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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2003, n. 58-9688

Art. 58, l.r. 70/1996. Nuove determinazioni in ordine alle modalità di riparto e trasferimento dei fondi destinati alle Province per il risarcimento dei danni arrecati, nei territori di competenza, dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e per interventi a tutela della fauna e disciplina dell’attività venatoria

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Premesso:

- che l’art. 55 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 stabilisce che per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria è costituito un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. La Giunta regionale, tra l’altro, ripartisce il fondo, cui affluisce lo stanziamento regionale previsto dall’art. 58, comma 3, lett. a), della citata l.r. 70/1996, tra le Province ai fini del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

- che con la D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998 sono stati approvati i criteri in ordine al riparto, al funzionamento ed ai meccanismi risarcitori del fondo regionale destinato agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio;

- che con la D.G.R. n. 48-2127 del 29.1.2001 sono state approvate le disposizioni attuative della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;

- che il D.P.R. 445/2000 ed in particolare il capo V artt. n. 71 e 72 stabilisce che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà;

- che le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5 per cento delle dichiarazioni sostitutive;

- che le risultanze di tali controlli sulle dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole saranno oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei danni accertati dalle Province;

- che le Province sono tenute a presentare alla Direzione regionale Territorio Rurale, anche su supporto informatizzato, gli elenchi relativi ai beneficiari delle denunce di danno comprensivi dei dati ritenuti idonei all’istituzione di una banca dati regionale sui danni causati dalla fauna selvatica allo scopo di monitorare il fenomeno da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario e per l’attivazione di controlli incrociati;

- che con la D.G.R. n. 66-7040 del 2.9.2002 si è provveduto al trasferimento a favore delle Province delle somme relative al riparto dei fondi destinati, ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. a) della l.r. 70/1996, al risarcimento dei danni in argomento per l’anno 2002 nonché di ulteriori somme da destinare a risarcire i danni accertati e non liquidati relativi agli anni 2000 e 2001. A tale trasferimento si è proceduto, con determinazione dirigenziale. n. 245 del 12.11.2002 secondo i seguenti criteri:

- per i danni accertati e non liquidati nel 2000 in base al loro effettivo ammontare;

- per i danni accertati e non liquidati nel 2001 fino all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento;

- per i danni presunti, relativi all’anno 2002, fino all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento e proporzionalmente alla disponibilità di bilancio risultante dal trasferimento dei fondi per il saldo degli anni 2000 e 2001;

- che con la suddetta deliberazione della Giunta regionale la Direzione Territorio Rurale è stata incaricata di provvedere agli adempimenti amministrativi e tecnici per l’istituzione della banca dati e del sistema di monitoraggio dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività’ venatoria, nonché di aggiornare e di apportare le opportune modifiche ai modelli di dichiarazione sostitutiva approvati con la citata la D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998;

- che l’art. 58, comma 3, lett. f), della citata l.r. 70/96 prevede assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di fauna selvatica di cui all’art. 30 della stessa legge e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia;

- che con la D.G.R. n. 14-22929 del 3.11.1997 è stato definito il criterio per il riparto tra le Province dei fondi destinati ai predetti interventi;

- che gli interventi in questione sono oggetto di programmazione da parte delle Province che pertanto hanno in più occasioni richiesto certezza in ordine all’entità delle risorse a tali fini destinate ed ai tempi di trasferimento delle stesse;

tutto ciò premesso;

rilevata la necessità di provvedere al trasferimento a favore delle Province dei fondi destinati, ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. a) della l.r. 70/1996, al risarcimento dei danni in argomento nonché delle risorse destinate agli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina dell’attività venatoria, previsti dall’art. 58, comma 3, lett. f), per l’anno 2003, tenendo conto di quanto premesso;

ritenuto di provvedere al trasferimento dei fondi per il risarcimento dei danni cui sopra si accenna fino all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio 2000, 2001 e 2002, ridotta del 5 per cento. Al trasferimento delle somme anzidette si farà fronte, entro l’anno di riferimento, con i fondi stanziati sul capitolo 14085 del bilancio regionale per l’esercizio 2003;

ritenuto, inoltre, di stabilire fin d’ora che i fondi relativi ai danni che saranno accertati dalle Province, a partire dal 2004, verranno trasferiti alle stesse, entro l’anno di riferimento ed in misura pari all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento, proporzionalmente alla disponibilità di bilancio. Ai suddetti trasferimenti annuali si procederà tenendo conto delle eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all’anno precedente e risultanti dalla banca dati cui si è accennato nelle premesse;

ritenuto altresì di procedere al trasferimento dei fondi stanziati sul cap. 14075 del bilancio regionale 2003, destinati agli interventi attuati dalle Province in materia faunistica. A partire dal corrente anno si provvederà al trasferimento dei fondi in questione entro l’anno di riferimento. Gli interventi realizzati con tali fondi saranno oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei suddetti interventi;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni specificate in premessa:

- di provvedere al trasferimento a favore delle Province delle somme relative al riparto dei fondi destinati, ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. a) della l.r. 70/1996, al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso dell’anno 2003, fino all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento. Al trasferimento delle somme anzidette a favore delle Province si farà fronte con i fondi del capitolo 14085 (UPB 13041) del bilancio regionale per l’esercizio 2003;

- di stabilire che i fondi relativi ai danni in questione, che saranno accertati nel corso degli anni 2004 e successivi, verranno trasferiti alle Province in misura pari all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento, proporzionalmente alla disponibilità di bilancio e tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all’anno precedente, risultanti dalla banca dati cui si accenna nelle premesse. Le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5 per cento delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei danni accertati dalle Province e risultanti dalla suddetta banca dati;

- di procedere, a partire dal corrente anno, al trasferimento dei fondi destinati agli interventi attuati dalle Province in materia faunistica entro l’anno di riferimento. Detti interventi saranno oggetto di una relazione annuale, su modulistica appositamente predisposta dagli Uffici competenti, che dovrà essere trasmessa dalle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia. I competenti uffici regionali effettueranno opportune verifiche sul 5 per cento dei suddetti interventi. Al trasferimento delle somme anzidette relative al corrente anno, si farà fronte con i fondi del capitolo 14075 (UPB 13041) del bilancio regionale per l’esercizio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)