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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 381-133349 del 27.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 381-133349 del 27.5.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. S.p.A. con sede legale in Ivrea via Camillo Olivetti n. 8, la concessione alla derivazione d’acqua dal Torrente Sangone e dal Torrente Sangonetto nel territorio del Comune di Coazze, già assentita con D.M. n. 9304 del 31.10.1919, rispettivamente in misura di mod. max 5.,00 e mod. medi 4.000 e mod. max 3.30 e mod. medi 1.30 per produrre sul salto di metri 47.71, con la portata media complessiva di mod. 5.30 la potenza nominale media di kW 247.93;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 18.6.2003 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione e cioè fino al 31.12.2011, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 rispettivamente a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano del Torrente Sangone e degli Enti rivieraschi (Provincia di Torino e Comune di Coazze);

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.6.2002:

(omissis)

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

(omissis)

Qualora nel corso della stagione invernale, come richiesto nel corso della istruttoria di rinnovo da parte del competente Servizio Viabilità di questa Provincia, dovessero verificarsi perdite di acqua dal canale derivatore sulla sottostante strada provinciale, il Concessionario è tenuto, previa semplice richiesta del Servizio Viabilità, a sospendere immediatamente la derivazione, fino a quando non avrà provveduto a riparare le perdite medesime.

A carico della Società concessionaria sarà inoltre l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi ad entrambe le opere di presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 10 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle delle bocche di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalle derivazioni in questione, le seguenti portate istantanee minime (D.M.V.):

Torrente Sangone: dal 1.1.2000 al 31.12.2004, 95 l/s;

dal 1.1.2005, 190 l/s;

Torrente Sangonetto: dal 1.1.2000 al 31.12.2004, 50 l/s;

dal 1.1.2005, 85 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta le portate istantanee disponibili nei singoli corsi d’acqua risultino uguali o inferiori ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre la Società concessionaria deve:

a) per quanto concerne la derivazione dal Torrente Sangone, rilasciare il DMV attraverso la paratoia sghiaiatrice, che dovrà essere dotata a tale scopo di apposito dispositivo di fine corsa verso il basso; la luce della paratoia sghiaiatrice rappresenta negli elaborati progettuali di cui all’art. 3 del presente disciplinare dovrà essere pari a 10 cm fino al 31.12.2004 e pari a 16 cm a decorrere dal 1.1.2005;

b) per quanto concerne la derivazione dal Torrente Sangonetto, includere all’opera di presa una scala di risalita per l’ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 3 ed attraverso la quale lasciare defluire liberamente il DMV sopra definito;

c) predisporre in corrispondenza dei punti di rilascio del D.M.V. da entrambe le opere di presa, aste idrometriche tarate sulle quali siano ben evidenziati i valori di rilascio prescritti;

d) predisporre a valle dei singoli sfioratori aste idrometriche tarate sulle quali siano ben evidenziati i valori di portata massima derivabili da ciascuna opera di presa.

e) avvisare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino almeno 15 giorni prima dell’inizio del lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica.

f) provvedere, su richiesta del Servizio Viabilità, alla chiusura del canale derivatore senza oneri a carico della Amministrazione Provinciale, qualora il medesimo Servizio necessiti di tale intervento nel corso degli eventuali operazioni di sistemazione della parete rocciosa che si trova sia a monte che a valle del canale derivatore stesso.

g) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti ai regimi idraulici dei corsi d’acqua.

(omissis)