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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 52-9627

Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16. (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare). Presa d’atto delle Comunità Collinari costituite e dei relativi dati territoriali. Accantonamento della somma di Euro 1.549.371,00 a favore della Direzione Economia Montana e Foreste (cap. 23259/03) per la ripartizione del fondo regionale per la collina

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare) in base alla quale la Regione Piemonte promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose;

rilevato che, per il perseguimento di tali finalità, la stessa Regione promuove, con gli interventi previsti dalla legge, la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale, il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti, la valorizzazione del territorio e dell’economia con il recupero ed il potenziamento di attività economiche specifiche, la qualificazione dei servizi pubblici locali, la riduzione dell’esodo della popolazione così da realizzare anche un’ efficace politica di difesa del suolo;

considerato che per il conseguimento delle finalità di cui sopra, l’articolo 3 della legge prevede che i Comuni operino mediante le forme associative previste dalla normativa in materia di enti locali e stabilisce che tali associazioni vengano denominate “Comunità collinari”;

preso atto che, in base alla documentazione agli atti della Direzione Economia Montana e Foreste, si sono costituite 23 associazioni di Comuni qualificabili come Comunità collinari ai sensi della l.r. 16/2000, destinate a dare attuazione ai disposti della legge stessa e che, in particolare, le Comunità collinari costituite sono le seguenti:

a) nella provincia di Alessandria:

1. Unione dei Comuni “Unione dei Castelli tra Orba e Bormida” (Carpeneto, Castelnuovo Bormida, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Trisobbio);

2. Unione dei Comuni Comunità collinare “Alto Monferrato Acquese” (Alice Bel Colle, Cassine, Morsasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi);

3. Unione dei Comuni della Comunità collinare “Colli Tortonesi” (Carbonara Scrivia, Carezzano, Castellar Guidobono, Gavazzana, Paderna, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo);

4. Unione dei Comuni “Unione Collinare del Monferrato” (Cella Monte, Olivola, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Terruggia, Treville);

4. Unione dei Comuni “Comunità collinare della Valcerrina” (Castelletto Merli, Cerrina Monferrato, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ponzano Monferrato, Serralnga di Crea, Villamiroglio);

b) nella provincia di Asti:

6. Unione dei Comuni Comunità collinare “Colline Alfieri” (Antignano, Celle Enomondo, Cisterna, Revigliasco d’Asti, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, Tigliole);

7. Unione dei Comuni Comunità collinare “Valtriversa” (Baldichieri d’Asti, Cantarana, Castellero, Ferrere, Maretto, Monale, Roatto, Villafranca d’Asti);

8. Unione dei Comuni Comunità collinare “Val Rilate” (Camerano Casasco, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Frinco, Montechiaro d’Asti, Piea, Settime, Soglio, Villa San Secondo);

9. Unione dei Comuni Comunità collinare “Alto Astigiano” (Albugnano, Aramengo, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Mombello di Torino (TO), Moncucco Torinese, Montafia, Moransengo, Moriondo Torinese (TO), Passerano Marmorito, Pino d’Asti);

10. Unione dei Comuni Comunità collinare “Val Tiglione e dintorni” (Agliano Terme, Azzano d’Asti, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Isola d’Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Vaglio Serra, Vigliano d’Asti);

11. Unione dei Comuni “Comunità delle colline tra Langa e Monferrato” (Calosso, Canelli, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Moasca, Montegrosso);

12. Unione dei Comuni “Unione dei Colli Divini” (Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Scurzolengo, Viarigi);

13. Unione dei Comuni “Monferrato Valle Versa” (Calliano, Castell’Alfero, Portacomaro, Tonco);

14. Unione dei Comuni “Unione Versa Astigiano” (Cocconato, Cunico, Montiglio Monferrato, Piovà Massaia, Robella, Tonengo, Viale d’Asti);

15. Unione dei Comuni Comunità collinare “Vigne & Vini” (Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Vinchio);

16. Unione dei Comuni Comunità collinare “Via Fulvia” (Castello di Annone, Cerro Tanaro, Masio (AL), Refrancore, Rocchetta Tanaro);

17. Unione dei Comuni “Pianalto Astigiano” (Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d’Asti);

c) nella provincia di Biella:

18. Unione dei Comuni Comunità collinare “Tra Baraggia e Bramaterra” (Brusnengo, Castelletto Cervo, Lozzolo (VC), Mottalciata, Villa del Bosco);

19. Unione dei Comuni “Comunità collinare Intorno al lago” (Azeglio (TO), Borgo d’Ale (VC), Cossano Canavese (TO), Maglione (TO), Palazzo Canavese (TO), Piverone (TO), Settimo Rottaro (TO), Viverone (BI));

d) nella provincia di Cuneo:

20. Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo” (Barolo, Castiglione Falletto, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d’Alba, Sinio, Verduno);

21. Unione dei Comuni “Sei in Langa” (Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso);

22. Consorzio “Comunità collinare del Roero” (Baldissero d’Alba, Canale, Castagneto, Castellinaldo, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza d’Alba);

e) nella provincia di Novara:

23. Unione dei Comuni “Comuni collinari del Vergante” (Belgirate (VCO), Lesa, Meina);

24. Unione dei Comuni Comunità collinare “Unione dei Comuni del Cusio” (Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno);

f) nella provincia di Torino:

25. Unione dei Comuni Comunità collinare “Collina torinese” (Andezeno, Baldissero T.se, Marentino, Montaldo T.se, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino T.se);

g) nella provincia di Vercelli:

26. Unione dei Comuni Comunità collinare “Aree pregiate del nebiolo e del porcino” (Gattinara, Roasio, Serravalle Sesia).

Visto l’articolo 5 della l.r. 16/2000, in base al quale il fondo regionale per la collina, istituito dalla stessa legge per il conseguimento delle finalità di cui sopra, deve essere ripartito tra le Comunità collinari per il trenta per cento sulla base del territorio collinare e per il settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 novembre 2001, n. 211 - 35416, emanata in attuazione dell’articolo 2 della l.r. 16/2000, con la quale si è provveduto alla classificazione dei Comuni collinari e parzialmente collinari svantaggiati e molto svantaggiati, così come individuati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 12 maggio 1988 n. 826 - 6658;

preso atto che i dati territoriali di ciascuna Comunità collinare, risultanti dalle classificazioni operate dai provvedimenti di cui sopra, sono quelli indicati per ciascuna Comunità nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

considerato che le risorse del fondo regionale per la collina sono disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 23259 del bilancio di previsione per l’anno 2003 e che, per poter provvedere alla sua ripartizione tra le Comunità collinari secondo i criteri di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2000 e sulla base dei dati territoriali contenuti nel prospetto allegato, occorre accantonare la somma di Euro 1.549.371,00 a favore della direzione economia Montana e Foreste, competente all’attuazione della legge;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

vista la legge regionale 4 marzo 2003, n. 3;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto che le Comunità Collinare costituite ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 sono quelle dettagliate in premessa;

- di prendere atto che i dati territoriali riferiti alle Comunità collinari, utili ai fini della ripartizione del fondo regionale per la collina previsto dall’articolo 5 della l.r. 16/2000, sono quelli indicati, per ciascuna Comunità, nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di accantonare la somma di Euro 1.549.371,00 (acc. 101091) a favore della Direzione Economia Montana e Foreste a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 23259 del bilancio di previsione per l’anno 2003, al fine di consentire la ripartizione del fondo regionale per la collina alle Comunità collinari, ripartizione che sarà effettuata con successivo atto della Direzione secondo i criteri di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2000 e sulla base dei dati territoriali contenuti nel prospetto allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato