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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003
Codice 24
D.D. 19 maggio 2003, n. 131
Comune di Mergozzo (VCO). Definizione dellarea di salvaguardia della nuova sorgente dellacquedotto comunale denominata Brusco. Art. 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia della nuova sorgente denominata Brusco che alimenta lacquedotto comunale di Mergozzo è definita come risulta sulle due planimetrie, in scala 1:2000 e in scala 1:5000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nellarea di salvaguardia sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Mergozzo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica dattuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione del sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno dellarea di salvaguardia le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Mergozzo, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
Il Comune di Mergozzo, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13;
- provvedere alla messa in sicurezza della fossa imhoff a servizio delledificio residenziale limitrofo alla zona di tutela assoluta;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate.
Il Comune di Mergozzo, in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto ad emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno dellarea di salvaguardia.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Mergozzo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio