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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 59-10042

Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Programma degli interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Premesso che:

il Capo III del Titolo II della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, (supplemento al BUR n°37 del 15/09/1999) prevede che la Regione promuova la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane in aree idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

gli interventi regionali si attuano con la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane singole o associate fino ad un massimo del 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali;

la Giunta Regionale predispone il Programma in cui sono individuati e determinati gli ambiti di intervento, le misure delle agevolazioni, le tipologie delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo, sentite le Confederazioni artigiane maggiormente rappresentative;

l’art. 14 della L.R. 44/2000 prevede che le Province e l’area metropolitana sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrano alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali;

le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.

La Giunta Regionale, unanime,

vista la L.R. 51/97;

sentito il Coordinamento Regionale delle Confederazioni artigiane Confartigianato, Cna e Casa ;

delibera

di approvare il Programma degli interventi di cui all’art.18 della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, in materia di “Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani”, di cui all’allegato A che costituisce, parte integrante della presente deliberazione.

Si dà atto che le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.

Alla copertura delle spese di cui al citato Programma si fa fronte mediante le disponibilità di cui alla UPB 17072 (Cap. 25569) del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Le domande devono essere presentate sul modello predisposto dalla Direzione Commercio e Artigianato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Programma degli Interventi ai sensi della
Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18.

ANNO 2003

Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

I. Ambiti di intervento:

1) Comuni sede di imprese beneficiarie dei contributi a valere sui programmi di intervento dal 1999 al 2002 esclusivamente per gli interventi localizzativi di completamento funzionale nelle aree per insediamenti produttivi già interessate dai contributi predetti.

2) Altre aree del Piemonte con l’esclusione di quelle ubicate nelle zone obiettivo 2 di cui al DOCUP ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99.

Le domande di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di sostegno transitorio (Phasing Out) individuate dalla D.G.R. n°2-28061 del 06/08/1999 ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99 sono finanziate solo nel caso in cui le risorse stanziate eccedano il fabbisogno determinato dalle domande relative ad altre aree, indipendentemente dal punteggio acquisito.

3) Comuni sede di rilocalizzazione di imprese che hanno presentato domanda nell’anno 2002, non ammesse a contributo ai sensi della DD n°191 del 29/05/2003.

II. Beneficiari

Imprese artigiane singole o associate, con l’esclusione di quelle operanti nei settori di cui all’appendice 1.

III. Interventi finanziabili

Sono ammessi a contributo gli interventi esecutivi e immediatamente cantierabili all’interno di aree produttive individuate dal PRGC regolarmente approvate.

Il progetto esecutivo delle aree deve prevedere per le aree medesime:

* urbanizzazione primaria in base agli standard previsti dalla normativa regionale,

* accessibilità viaria interna ed esterna alle reti di urbanizzazione,

* collegamenti ad impianti di depurazione,

Condizione per l’ammissione ai benefici è la presentazione di tre progetti, da parte di altrettante imprese artigiane, di insediamento nella stessa area. La deroga al requisito del numero minimo di tre progetti è ammessa esclusivamente per i seguenti casi:

* domande di imprese artigiane che nell’anno 2002 avevano già presentato istanza di contributo (a valere sul Programma degli Interventi approvato con DGR n. 32-6395 del 25/06/02) e non ammesse per carenza del requisito di immediata esecutività previsto dal Programma citato;

* domanda presentata da impresa artigiana che si rilocalizza in un’area produttiva esistente avente le caratteristiche sopraccitate e nella quale risultino già insediate almeno tre imprese artigiane. Tali domande verranno inserite in coda alla graduatoria 2003 e finanziate in base alle risorse disponibili.

IV. Misure e modalità di concessione delle agevolazioni:

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili, fino al 40% della spesa ammissibile, sono soggetti al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13.01.2001) e non possono essere concessi per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

Per gli interventi localizzativi nei Comuni individuati al paragrafo I commi 1 e 3, è riservata una quota del 20% delle risorse disponibili; nel caso in cui tale riserva restasse in tutto o in parte inutilizzata, le risorse corrispondenti saranno impiegate sulle altre istanze in graduatoria .

Le domande sono istruite e valutate dal Settore regionale competente secondo l’ordine cronologico di presentazione ed in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Programma degli interventi.

E’ istituito un comitato tecnico che esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, sugli esiti dell’istruttoria e della valutazione del Settore, costituito da:

* un funzionario o dirigente esperto in materia giuridica della Direzione Commercio e Artigianato

* un funzionario o dirigente del Settore competente in materia di Commercio della Direzione Commercio e Artigianato

* un funzionario o dirigente del Settore competente in materia di aree attrezzate per insediamenti produttivi della Direzione Industria individuati dai Direttori competenti.

La valutazione delle domande è effettuata dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Per ogni domanda ammissibile è definito l’ammontare del contributo sulla base delle spese ammissibili calcolate con le modalità di cui al successivo paragrafo V.

Alle domande viene attribuito un punteggio con le seguenti modalità:

in caso di insediamento in aree individuate come prioritarie dalle Province, con deliberazione della Giunta Provinciale, alle imprese richiedenti viene attribuito un punteggio calcolato come segue:

* 5 punti nei casi in cui la Provincia abbia individuato fino a 5 aree;

* 3 punti nei casi in cui la Provincia abbia individuato fino a 10 aree;

* 1 punto nei casi in cui la Provincia abbia individuato oltre 10 aree.

L’individuazione delle aree da parte delle Province e la relativa notifica del provvedimento alla Direzione Regionale competente in materia di artigianato, dovrà avvenire in tempo utile per l’attivazione dell’ istruttoria e comunque non oltre il 20/10/2003.

Alle imprese ammissibili viene attribuito inoltre un punto per ognuno dei seguenti requisiti:

* imprese artigiane ubicate nelle fasce fluviali A, B e C soggette a vincolo così come individuate dalle delibere dell’Autorità di Bacino del fiume PO (regolarmente certificata);

* imprese soggette ad ordinanze di sgombero totale a causa di eventi alluvionali (regolarmente certificata);

* insediamenti di imprese artigiane collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del PAI (regolarmente certificate);

* dichiarazione del richiedente di assumere dipendenti a intervento ultimato (l’impresa dovrà documentare l’avvenuta assunzione entro 6 mesi dalla fine lavori);

* nuove imprese costituite a partire dal 01/01 dell’anno di presentazione della domanda;

* procedure immobiliare di sfratto in corso (regolarmente certificata);

* impresa ubicata all’interno del PRG in area impropria con produzione rumorosa e problemi ambientali (regolarmente certificati dal Comune);

* interventi rilocalizzativi di completamento funzionale nelle aree per insediamenti produttivi già interessate dai contributi negli anni precedenti;

Le domande ammissibili sono ordinate in base al punteggio ottenuto, a parità di punteggio è preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione.

Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, la Giunta Regionale si riserva di ridurre il contributo in misura percentuale uguale per tutti i soggetti, e/o di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2004, ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse verranno utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

Nel corso della procedura di finanziamento l’impresa ammessa a contributo ha facoltà di sostituire a se medesima un’altra impresa che abbia i requisiti previsti dal Bando per la concessione del contributo, purché non vi siano imprese in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti del Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:

* 30% a concessione opere di urbanizzazione o concessione della unità produttiva;

* 30% al raggiungimento del 30% dell’investimento nel suo complesso;

* 30% a ultimazione dell’investimento;

* 10% a presentazione del consuntivo finale di spesa.

I beneficiari devono iniziare i lavori entro quattro mesi dalla data di concessione del finanziamento da parte della Regione e devono ottenere da parte del Comune la Concessione Edilizia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Programma degli interventi, pena la revoca del contributo, salvo richiesta di proroga motivata da ritardi nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni da parte di soggetti terzi, adeguatamente documentati.

I lavori dovranno concludersi entro 45 mesi dal rilascio della concessione edilizia.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nullaosta ed autorizzazioni, alla corretta manutenzione e regolare esercizio dell’opera finanziata secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni.

I beneficiari sono obbligati a non alienare, cedere o comunque distrarre le opere realizzate col contributo per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate, in presenza delle quali la Regione si riserva di concedere una deroga.

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente programma la Regione provvede alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione.

Per interventi non ultimati entro i termini stabiliti, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, la Regione eroga un contributo proporzionale agli investimenti realizzati.

V. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, sostenute a partire dal 1/1/2003 relative a:

* terreno;

* opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

* fabbricato (struttura, tamponamenti, opere di finizione, impianti tecnici e tecnologici);

Sono escluse le seguenti spese:

* spese per leasing immobiliare;

* spese per opere relative a varianti edilizie di lavori avviati in data antecedente il 01/01/2003, anche se fatturate successivamente a tale data

* spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori ;

* prestazioni professionali varie ( onorari, parcelle, spese notarili) ;

* spese di allacciamento alle opere di urbanizzazione ;

* spese relative a lavori in economia;

* spese relative a locali ad uso abitativo;

* interventi immobiliari esclusivamente legati alla rilocalizzazione di locali per attività accessorie (uffici, depositi, aree espositive);

* spese relative alla realizzazione di impianti tecnologici per gli uffici;

Con riferimento alla realizzazione dell’immobile :

* le spese avviate nel 2003 sono ammissibili anche nel caso in cui l’acquisto del terreno e le opere di urbanizzazione siano effettuati in periodo antecedente;

* la data di riferimento è quella dell’ effettivo inizio lavori che non deve essere anteriore alla data del 01/01/2003; il rilascio della Concessione edilizia può essere antecedente a tale data di un periodo non superiore ai 12 mesi ;

* nel caso in cui l’area di localizzazione abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche a valere su leggi Regionali, Nazionali o Comunitarie sono ammissibili le sole spese non interessate da tali agevolazioni;

Le spese per la realizzazione o ristrutturazione degli immobili saranno riconosciute ammissibili:

al 100% se relative a locali adibiti all’attività artigiana di produzione e/o di prestazione di servizi;

al 50% se relative a locali adibiti a magazzini o depositi;

al 50% se relative a locali accessori (servizi, mense, spogliatoi);

al 25% se relative a locali adibiti ad uso espositivo o commerciale.

Per il calcolo delle spese ammissibili saranno utilizzati i costi medi ricavati dall’insieme dei progetti presentati.

VI. Modalità di presentazione della domanda:

I soggetti interessati possono presentare la domanda, corredata della documentazione obbligatoria, a partire dal 15°giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte ed entro il 20/10/2003.

Le domande, compilate utilizzando il modulo approvato dalla Direzione competente e indirizzate a: Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato, Via XX Settembre 88 - 10122 TORINO, devono essere spedite con raccomandata AR, nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici Regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale.

Le domande presentate oltre i termini prescritti non saranno prese in considerazione.

Le domande devono essere prodotte in originale, in regola con la normativa sul bollo e corredate, pena la decadenza, dalla documentazione specificata in calce al modulo di richiesta di contributo.

Nel caso di presentazione da parte di forma associativa di imprese sono richiesti anche l’atto costitutivo e lo statuto.

Sul modulo di domanda è indicata dettagliatamente la documentazione di spesa da produrre alla Regione a stato di avanzamento lavori e a conclusione dell’intervento.

La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori e di verifica.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

VII. Monitoraggio e valutazione

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dall’art. 3bis della L.R. 21/97 e s.m.i., i beneficiari sono tenuti a fornire al Settore regionale competente i dati necessari, secondo le scadenze che verranno indicate e sulla base di apposita modulistica, che verrà distribuita unitamente ai moduli di domanda o inviata successivamente alle imprese.

Appendice 1

ELENCO ATTIVITA’ ESCLUSE

Sono escluse dai benefici di cui al presente Programma degli interventi le imprese che operano nei seguenti settori di attività:

A) Agricoltura (Sezione A della Classificazione ISTAT ‘91)

B) Pesca (Sezione B della Classificazione ISTAT ‘91)

C) Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sezione DA della Classificazione ISTAT ‘91) ad eccezione dei seguenti codici:

15.52 - Fabbricazione di gelati

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie"

15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 - Lavorazione del tè e del caffé

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.96 - Fabbricazione di birra

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche

D) Trasporti (Sezione I della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60, 61, 62)

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

Questa classe comprende:

- coltivazioni agricole in combinazione con l’allevamento di animali con un tasso di specializzazione, per ciascuna attività, compreso tra 1/3 e 2/3

01.4

Attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari

01.5

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

Questa classe comprende:

- la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento

- la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attività di caccia o cattura

- il ripopolamento e allevamento della selvaggina

- le attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi

- la cattura di mammiferi marini, quali trichechi e foche (escluse balene).

Questa classe non comprende:

- la produzione di pellicce, di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25

- la cattura di balene cfr. 05.01

- la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.

02

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

02.0

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

05.03

Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura

I

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

60.1

Trasporti ferroviari

60.2

Altri trasporti terrestri

60.3

Trasporti mediante condotte

61

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA

61.1

Trasporti marittimi e costieri

61.2

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

Questa classe comprende:

- il trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi porti e moli interni

62

TRASPORTI AEREI

62.1

Trasporti aerei di linea

Questa classe comprende:

- il trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari.

Questa classe non comprende:

- i voli charter regolari cfr. 62.2

62.2

Trasporti aerei non di linea

Questa classe comprende:

- i trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci

- i voli charter regolari

- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore

62.3

Trasporti spaziali

Questa classe comprende:

- il lancio di satelliti e veicoli spaziali

- i trasporti spaziali.