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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 44-10027

Bollettino Ufficiale. Soppressione degli abbonamenti omaggio agli enti locali

A relazione del Presidente Ghigo:

premesso che con Deliberazione 30 novembre 1998, n. 36-26202, la Giunta Regionale, innovando rispetto ad una consolidata tradizione, disponeva di corrispondere un abbonamento in omaggio al Bollettino Ufficiale a Provincie, Comuni e Comunità montane del Piemonte, al fine di garantire la massima diffusione delle notizie provenienti dall’Organo di informazione istituzionale regionale a beneficio degli enti protagonisti, insieme alla Regione, dell’avvio del processo di delega, vigendo altresì condizioni tariffarie per le spedizioni postali particolarmente favorevoli ed in mancanza di valide alternative alla consultazione dell’edizione cartacea del Bollettino;

dato atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, lo Stato ha privato le Regioni e gli enti locali dei contributi sino ad allora corrisposti a parziale copertura del pagamento per le spedizioni postali, determinando un abnorme aumento delle spese medesime;

considerato che, per effetto dell’aumento menzionato al capoverso precedente, le spese di spedizione postale del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono aumentate, a partire da gennaio 2003, del 600%;

dato atto che recentemente il Bollettino Ufficiale è stato diffuso integralmente in Internet a titolo gratuito, sul sito ufficiale della Regione, e che il processo di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni del Piemonte è ormai completato, dal momento che la totalità degli enti locali piemontesi è attualmente connessa a Rupar Piemonte, potendosi quindi ritenere che la consultazione dell’edizione in Internet del Bollettino Ufficiale sia ormai, per gli enti locali, una prassi abituale, come del resto l’esperienza quotidiana dell’attività della Redazione del Bollettino può confermare;

dato atto che dai dati di fatto esposti al capoverso precedente emerge che una soppressione degli abbonamenti in omaggio al Bollettino Ufficiale per gli enti locali, disposta per ripristinare la corretta economicità della gestione del Bollettino Ufficiale, che si era negli ultimi anni distinta per il raggiungimento costante dell’equilibrio tra entrate e uscite, non determinerebbe un nocumento rilevante alle possibilità degli enti locali di accedere comunque alle informazioni istituzionali presenti nel Bollettino, considerata la potenziata capacità dei media a disposizione, e considerato peraltro che si tratterebbe del ripristino di un regime a pagamento già in vigore in passato per molti anni, quando oltretutto l’edizione cartacea del Bollettino era l’unica forma mediatica a disposizione dei lettori;

considerato che la spesa per la spedizione delle circa 1300 copie dei bollettini ufficiali omaggio destinati agli enti locali ha raggiunto per il primo semestre 2003 la somma di Euro 60.996, e si prevede che al termine del 2003 la spesa per l’inoltro dei bollettini omaggio agli enti locali potrebbe corrispondere al 60% delle spese totali di spedizione (Euro 121.992 su un totale di Euro 200.000);

dato atto che, per effetto del citato abnorme aumento determinato dal D.P.C.M. 294/2002, le spese di spedizione del Bollettino Ufficiale, mantenendo invariata l’attuale tiratura, corrisponderebbero al totale di Euro 200.000 circa all’anno, che è cifra palesemente sproporzionata e idonea a squilibrare l’economicità di gestione del Bollettino, ponendo problemi anche di coerenza logica nelle voci interne di spesa, dal momento che la spesa per la spedizione del Bollettino si avvicinerebbe alla spesa per la stampa, negli ultimi anni opportunamente ridimensionata, determinando diseconomie;

considerato che, da calcoli effettuati dalla Direzione del Bollettino, la soppressione dell’abbonamento in omaggio al Bollettino Ufficiale per gli enti locali determinerebbe un risparmio effettivo oscillante da un massimo di Euro 121.992 (il 60% delle spese totali di spedizione, nel caso che nessun ente locale provveda in futuro a sottoscrivere l’abbonamento a pagamento) a un minimo di Euro 73.018 (il 36,5% delle spese totali di spedizione, nel caso che tutti gli enti locali provvedano a sottoscrivere l’abbonamento a pagamento);

considerato che del tema dei rincari delle spedizioni postali è stato notiziato, da parte della Direzione del Bollettino Ufficiale, il Presidente della Giunta Regionale, con note informative prot. n. 1553/5 del 30 gennaio 2003 e prot.n. 8072/5/5.9 del 25 giugno 2003, e che la questione è attualmente in discussione presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie autonome, la quale ha provveduto a segnalare il caso al Ministero dell’Economia;

considerato che, per effetto delle considerazioni espresse ai punti precedenti, appare opportuno disporre la soppressione degli abbonamenti in omaggio del Bollettino Ufficiale agli enti locali del Piemonte, provvedendo a modificare sul punto quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 1998, n. 36-26202;

premesso che di quanto disposto con la presente Deliberazione verrà data tempestiva ed adeguata notizia sul Bollettino Ufficiale, edizioni cartacea ed informatica, e che, per permettere agli enti interessati di essere correttamente informati, la sospensione dell’inoltro delle copie omaggio sarà disposta con il primo Bollettino Ufficiale di settembre;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- Di disporre la soppressione dell’inoltro del Bollettino Ufficiale in edizione cartacea in abbonamento omaggio agli enti locali, modificando sul punto quanto previsto con propria Deliberazione 30 novembre 1998, n. 36-26202, a decorrere dal primo numero di settembre 2003;

- Di disporre che dell’innovazione introdotta con la presente Deliberazione venga data adeguata e tempestiva notizia sul Bollettino Ufficiale, edizioni cartacea ed informatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)