Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 56-10039

Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell’Anagrafe Bovina

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 ha istituito l’obbligo di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini che si avvalga di una base dati informatizzata in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per la sicurezza alimentare, la tracciabilità delle produzioni animali, l’etichettatura delle carni, nonché per tutti i programmi sanitari e di sostegno alla zootecnia.

Con propria Deliberazione 43-2934 del 7 maggio 2001, la Giunta regionale del Piemonte aveva adottato tutti gli interventi straordinari volti alla completa attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini, e finalizzati a migliorare l’organizzazione della registrazione informatizzata dei capi bovini presenti in Piemonte, attraverso gli Uffici Anagrafe dei Servizi Veterinari delle ASL.

Successivamente, il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina, ha modificato le competenze relativamente alla registrazione dei capi bovini nella banca dati informatizzata, introducendo l’obbligo per i detentori di bovini di operare l’aggiornamento della banca dati direttamente o per il tramite di un delegato, individuato tra quelli previsti dall’articolo 14 del provvedimento stesso.

E’ stata pertanto resa operativa anche in Piemonte la nuova banca dati informatizzata, articolata sui livelli regionale e nazionale, che ha altresì dato attuazione alle istruzioni di cui al decreto interministeriale 7 giugno 2002, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina. In particolare la Regione Piemonte, per la gestione del sistema anagrafe bovina, ha scelto di dotarsi di una Banca Dati Regionale facendo ricorso al modulo informatico denominato “nodo applicativo completo” fornito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, in grado di cooperare con la Banca Dati Nazionale in modalità sincrona, trasferendo a livello regionale l’accesso a tutti i servizi previsti a livello centrale.

Con Ordinanza 19 giugno 2003, il Commissario Straordinario di Governo per l’Anagrafe Nazionale Bovina, tenuto conto che, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili della veridicità e della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita da ciascuna azienda, ha ritenuto necessario conseguire il definitivo e puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella Banca Dati dell’Anagrafe Bovina con l’effettiva consistenza degli allevamenti stessi. A questo fine il Commissario ha stabilito che dal 15 luglio al 15 novembre 2003 tutti i detentori di capi bovini debbano procedere ad autocertificare la consistenza di stalla direttamente o per il tramite di loro delegati.

Inoltre, ai sensi del Regolamento CE 1082/03 del 23 giugno 2003 e della citata Ordinanza Commissariale, i Servizi Veterinari delle ASL sono stati incaricati di esercitare la vigilanza sul corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Alla luce delle considerazioni esposte, per consentire l’adeguamento del sistema dell’anagrafe bovina alla nuova impostazione e per garantire l’effettuazione straordinaria delle operazioni di autocertificazione nel periodo di tempo previsto, si rende necessario modificare e integrare le precedenti disposizioni regionali di cui alla Deliberazione 43-2934 del 7 maggio 2001, che con la presente si intende superata.

Per quanto riportato in premessa la Giunta Regionale all’unanimità

delibera

di approvare le disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell’Anagrafe Bovina contenute nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Con successiva deliberazione di Giunta verranno individuate le risorse finanziarie occorrenti, tenendo conto delle assegnazioni di parte nazionale e dell’intervento economico da parte degli Assessorati regionali alla Sanità e alla Agricoltura.

Con successivi atti della Direzione Regionale di Sanità Pubblica saranno disciplinate le modalità attuative della presente deliberazione, con particolare riferimento al sistema dell’anagrafe bovina e con eventuali indicazioni per analoghe registrazioni anagrafiche obbligatorie per altre specie di animali di allevamento produttori di alimenti per l’uomo.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

1) Modalità di aggiornamento della Banca Dati dell’Anagrafe Bovina (BDAB)

L’aggiornamento della Banca Dati dell’Anagrafe Bovina (BDAB), attraverso l’apposito applicativo informatico disponibile sulla rete pubblica, può essere effettuato, attraverso le seguenti modalità operative:

a) utilizzo di procedure automatizzate interattive che alimentano direttamente la BDAB (sistema on line);

b) invio di blocchi di piccole quantità di dati (sistema up load);

c) alimentazione tramite servizi di rete (web service).

2) Compiti dell’Ufficio Anagrafe dei Servizi Veterinari delle ASL

L’ Ufficio Anagrafe Veterinaria, istituito nelle ASL della Regione con Deliberazione 43-2934 del 7 maggio 2001, deve disporre di dotazioni informatiche e personale sufficienti ad assicurare:

a) inserimento ed aggiornamento dei dati relativi ad aziende, allevamenti, proprietari, detentori;

b) assegnazione dei codici di identificazione dei bovini;

c) rilascio e vidimazione del documento di identificazione individuale per la specie bovina, “passaporto” al detentore o al suo delegato;

d) registrazione della comunicazione di furti-smarrimento di capi, cedole, marchi e passaporti;

e) effettuazione della variazione di dati anagrafici dei capi già iscritti in Banca Dati con la relativa stampa e rilascio di nuovo passaporto.

Il responsabile dell’Unità Operativa “Ufficio Anagrafe” garantisce:

- il regolare svolgimento ordinario delle attività dell’ufficio;

- la segnalazione e risoluzione di eventuali disservizi o problemi operativi;

- la rendicontazione periodica delle attività svolte e dei loro costi;

- il controllo sul buon andamento delle operazioni di identificazione e registrazione dei bovini nel territorio di competenza dell’ASL.

3) Vigilanza veterinaria

I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alla verifica delle anagrafiche delle aziende di allevamento:

- nel corso delle ispezioni e visite ordinarie effettuate presso gli allevamenti da personale delle aree di Sanità Animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

- nel corso delle ispezioni dei Nuclei Interarea di Vigilanza Veterinaria, che devono garantire almeno:

a) un controllo casuale sul 10% delle aziende, ogni anno, secondo le disposizioni del regolamento (CE) 1082/03;

b) gli accertamenti demandati dall’Ufficio Anagrafe per escludere o confermare presunte irregolarità nella gestione anagrafica degli allevamenti;

- nel corso delle operazioni di macellazione, verificando la regolarità delle documentazioni di scorta, la corretta registrazione informatizzata dei passaporti dei capi macellati ed il regolare invio dei dati informatizzati alla BDAB.

L’Assessorato Regionale alla Sanità può incaricare i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria di verifiche di secondo livello sul funzionamento del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

L’esito di ogni verifica ufficiale negli allevamenti deve essere riportato sul registro di carico - scarico dell’allevamento, che deve essere firmato dal veterinario operatore. La data in cui vengono effettuati e l’esito dei controlli devono essere registrati nella BDAB.

4) Obblighi del detentore

Per consentire l’aggiornamento della BDAB, tutti gli eventi relativi ai capi bovini ed in particolare nascite, acquisti da Paesi Comunitari e non, entrate, uscite, morti in allevamento devono essere registrati in BDAB dall’allevatore entro sette giorni dall’evento.

L’allevatore può registrare direttamente i dati grazie alle funzionalità della BDAB messe a disposizione attraverso la rete telematica pubblica. Gli allevatori che intendono registrare direttamente i dati devono essere muniti di carta di riconoscimento elettronico, da richiedersi alla ASL territorialmente competente.

La registrazione dei dati per via informatica è obbligatoria per i centri di raccolta, per i mercati, nonché per le stalle di sosta e i centri di condizionamento ed ingrasso ad elevata intensità di scambi, individuati dal Servizio Veterinario dell’ASL, che devono provvedere a dotarsi di registro di carico e scarico informatizzato o di carta di riconoscimento elettronico.

Il detentore deve comunicare al Servizio Veterinario dell’ASL:

- qualsiasi variazione delle specie allevate, della sede, della titolarità, della ragione sociale o degli identificativi fiscali che riguardano l’azienda di allevamento nonché l’eventuale cessazione di attività;

- l’eventuale mancata corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul passaporto dei bovini del proprio allevamento.

In via straordinaria, come disposto dall’Ordinanza Commissariale 19/6/2003, entro il 15 novembre tutti i detentori di bovini devono avere verificato che i capi bovini registrati nella Banca Dati dell’Anagrafe Bovina corrispondano ai capi effettivamente presenti nell’ allevamento, sottoscrivendo la prevista autocertificazione.

L’allevatore può delegare, per l’adempimento degli obblighi relativi alle registrazioni di sua competenza , con atto notorio, un’altra persona fisica di fiducia. In questo caso la responsabilità rispetto agli obblighi del detentore è trasferita alla persona delegata.

5) Possibilità di delega assistita

L’allevatore può delegare le registrazioni di cui al punto precedente ad uno ed uno solo dei soggetti abilitati a fornire assistenza ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 31.1.2002: Centri Assistenza Agricola e Associazioni Provinciali Allevatori. La Direzione regionale di sanità pubblica, con proprio provvedimento, può individuare altri soggetti fra quelli che inoltrano richiesta per assistere i detentori nell’aggiornamento della BDAB.

Il detentore deve comunicare al delegato ogni evento relativo ai capi bovini allevati entro 7 giorni, presentando la documentazione atta a comprovare la veridicità dei dati e la regolarità delle transazioni.

6) Funzioni sostitutive degli Uffici Anagrafe delle ASL

Dal 15 al 26 settembre 2003 i detentori di bovini che non abbiano provveduto a fare richiesta di carta elettronica o non abbiano provveduto a nominare un proprio delegato, dovranno recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario della ASL per regolarizzare la propria posizione, autorizzando il Servizio veterinario alla registrazione dei dati del proprio allevamento ed attenendosi alle disposizioni impartite. Per questa prestazione il detentore dell’allevamento è tenuto alla partecipazione alle spese secondo quanto riportato nella tabella A che costituisce parte integrante del presente allegato. I proventi devono essere utilizzati dall’ASL esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario.

7) Centro Servizi Regionale per la Banca Dati dell’Anagrafe Bovina.

Il Centro Servizi regionale per la BDAB, istituito con DGR 43-2934 del 7/5/2001, opera secondo le indicazioni dell’Assessorato Regionale alla Sanità per:

- sorvegliare il funzionamento del sistema, evidenziando le eventuali cause di disservizio e collaborando alla loro risoluzione;

- valorizzare le possibilità di impiego dei dati disponibili per le finalità della programmazione sanitaria ed agricola;

- favorire l’integrazione delle banche dati veterinarie esistenti presso le ASL del Piemonte.

Il Centro Servizi si avvale in particolare della collaborazione:

* del Centro Elaborazione Dati dell’ASL 17 di Savigliano che realizza e aggiorna le dotazioni di programmi informatici per la gestione del sistema informativo veterinario, a disposizione gratuita delle ASL, che consente di aggiornare la BDAB e gli archivi della sanità pubblica veterinaria;

* dell’Osservatorio regionale per le profilassi pianificate delle malattie del bestiame che ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, per le indagini epidemiologiche;

* del CSI Piemonte per la manutenzione dei supporti fisici della BDAB e delle banche dati collegate, nonchè delle connessioni di rete necessarie.

Le ASL che non si avvalgono delle dotazioni di programmi informatici di cui al precedente comma, assicurano comunque la trasmissione dei dati sulla base degli standard regionali.

Il Centro Servizi può essere incaricato dalla Regione di specifiche elaborazioni e verifiche anagrafiche, concernenti la corresponsione di premi zootecnici, la realizzazione di programmi di miglioramento sanitario o di sostegno al comparto zootecnico bovino.

8) Smarrimento dei marchi auricolari

L’allevatore che constata lo smarrimento di anche uno solo dei marchi auricolari di identificazione di uno dei bovini dell’azienda deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL.

La produzione di copia sostitutiva dei marchi smarriti è assicurata dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria dell’ASL di Cuneo. Il Presidio tiene aggiornata una registrazione dei marchi sostituiti per la prevenzione di abusi e frodi.

9) Registro di carico e scarico dell’allevamento

In ogni azienda di allevamento di bovini deve essere presente il registro di carico-scarico previsto dal D.P.R. 30/4/1996, n. 317. Nel caso in cui in un’azienda siano presenti più allevamenti l’ASL provvede a rilasciare un registro per ognuno.

Il registro deve essere aggiornato dal detentore riportando i dati previsti entro tre giorni dall’ingresso in stalla, dall’uscita e dalla morte di animali e dalla marcatura dei vitelli nuovi nati.

Il registro aziendale di carico-scarico può essere realizzato anche in via informatica, con modalità dirette ad impedirne la contraffazione.

Qualora il registro informatizzato sia utilizzato da un allevatore che ha autorizzato l’Ufficio Anagrafe della ASL per l’aggiornamento della BDAB, il programma di gestione informatizzata dovrà generare automaticamente, a cadenza settimanale, le informazioni che consentono la trasmissione dei dati.

TABELLA A

ANAGRAFE BOVINA INFORMATIZZATA

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI EVENTI NELLA BANCA DATI

Partecipazione alle spese applicabile per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2003

Tipo 1

ALLEVAMENTO CON PREVALENTE RIMONTA INTERNA: è tale un allevamento in cui il numero delle entrate dall’esterno non supera di regola il 25% dei capi presenti.

Costo trimestrale: Euro 0,50 per capo da riproduzione presente di età superiore a 18 mesi

Tipo 2

ALLEVAMENTO CON PREVALENTE INTRODUZIONE DI CAPI DALL’ESTERNO - RIMONTA ESTERNA: appartengono a questa tipologia sia allevamenti da riproduzione che introducono dall’esterno capi per una percentuale superiore al 25%, sia allevamenti da produzione di vitelloni.

Costo trimestrale: Euro 0,50 per il numero dei capi mediamente presenti

Tipo 3

ALLEVAMENTO DI VITELLI A CARNE BIANCA

Costo trimestrale: Euro 1,00 per il numero dei capi mediamente presenti

Tipo 4

STALLE DI SOSTA PER IL COMMERCIO, CENTRI DI SVEZZAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO.

Euro 1,00 per ogni movimento registrato mediamente in un trimestre.

La partecipazione alle spese non si applica agli allevatori che, utilizzando il registro aziendale di carico scarico informatizzato, notificano alla Banca Dati Anagrafe Bovina i dati relativi alla movimentazione mediante sistemi informatici, anche tramite l’Ufficio Anagrafe dell’ASL.

La gestione delle rettifiche, trattandosi di una revisione di dati erroneamente trasmessi, comporta il pagamento aggiuntivo di Euro 1,00 per ogni registrazione.

La partecipazione alle spese secondo i costi indicati è dovuta all’atto della firma da parte del detentore dell’allevamento del documento con cui si autorizza l’Ufficio Anagrafe dell’ASL alla registrazione sostitutiva dei dati di propria competenza.