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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Codice 21.5
D.D. 20 maggio 2003, n. 194

Legge Regionale 3 aprile 1998, n. 12. Autorizzazione alla Società LTF, Lyion Turin Ferroviaire S.a.s. all’esecuzione di sondaggi ricadenti nella “Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte - San Giuliano”, nel territorio dei Comuni di Bussoleno e di Susa (Torino)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 3 aprile 1998, n. 12, la Società LTF, Lyon Turin Ferroviaire S.a.s. all’esecuzione di sondaggi ricadenti nell’Area protetta della “Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte - San Giuliano”, nel territorio dei Comuni di Bussoleno e di Susa (Torino), come da documentazione allegata all’istanza, con le seguenti prescrizioni:

1. Durante la campagna geognostica dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente: non dovranno essere realizzate piste di accesso ex novo, nè essere ampliati i percorsi esistenti.

2. Al termine dei lavori dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento del materiale di risulta degli scavi, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

3. Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato alla condizione iniziale e la cotica erbosa dovrà essere risistemata e ripristinata nei punti in cui risulti danneggiata.

4. Qualora nelle particelle individuate per i sondaggi l’Ente di gestione dell’Area protetta rilevi qualche specie botanica o faunistica di particolare pregio naturalistico (es. piante rare o tipiche dell’ambiente xerotermico), la Società LTF, Lyon Turin Ferroviaire S.a.s., dovrà ricercare un sito idoneo per l’esecuzione del sondaggio nei terreni immediatamente adiacenti all’area inizialmente individuata.

5. Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei sondaggi la Società LTF, Lyon Turin Ferroviaire S.a.s., dovrà consegnare all’Ente di gestione dell’Area protetta copia dell’autorizzazione rilasciata dai proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dei sondaggi.

6. La realizzazione dei sondaggi è subordinata alla preventiva autorizzazione degli Enti locali interessati e dovrà essere svolta con la supervisione di un tecnico incaricato dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia.

Le prescrizioni n. 1 - 2 - 3 - 4 dovranno essere altresì applicate anche nell’esecuzione dei sondaggi eseguiti all’interno e in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria “Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco” IT1110030 e “Rocciamelone” IT1110039.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi