Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003
Codice 21.5
D.D. 20 maggio 2003, n. 194
Legge Regionale 3 aprile 1998, n. 12. Autorizzazione alla Società LTF, Lyion Turin Ferroviaire S.a.s. allesecuzione di sondaggi ricadenti nella Riserva naturale speciale dellOrrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte - San Giuliano, nel territorio dei Comuni di Bussoleno e di Susa (Torino)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della legge regionale 3 aprile 1998, n. 12, la Società LTF, Lyon Turin Ferroviaire S.a.s. allesecuzione di sondaggi ricadenti nellArea protetta della Riserva naturale speciale dellOrrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte - San Giuliano, nel territorio dei Comuni di Bussoleno e di Susa (Torino), come da documentazione allegata allistanza, con le seguenti prescrizioni:
1. Durante la campagna geognostica dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente: non dovranno essere realizzate piste di accesso ex novo, nè essere ampliati i percorsi esistenti.
2. Al termine dei lavori dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento del materiale di risulta degli scavi, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.
3. Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato alla condizione iniziale e la cotica erbosa dovrà essere risistemata e ripristinata nei punti in cui risulti danneggiata.
4. Qualora nelle particelle individuate per i sondaggi lEnte di gestione dellArea protetta rilevi qualche specie botanica o faunistica di particolare pregio naturalistico (es. piante rare o tipiche dellambiente xerotermico), la Società LTF, Lyon Turin Ferroviaire S.a.s., dovrà ricercare un sito idoneo per lesecuzione del sondaggio nei terreni immediatamente adiacenti allarea inizialmente individuata.
5. Almeno 15 giorni prima dellinizio dei sondaggi la Società LTF, Lyon Turin Ferroviaire S.a.s., dovrà consegnare allEnte di gestione dellArea protetta copia dellautorizzazione rilasciata dai proprietari dei terreni interessati dallesecuzione dei sondaggi.
6. La realizzazione dei sondaggi è subordinata alla preventiva autorizzazione degli Enti locali interessati e dovrà essere svolta con la supervisione di un tecnico incaricato dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia.
Le prescrizioni n. 1 - 2 - 3 - 4 dovranno essere altresì applicate anche nellesecuzione dei sondaggi eseguiti allinterno e in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco IT1110030 e Rocciamelone IT1110039.
E fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge.
Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi