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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1-9576

Contratti di quartiere II - Adesione regionale al programma e cofinanziamento di Euro 41.295.569,32, sulla base delle modalità stabilite dall’art. 1, D.M. n. 2522, del 27 dicembre 2001 e s.m.i. di cui ai D.M. 30 dicembre 2002 ( G.U. n. 94 del 23 aprile 2003)

A relazione dell’Assessore Botta:

Il Decreto Legislativo n. 112, del 31 marzo 1998, di conferimento alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, ha mantenuto in capo allo Stato le iniziative che implicano un intervento coordinato di diverse amministrazioni dello stesso.

In particolare l’art. 54 ha stabilito le competenze dello Stato nella promozione di programmi innovativi in ambito urbano.

La legge 8 febbraio 2001, n. 21, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta d’alloggi in locazione”, ha promosso un programma innovativo, in ambito urbano, denominato “Contratto di quartiere II”, da realizzarsi in zone caratterizzate da diffuso degrado socio-ambientale e edilizio.

Con decreto n. 2522, del 27 dicembre 2001 (G.U. 162, del 12 luglio 2002, supp. 142), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) ha approvato il richiamato programma, prevedendo la partecipazione finanziaria regionale in misura eguale a quella statale.

Il Vice Ministro ha modificato il precedente decreto, riducendo la partecipazione finanziaria delle Regioni al 35% dell’importo di programma. Con lo stesso decreto è stato approvato il bando tipo.

Con decreto del 30 dicembre 2002 (G.U. n. 94, del 23 aprile 2003) è stato altresì stabilito che lo stesso “costituisce riferimento di massima per la predisposizione ed approvazione dei bandi di ciascuna Regione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del D.M.

Il programma è finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione d’investimenti privati, la dotazione d’infrastrutture dei quartieri degradati di comuni a più forte disagio abitativo ed occupazionale e, al contempo, a favorire misure ed interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa.

Costituirà quindi condizione di particolare attenzione, nella valutazione delle proposte, la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria del programma, nonché la previsione d’interventi residenziali che favoriscano l’inserimento d’insediamenti d’edilizia pubblica di diverse categorie sociali.

Alla definizione degli obiettivi parteciperanno gli abitanti dell’ambito individuato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato al programma le risorse provenienti, rispettivamente, dall’art. 145, comma 33, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (limite quindicennale di lire 40 miliardi per l’anno 2002), dalle residue disponibilità di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (accertate al 31/12/99, che l’art 4, comma 3, della L. 8/2/2001, n. 21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano) e dall’art. 4, comma 2, della L. 8/2/2001, n. 21 (lire 90 miliardi).

Il Governo è impegnato a comprendere in tale programma quote per le infrastrutture e la riqualificazione d’ambiti circostanti grandi stazioni ferroviarie (in corso di riqualificazione), con le risorse di cui all’addendum n. 2, del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato spa.

Il Ministero dell’ambiente partecipa al finanziamento del programma con un importo di 2,5 milioni di Euro, destinati alla “solarizzazione degli alloggi di proprietà A.T.C” (contributo in conto capitale per impianti solari termici).

Ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto 30 dicembre 2002 di parziale modica del D.M. 2522/2001, è stata approvata la ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome, delle risorse individuate alle lettere a) e b) del richiamato D.M., nelle misure, rispettivamente di Euro 20.658.276,00 (come limite d’impegno quindicennale che gli enti potranno attualizzare secondo comuni modalità da fissare, in apposita convenzione, con i rispettivi istituti finanziatori) ed euro 572.618.000,00 in conto capitale, con l’individuazione della quota di partecipazione (35%) a carico di ciascuna Regione.

A favore della Regione Piemonte sono previsti Euro 76.691.000,00 cui vanno aggiunti Euro 41.295.269,32 di fondi regionali.

Con nota regionale Prot. 18784/51-45 del 10.09.2002, indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Presidente della Regione Piemonte ha comunicato la disponibilità dell’Ente a aderire al programma e a cofinanziare i “contratti di quartiere” per un importo massimo di 20.000.000,00 di euro.

Tale prima disponibilità necessita, pertanto, dell’adeguamento economico, richiesto alle regioni aderenti al programma dal richiamato D.M. 30/12/2002 (per la Regione Piemonte, pertanto, Euro 41.295.269,32).

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale, ossia, entro il 22 giugno 2003 le Regioni devono comunicare al Ministero delle Infrastrutture l’adesione al programma, sulla base delle modalità stabilite all’art. 1 del citato D.M 2522/01.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del D.M. (23 aprile 2003), ossia, entro il 21 agosto 2003, le Regioni approvano il bando di gara, mediante il quale sono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni, i contenuti dei singoli programmi, nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte che saranno assunti da parte della Commissione di cui all’art. 4 del citato D.M. 2522/01.

Qualora le Regioni non aderiscano al programma, individuando ed impegnando, in misura almeno pari all’importo prestabilito, le risorse con cui intendono contribuire al programma stesso, il Ministero, attraverso la Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative, provvede all’emanazione di un bando di contenuto analogo a quello approvato con D.M. dei lavori pubblici n. 238 del 22 ottobre 1997, indirizzato ai comuni delle regioni non aderenti.

Ciò premesso;

la Giunta regionale;

visto il Decreto Legislativo n. 112, del 31 marzo 1998, di conferimento alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi,

visti i D.M., 27 dicembre 2001, n. 2522 e 30 dicembre 2002, n. 1015,

vista la Legge 8 febbraio 2001, n.21, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta d’alloggi in locazione”,

visto il D.M. dei Lavori Pubblici n. 238, del 22 ottobre 1997, con il quale i “contratti di quartiere” sonno stati approvati per la prima volta,

ritenuto opportuno aderire al programma ministeriale per garantire la riqualificazione urbana dei quartieri degradati, anche alla luce degli indirizzi della commissione europea, contenuti nel DOCUP 2000-2006

valutata la necessità di stanziare le risorse nel bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004 - 2006, per l’anno 2006, sulla base delle effettive necessità, desumibili dalle previsioni d’attuazione dei programmi,

delibera

1. di aderire al programma regionale in ambito urbano, denominato Contratto di quartiere 2, ai sensi del D.M. 27 dicembre 2001, n. 2522 e s.m.i.,

2. di cofinanziare il programma nella misura di Eurouro 41.295.269,32,

3. di impegnarsi a prevedere lo stanziamento della somma di Euro 41.295.269,32 sul capitolo 27167, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, in seguito all’approvazione dei rispettivi bilanci regionali per gli anni dal 2005 al 2010,

4. di delegare il Direttore regionale all’Edilizia, d’intesa con il Direttore della Programmazione, a concordare il bando di gara con il Ministero delle infrastrutture , nei 120 giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale, ossia entro il 21 agosto 2003,

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)