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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2003, n. 81-9711

L.R. 4.9.96 n. 73 - Disposizioni attuative per la realizzazione e l’adeguamento delle strutture socio- assistenziali e socio-sanitarie da parte di soggetti privati

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare le seguenti disposizioni attuative della L.R. n. 73/96 relativamente agli interventi non ancora approvati e, comunque, di quelli susseguenti alla D.G.R. 07.02.00 n. 39-29311 che vengono realizzati direttamente da soggetti privati beneficiari dei contributi:

1. qualora il soggetto beneficiario sia assoggettato al regime dell’IVA e possa quindi detrarre l’imposta, che non costituisce perciò un costo per il soggetto medesimo, il relativo ammontare non è ammesso a contributo. In relazione al regime da applicarsi, è, in ogni caso, richiesta una dichiarazione asseverata di attestazione del regime medesimo, rilasciata da un professionista iscritto all’albo dei Dottori o dei Ragionieri commercialisti;

2. sono ammessi a contributo gli importi relativi alle spese tecniche documentati da parcelle vidimate dall’Ordine professionale competente, nonché da fatture quietanzate;

3. il costo dell’intervento deve risultare dall’applicazione sia dei prezzi del Prezzario regionale vigente al momento dell’elaborazione del progetto definitivo sia, nel caso di voci mancanti, dei prezzi derivanti da specifiche analisi, al netto della detrazione dell’utile di impresa, stabilito nella misura del 10% dall’art. 34 del DPR 21.12.99 n. 554. Resta comunque inteso che il contributo è determinato in via definitiva sulla base dei costi sostenuti e documentati;

4. la documentazione contabile deve essere compilata utilizzando strumenti di conduzione e di contabilità in uso per i lavori pubblici, a dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto delle previsioni progettuali ed a giustificazione delle spese effettivamente sostenute;

5. il soggetto beneficiario deve nominare, su designazione della Regione ma assumendo i relativi oneri, un collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera, con il compito di:

- verificare e attestare il corretto svolgimento dei lavori nelle varie fasi,

- approvare le certificazioni prodotte in corso d’opera e finali,

  - redigere il collaudo tecnico-amministrativo, previsto, in ogni caso, dall’art.4 della L.R. n. 73/96, propedeutico, tra l’altro, all’erogazione del contributo regionale;

* di stabilire che le disposizioni previste ai punti 1,2,4 del precedente capoverso debbano essere applicate anche dai soggetti privati beneficiari dei contributi, che non realizzano direttamente le opere, e che, in tale fattispecie, il collaudatore, investito comunque dei compiti di cui al punto 5, debba essere individuato preferibilmente su designazione regionale, facendo salve le nomine eventualmente già effettuate in relazione a progetti definitivi approvati dalla Regione, per i quali siano state espletate le procedure di affidamento dei lavori.

* di stabilire che, per gli interventi non realizzati direttamente dai soggetti privati beneficiari dei contributi, il finanziamento concesso debba essere determinato in via definitiva sulla base dei costi sostenuti e documentati, riconoscendo, per i lavori, l’entità risultante dallo stato finale, cioè il costo al netto del ribasso d’asta conseguito, nel caso in cui la procedura di scelta del contraente sia ad evidenza pubblica, e l’entità risultante dallo stato finale, ridotta del 10% se il ribasso praticato è inferiore a detta percentuale, nel caso di affidamento dei lavori mediante trattativa privata;

* di demandare alla competente Direzione alle Politiche Sociali l’assunzione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)