di cui allarticolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
Il concessionario dovrà inoltre garantire losservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E SOGGETTA LA DERIVAZIONE
(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dallAutorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dellistruttoria nellinteresse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumità pubblica e delligiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).
Art. 8 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate allarticolo 14.
Art. 9- VIGILANZA
Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che lAutorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.
Esso è tenuto a consentire laccesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.
Art. 10 - TERMINI PER LINIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER LUTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:
a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi ............... dalla data del provvedimento di concessione, dando preavviso allUfficio del giorno fissato per linizio;
b) condurre a termine i lavori entro mesi ............... dalla data di cui alla lettera a).
Leventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 13.
Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione allUfficio.
(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori)
Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELLACQUA
(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)
Ultimati i lavori, il concessionario entro i successivi trenta giorni, invia allufficio, sottoscritta da professionisti abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
Entro mesi ............ dalla data di invio della dichiarazione giurata di cui sopra, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare lacqua concessa.
(Lintero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria)
Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e accordata per un periodo di anni ............................. successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso dacqua.
Fatta salva leventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dellutenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dallAutorità concedente.
Art. 13 - CANONE
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dellavvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro ........... (............. in lettere) relativo al periodo ............... - 31 dicembre ............ mediante versamento ........................(citare le modalità previste dalla specifica normativa regionale)
Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento. Relativamente allanno ....... detto canone sarà di euro ......... (............. in lettere) in ragione di euro ........... per .................... (litri al secondo a seconda delluso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Art. 14 - PAGAMENTI E DEPOSITI
Allatto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dellautorità concedente della somma di euro ......... (............. in lettere), come da quietanza n. ...... in data ..............., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dellautorità concedente della somma di euro ......... (............. in lettere), come da quietanza n. ...... in data ..............., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dellautorità concedente della somma di euro ......... (............. in lettere), come da quietanza n. ...... in data ..............., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal.................... e sino al ..................., corrispondenti a euro ......... (............. in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro ..... per......., come da quietanza n. ...... in data ............... (la presente clausola andrà inserita solo nellipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria)
Art. 15 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dellambiente, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
Art. 16 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di ...................... , Via ......................., n. .... .
(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dallautorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o limpianto di utilizzazione dellacqua)
Art. 17 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
(Larticolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti).
La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a: ........................; ........................; ........................; ........................ .
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, laltra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.
Firma autentica del concessionario
(luogo e data)
13 nel caso di più punti di captazione indicare il numero di pozzi
14 in
presenza di più punti di captazione ubicati in Comuni diversi elencare
tutti i Comuni interessati
15 elencare tutti gli usi che formano oggetto
della concessione
16 inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche
e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
17 indicare luso effettivo
dellacqua
18 da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto
della concessione
19 nel caso di diametro variabile con la profondità dal
piano-campagna, indicare i valori massimi e minimi
20 riportare gli intervalli
di profondità in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano di campagna;
da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi
21 materiale utilizzato
per la cementazione
22 descrivere le caratteristiche tecniche della pompa
e la relativa potenza
23 captazione di acque sotterranee ad uso potabile
e di produzione di beni e servizi
24 indicare il corpo idrico recettore
Allegato (fare riferimento al file PDF) E
(Art. 33, commi 1 e 3)
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DEL PRELIEVO
I. DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE O DA SORGENTE
Fatto salvo quanto previsto dellarticolo 33, comma 6 del presente regolamento, alla cessazione dellutenza il titolare della derivazione è tenuto a presentare, entro il termine assegnato dallautorità concedente, il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.
Il progetto si intende approvato se lautorità concedente non formula osservazioni entro i sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
Nel caso in cui lAmministrazione statale disponga lacquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, il concessionario dovrà effettuare le manutenzioni utili a garantire che le opere siano consegnate in buono stato di conservazione.
Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino ovvero fino alla consegna delle stesse allAmministrazione statale.
La restituzione della cauzione è subordinata allaccertamento delladempimento alle eventuali prescrizioni imposte dallautorità concedente.
II. DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANE TRAMITE POZZI
I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facoltà prevista dallarticolo 33, comma 4 del presente regolamento, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dallautorità concedente.
E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde
Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dellacqua nonché alla chiusura permanente dellimbocco mediante lapposizione di tamponi localizzati, controllabili dallufficio.
Motivatamente lautorità concedente può richiedere la sigillatura definitiva dellopera secondo le modalità di cui al successivo punto E 2.
E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde
La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falda. Obiettivo dellintervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dellintercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che lopera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dellinquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti in pressione, ovvero provocare la depressurizzazione dellacquifero profondo.
Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:
- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo allintervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;
- le modalità di iniezione;
- le modalità di finitura dellopera a intervento concluso.
In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive attuali dellopera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura sui diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda ai sensi di quanto di seguito indicato.
La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dallinterno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. Loperazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dellintervento attestate dal professionista incaricato.
Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:
- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- lindicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- lespressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dallinterno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.
Allegato (fare riferimento al file PDF) F
(Art. 37, comma 2)
TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI USI
Nelle more delladozione del regolamento di cui allarticolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per luso dellacqua pubblica, limporto del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente allentrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla seguente tabella di equiparazione degli usi: