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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 53-10036

Modificazioni alla D.G.R. 16-7567 del 4 novembre 2002 nelle parti relative alle modalità procedurali e ai criteri di assegnazione dei contributi diretti all’incentivazione di impianti solari termici. Accantonamento della somma di euro 755.658,20 sul cap. 27058/03 (UPB 22082)

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La Giunta regionale con la precedente deliberazione n. 16-7567 in data 4 novembre 2002 disponeva -tra l’altro- di aderire al “Programma solare - termico, bandi regionali” definito dal Ministero dell’Ambiente con il decreto n. 972/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 al fine di incentivare i sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.

Specificamente il programma prevede contributi pubblici in conto capitale nella misura massima del 30% del costo dell’investimento nei confronti di soggetti pubblici e privati individuati a seguito della partecipazione ai bandi predisposti dalle Regioni e Province Autonome.

Alle suddette agevolazioni concorrono, per la somma complessiva di euro 1.636.227,85, sia il Ministero dell’Ambiente con risorse determinate nella misura di euro 755.658,20 per il Piemonte, sia la Regione con risorse proprie pari ad euro 880.569,65, già accantonate con la D.G.R. n. 87-8993 del 7 aprile 2003 sul cap. 26779/03.

In considerazione delle diverse problematiche emerse nel corso di molteplici riunioni svoltesi con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e delle altre Regioni, a proposito dell’individuazione delle specifiche tecniche e delle regole più snelle da applicare nei procedimenti volti all’erogazione degli incentivi, risulta necessario riformulare alcuni dei criteri fissati dalla precedente D.G.R. n. 16-7567 del 4 novembre 2002.

Per quanto riguarda le modalità di selezione delle domande di contributo, nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, si ribadisce l’esigenza di abbreviare i termini dell’istruttoria e si individua la seguente procedura.

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere inviate esclusivamente per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento e saranno disposte in graduatoria secondo la loro data di invio. Le domande inviate lo stesso giorno saranno ordinate, sulla base del cognome del richiedente firmatario, per ordine alfabetico a partire dalla lettera dell’alfabeto che sarà estratta a sorte il primo giorno utile per l’invio delle domande da dipendenti del Settore competente.

Le domande che risultino in possesso dei requisiti necessari e per le quali sussiste la copertura finanziaria, saranno selezionate ed inserite in apposita graduatoria che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e resa reperibile sul sito internet. La pubblicazione di questa graduatoria potrà avvenire, anche prima della chiusura del bando, non appena sia stato istruito un numero di domande sufficienti all’utilizzo di tutti i fondi disponibili.

Le altre domande, per le quali difettino risorse finanziarie, saranno a loro volta ordinate in un elenco a parte che sarà pubblicato esclusivamente sul B.U.R. e reperibile sul sito Internet regionale.

Per quanto riguarda l’iter successivo si propone di adottare le modalità procedurali e i criteri di seguito specificati, tali da armonizzare le esigenze di semplificazione con le caratteristiche di maggiore o minore complessità degli impianti oggetto della domanda di contributo.

Pertanto, le domande selezionate saranno riunite in due gruppi a seconda che gli impianti siano costituiti da moduli aventi superficie totale inferiore o uguale a 10 m2 (gruppo A) ovvero da moduli aventi superficie totale superiore a 10 m2 (gruppo B).

I richiedenti appartenti al gruppo B, dovranno inviare a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla comunicazione del Settore competente, il progetto dell’impianto sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e recante l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. Nel caso di esito positivo della verifica del progetto, l’impianto dovrà essere realizzato e documentato entro 180 giorni dalla comunicazione del Settore competente. In caso di esito negativo, gli interventi selezionati saranno espunti dalla relativa graduatoria.

Per le domande del gruppo A, caratterizzate da impianti più piccoli, sarà sufficiente l’esame della scheda tecnica inviata unitamente alla domanda e il termine di 180 giorni per la realizzazione degli interventi decorrerà dalla comunicazione di esito positivo.

I suddetti termini di 180 giorni potranno essere prorogati, in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente debitamente motivati. La proroga non è concedibile nei casi di mancata o incompleta realizzazione delle strutture edilizie interessate dall’intervento.

Per quanto riguarda i criteri cui deve attenersi il bando “solare termico”, questi, a parziale modifica di quanto previsto dalla precedente D.G.R. n. 16-7567 del 4 novembre 2002, sono così integralmente riproposti:

- le domande dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare successivamente alla presentazione delle stesse;

- gli interventi devono essere proposti e realizzati da titolari del diritto di proprietà o di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia integralmente realizzata cui si riferisce l’intervento;

- alla domanda di incentivazione, a pena di esclusione, deve essere allegata apposita scheda tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;

- sono ammissibili esclusivamente gli interventi d’installazione di impianti solari termici, i cui moduli costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di strutture edilizie o siano installati su complessi edilizi e relative pertinenze, situati sul territorio della Regione;

- per quanto concerne la percentuale di contributo da concedere questa è fissata nella misura massima del 30% -IVA esclusa- in relazione all’investimento finanziabile, determinato come segue:

a. per la realizzazione di ogni intervento con producibilità media annua inferiore a 10.000 kWh/anno, il costo massimo d’investimento (al netto dell’IVA) è fissato in 1,2 Euro/kWh/anno;

b. per gli impianti con producibilità superiore, il costo unitario massimo (al netto dell’IVA) per kWh/anno è quello derivante dall’applicazione della seguente formula:

C = [0.6+( 6000 /E)]

dove: C è il costo unitario massimo riconosciuto ed espresso in Euro/kWh;

E è l’energia producibile su base annua, espressa in kWh;

- in ogni caso sono ammissibili esclusivamente interventi che comportino una spesa globale, al netto dell’IVA, compresa tra 3.000 e 300.000 euro.

- In considerazione, poi, della disciplina comunitaria esistente in materia di aiuti di Stato, alle imprese beneficiarie sarà applicato il regime “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Questa normativa esonera dall’obbligo previsto dall’art. 87 del Trattato di notificare alla commissione europea gli aiuti alle imprese quando questi non superano il massimale di 100.000 euro nell’arco di tre anni.

- Con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi e ai casi di revoca delle assegnazioni di contributi, il bando dovrà prevedere:

* che il richiedente si impegni, a pena di esclusione , a documentare la realizzazione e le spese relative all’impianto entro i termini citati di 180 giorni dalla comunicazione del Settore competente;

* che il contributo assegnato venga revocato nei seguenti casi:

1. inosservanza delle norme previste dalle leggi vigenti e delle disposizioni stabilite dal bando, dalla specifica tecnica allegata e dalla relativa modulistica;

2. mancato rispetto dei termini citati per la realizzazione e la documentazione dei lavori e delle spese sostenute;

3. mancato conseguimento del risparmio energetico a causa dell’asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto durante il suo periodo di durata tecnica.

Considerato che la somma di euro 880.569,65 a valere sulle risorse regionali è già stata accantonata sul cap. 26779/03 dalla D.G.R. n. 87-8993 del 7 aprile 2003, si propone di accantonare la restante somma di euro 755.658,20, a carico del bilancio statale, sul cap. 27058/03 (U.P.B. 22082) e di assegnare alla Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti la somma come sopra accantonata ai fini dell’adozione degli atti di competenza.

Al fine di assicurare la massima promozione agli interventi solari termici proposti appare opportuno coinvolgere, attraverso appositi incontri, le Province che riterranno di aderire con risorse proprie all’incentivazione delle domande idonee ma sprovviste di copertura finanziaria, relative ad impianti da realizzare nel territorio di loro competenza, ferma restando l’osservanza da parte delle Province medesime delle disposizioni del Bando regionale.

Considerata, infine, l’importanza di dare adeguata informazione all’iniziativa, almeno 45 giorni prima dell’apertura dei rispettivi bandi attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

vista la L.R. 7 ottobre 2002, n. 23;

visto il decreto ministeriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001;

visti il decreto ministeriale del 24 luglio 2002 relativo al Programma solare termico;

vista la D.G.R. n. 16-7567 del 4 novembre 2002;

vista la D.G.R. n. 87-8993 del 7 aprile 2003

delibera

- di approvare e di riproporre integralmente, a parziale modifica della precedente D.G.R. n. 16-7567 del 4 novembre 2002, le modalità procedurali e i criteri come in premessa specificati per l’assegnazione di contributi diretti all’incentivazione di impianti solari termici;

- di demandare alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione degli atti di approvazione del bando per l’incentivazione di impianti solari termici, della specifica tecnica e dei modelli di presentazione delle domande, da effettuarsi nel rispetto dei criteri stabiliti in premessa, unitamente alla valutazione dei progetti e all’approvazione della graduatoria;

- di dare atto che le domande di contributo dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare successivamente alla presentazione delle stesse ed in ogni caso dopo l’apertura dei bandi i cui termini saranno fissati dal succitato Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”;

- di dare atto che le domande devono essere compilate su appositi modelli totalmente conformi a quelli allegati al bando a pena di esclusione;

- di dare atto che alla domanda di contributo deve essere allegata a pena di inammissibilità apposita scheda tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;

- di dare atto che la soglia di finanziabilità, i termini e i casi di esclusione dovranno essere individuati nel bando nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto stabilito in premessa;

- di dare atto che, con riguardo alle domande ammissibili presentate da imprese, sarà applicato il regime “de minimis” che non consente di superare il massimale di 100.000 euro per gli aiuti statali percepiti nell’arco dell’ultimo triennio;

- di dare atto che in base al cofinanziamento statale e regionale le risorse complessive da destinare a favore degli impianti solari termici sono determinate in euro 1.636.227,85 di cui euro 755.658,20 a carico del bilancio dello Stato ed euro 880.569,65 a carico del bilancio regionale;

- di accantonare la somma di euro 755.658,20 sul cap. 27058/03 (A. 101207) ed assegnare la stessa alla Direzione Tutela e Risanamento Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

- di dare atto che alle Province piemontesi che intendano destinare proprie risorse alle medesime finalità del presente Bando saranno trasmesse, fino a concorrenza delle risorse dalle stesse dichiarate disponibili, le domande relative al territorio di loro competenza, idonee ma prive della copertura finanziaria regionale, ferma restando l’osservanza del Bando regionale;

- di stabilire che ai bandi e ai relativi allegati venga altresì data idonea pubblicità, almeno 45 giorni prima della loro apertura, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)