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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2003, n. 64-9775

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali di redazione dei programmi delle Comunità Montane per l’anno scolastico 2003-2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di sostenere, per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle comunità montane, per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale docente e non docente nella scuola dell’obbligo, nell’ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell’offerta scolastica, della razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, di attività integrative e di insegnamento della lingua straniera;

- i programmi presentati dalle comunità montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- delle situazioni di istituti scolastici in realtà accertate di maggiore sofferenza per la insufficienza di personale docente,

- delle realtà delle scuole sussidiate e delle necessità di copertura dei costi per l’impiego di personale,

- delle necessità di ampliamento dell’offerta formativa e di insegnamento della lingua straniera,

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili situazioni di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente,

- della presenza o meno , nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli,

- delle difficoltà di trasferimento degli alunni sul territorio,

- di demandare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole comunità montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- al finanziamento delle iniziative si provvederà attraverso le somme allo scopo accantonate sul cap. 23251/2003 con D.G.R. 74-8827 del 25.3.2003;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l’impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle scuole sussidiate e delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità, in subordine al finanziamento delle attività di insegnamento della lingua straniera quindi al finanziamento di attività integrative;

- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli istituti scolastici , fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte delle comunità montane.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)