Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 386-119824 del 24.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 386-119824 del 24.5.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Sestriere, con sede legale in Sestriere via Europa n. 1, la concessione alla derivazione d’acqua dal Torrente Chisonetto nel territorio del Comune di Sestiere, già assentita con D.M. n. 2773 del 17.5.1937, rispettivamente in misura di mod. max 0,20 ad uso idropotabile;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 14.1.2003 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione e cioè fino al 30.6.1963, e per ulteriori anni 30 successivi e continui decorrenti dal 30.6.1963, e per ulteriori anni 30 successivi e continui decorrenti dal 30.6.1993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.10.2002:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) includere alle opere di presa una scala di risalita per l’ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti;

b) lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso della derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) pari a 7 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di DMV da rilasciare citato al punto b) del presente articolo;

(omissis)