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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 26-9601

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio negativo di comp.ta’ amb.le relativo al progetto di “Coltivazione mineraria, con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva di un’area sita in localita’ Cascina Allegria, del Comune di Saluggia, ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, proponente Societa’ Cave Regionali Piemontesi s.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di “Coltivazione mineraria, con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva di un’area sita in località Cascina Allegria”, del Comune di Saluggia, e ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po presentato dalla Società Cave Regionali Piemontesi S.r.l. con sede in Regione Cascina Nuova del Comune di Saluggia (VC), per carenza di analisi di approfondimento degli elementi valutativi sia all’interno del progetto definitivo che dello Studio di Valutazione Ambientale, come analiticamente riportato in premessa.

Di dichiarare, di conseguenza, improcedibili le istanze presentate dal proponente per ottenere le conseguenti autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 490/1999 e della l.r. 69/1978;

Alla presente deliberazione è allegato il verbale di Conferenza relativo alla riunione del 12 maggio 2003.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente e Tutela del Territorio - Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)