Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Cuneo
Deliberazione G.P. n. 422 del 18 giugno 2003. Progetto di di nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di Bellino (CN) alimentato con le acque del torrente Varaita e del Rio Camoscere. Proponente: Etea S.r.l., Via S. Giuliano 6, Savigliano (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.
(omissis)
Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di Bellino (CN) alimentato con le acque del torrente Varaita e del Rio Camoscere, presentato da parte della Società Etea Energia S.r.l., con sede legale in Savigliano, Via S. Giuliano 6, alle seguenti condizioni:
a) Il nuovo punto di scarico del depuratore di Celle dovrà collocarsi a valle dello scarico della centrale in progetto.
b) Per quanto concerne gli interventi previsti dal proponente inerenti la risistemazione della rete fognaria e del depuratore comunale, compresa la manutenzione dello stesso, debbono essere prodotti allUfficio VIA della Provincia i relativi accordi scritti, il rispetto dei quali da parte del proponente costituisce condizione di validità del giudizio di compatibilità ambientale;
c) Deve essere realizzato il piano di monitoraggio annuale della qualità biologica e chimica delle acque per tutta la durata della derivazione, una volta prima e poi almeno annualmente successivamente alla realizzazione dellopera, in 3 punti (2 punti a monte delle opere di presa rispettivamente sul R.Camoscere e sul Varaita, ed uno posto fra la confluenza e lo scarico della centralina). Per i parametri chimico-fisici da ricercare si prendano a riferimento i macrodescrittori di base indicati nellall. 1 tab. 4 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. Dovranno essere comunque determinati lI.B.E. (Indice Biotico Esteso) e la % di saturazione dellOssigeno Disciolto.
Quale misura cautelativa rispetto al possibile incremento dellinquinamento nel tratto sotteso alla derivazione, la portata lasciata in alveo nel tratto sotteso deve non solo assicurare il DMV come calcolato, ma in ogni momento comunque anche garantire nel tratto del T.Varaita immediatamente a monte del rilascio in alveo della centralina idroelettrica in progetto quanto segue: un valore di saturazione dellOssigeno Disciolto pari ad almeno il 75% ed un valore dellIndice Biotico Esteso (I.B.E.) pari ad almeno 9 per tutto lanno. Il proponente dovrà effettuare gli autocontrolli sopra indicati comunque nel periodo 15 luglio - 15 agosto di ogni anno ed anche in tutti gli altri periodi di magra nei quali si potrebbe determinare una eccessiva concentrazione di inquinanti; qualora i valori riscontrati per i 2 parametri citati dovessero essere inferiori ai limiti sopra riportati, il proponente deve tempestivamente adeguare il rilascio in alveo presso lopera di presa in misura tale da garantire il rispetto dei 2 parametri di qualità sopra stabiliti per tutto il tempo necessario, senza escludere lipotesi del fermo degli impianti. I risultati degli autocontrolli e delle eventuali misure di incremento dei rilasci in alveo devono essere tempestivamente comunicati allUfficio VIA e al Settore Risorse Idriche della Provincia e allA.R.P.A. Dipartimento di Cuneo, Settore VIA, via Massimo DAzeglio 4, 12100 Cuneo. Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare;
d) Deve essere realizzato il monitoraggio delle portate nel rispetto di quanto indicato a pag. 16 della Relaz. Idrologica e di Verifica Idraulica, con relativa trasmissione dei dati di output allARPA, Dipartimento di Cuneo, Settore VIA, via Massimo DAzeglio 4, 12100 Cuneo. Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare;
e) Tenendo conto della particolare sensibilità ambientale dellarea oggetto di intervento, si richiami, sia nella Determina di concessione idraulica sia nello schema di disciplinare, lobbligo per il proponente di fare salvo quanto disposto dallart.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 e s.m.i. in tema di mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corsi dacqua.
2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 22.10.2002 e del 27.5.2003, conservati agli atti dellEnte e cioè:
(omissis)
3. di dare atto altresì del parere igienico sanitario favorevole della A.S.L. 17 di Saluzzo, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;
4. di dare parimenti atto dellassenso alla realizzazione del progetto da parte della Comunità Montana Valle Varaita, soggetto territorialmente interessato ex art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;
5. di recepire i pareri formulati dalla Regione Piemonte -Settore Beni Ambientali- con nota pervenuta in data 03.06.2003 prot.n. 29327, ai sensi del D.lgs. 490/1999 (Allegato 4) e dal Corpo Forestale dello Stato, con nota fax pervenuta in data 11.6.2003, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. (Allegato 3);
6. di rinviare la formalizzazione degli atti di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e del R.D. 1775/1933 e s.m.i. a successive, separate determinazioni del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;
7. di rinviare parimenti la formalizzazione degli atti di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i e del D. Lgs. 490/1999 ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Bellino e della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, rispettivamente, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;
8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per lacquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e lesercizio dellopera ed in particolare la concessione demaniale per loccupazione dellalveo e per lestrazione di materiali litoidi ai sensi della D.G.R. 14.1.2002 n. 44-5084;
9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dellinizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dellart. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data dellautorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
10. di stabilire che al fine dellespletamento delle funzioni di controllo previste dallart. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori e dovrà trasmettere gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio (previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibile con il S.I.R.A.) al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dellA.R.P.A. Piemonte, Via M. DAzeglio 4, 12100 Cuneo;
11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dellanno in corso;
13. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui allart. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;
14. di dichiarare il presente provvedimento, per lurgenza, immediatamente
eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
(omissis)
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso lUfficio di Deposito di questa Provincia e presso lUfficio di Deposito della Regione Piemonte.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dellatto.
Allegati
(omissis)