Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Rima San Giuseppe (Vercelli)
Statuto comunale (approvato con deliberazione consiglio comunale n. 29 del 21 novembre 2001)
INDICE GENERALE
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
Titolo I° - Elementi costitutivi
Capo I - Generalità
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo pretorio
Art. 6 Stemma e gonfalone
Art. 7 Rappresentanza legale in giudizio
Art. 8 Consiglio Comunale dei ragazzi
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I° - Ordinamento istituzionale
Capo I - Gli organi elettivi
Art. 9 Organi
Art. 10 Consiglio Comunale
Art. 11 Elezione dei consiglieri
Art. 12 Competenze ed attribuzioni
Art. 13 Esercizio della potestà regolamentare
Art. 14 Sessioni e convocazioni
Art. 15 Linee programmatiche di mandato
Art. 16 Commissioni
Art. 17 Consiglieri
Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 19 Gruppi consiliari
Art. 20 Pubblicità delle sedute
Art. 21 Giunta comunale
Art. 22 Nomina
Art. 23 Composizione
Art. 24 Assessori esterni
Art. 25 Funzionamento della giunta
Art. 26 Attribuzioni
Art. 27 Provvedimenti degli organi collegiali e monocratici
Art. 28 Sindaco: funzioni e poteri
Art. 29 Attribuzioni di amministrazione
Art. 30 Attribuzioni di vigilanza
Art. 31 Attribuzioni di organizzazione
Art. 32 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del
Sindaco
Art. 33 Vicesindaco
Art. 34 Mozione di sfiducia
Capo II° - Segretario comunale
Art. 35 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 36 Direttore generale
Art. 37 Segretario comunale
Art. 38 Pareri
Capo III° - Uffici
Art. 39 Principi strutturali ed organizzativi
Art. 40 Struttura
Art. 41 Personale
Art. 42 Organizzazione dei servizi e degli uffici: determinazioni
Art. 43 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 44 Rapporti ed incarichi a tempo determinato
Art. 45 Ufficio di direzione
Capo IV° - Servizi pubblici comunali
Art. 46 Servizi comunali
Art. 47 Gestione in economia
Art. 48 Attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e ricettive
Art. 49 Concessione a terzi
Art. 50 Aziende speciali
Art. 51 Istituzioni
Art. 52 Società per azioni
Art. 53 Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Art. 54 Rapporti con la comunità montana
Capo V° - Controllo interno
Art. 55 Principi generali
Art. 56 Revisore dei conti
Art. 57 Controllo di gestione
Art. 58 Finanza e contabilità
Art. 59 Ordinamento tributario
Art. 60 Bilancio e rendiconto di gestione
Art. 61 Disciplina dei contratti
PARTE TERZA
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I° - Organizzazione territoriale e forme associative
Capo I° - Organizzazione territoriale
Art. 62 Organizzazione sovracomunale
Capo II° - Forme collaborative
Art. 63 Principio di cooperazione
Art. 64 Convenzioni
Art. 65 Consorzi
Art. 66 Accordi di programma
Art. 67 Unione dei comuni
Titolo II° - Partecipazione popolare
Capo I° - Generalità
Art. 68 Partecipazione
Capo II° - Iniziativa politica e amministrativa
Art. 69 Intervento nel procedimento amministrativo
Art. 70 Istanze
Art. 71 Petizioni
Art. 72 Proposte
Capo III° - Associazionismo e partecipazione
Art. 73 Principi generali
Art. 74 Associazioni
Art. 75 Riconoscimento associazione Pro Loco
Art. 76 Organismi di partecipazione
Art. 77 Incentivazione
Art. 78 Partecipazione alle commissioni
Capo IV° - Referendum - Diritti di accesso
Art. 79 Referendum
Art. 80 Effetti del referendum
Art. 81 Diritti di accesso
Art. 82 Diritto di informazione
Art. 83 Volontariato
Art. 84 Tutela delle associazioni delle categorie protette
Titolo III° - Disposizioni finali e transitorie
Capo I° - Generalità
Art. 85 Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto
Art. 86 Adozione dei regolamenti
Art. 87 Entrata in vigore
Art. 88 Disposizioni finali
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
CAPO I
GENERALITA
Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Rima San Giuseppe è un Ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e le norme di cui al presente Statuto che costituisce atto regolamentare generale e del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
3. E ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.
4. Si riconosce in un sistema statuale di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli Enti locali.
5. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
6. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali.
7. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
FINALITA
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allamministrazione.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
4. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
5. Opera al fine di conseguire il pieno svluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i cittadini allorganizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
6. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
7. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
8. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.
Art. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Comunità Montana, con la Provincia di Vercelli e con la Regione Piemonte.
Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Alagna, Mollia, Boccioleto, Rimasco, Carcoforo, Macugnaga, Riva Valdobbia ed ha una superficie di chilometri quadrati 36.
2. La circoscrizione del Comune è costituita da tutte le frazioni ed agglomerati esistenti allinterno del territorio comunale e storicamente riconosciuti dalla comunità.
3. Il Capoluogo del Comune è in Località Casa Antonietti, ove si trova il palazzo Civico, inteso quale sede comunale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione della Sede comunale, e delle frazioni è disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6. Allinterno del territorio del Comune di Rima San Giuseppe . non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura laffissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune ha, come segno distintivo utilizzato ab antiquo, lo stemma civico raffigurante una greca argentata con due ramoscelli di lauro e quercia intrecciati con effige di Monte Tagliaferro con cascata di acqua, il tutto su sfondo azzurro.
2 Lo stemma è prodotto sul gonfalone del Comune.
3 .Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami e caricato dello stemma del Comune con liscrizione centrata Comune di Rima San Giuseppe.
5. La giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art.7
RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO
1. Un dirigente incaricato dal Sindaco, rappresenta lEnte in giudizio, anche ai fini dellart. 183 del C.p.c. nonché nei procedimenti contenziosi amministrativi.
2. Il Dirigente di cui al comma 1, acquisito il parere della struttura organizzativa interessata, e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, adotta i provvedimenti di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio, a conciliare o transigere la vertenza o a rinunciare agli atti.
3. Il Dirigente di cui al comma 2, adotta, altresì, nel rispetto dei suddetti indirizzi, i provvedimenti di incarico di patrocinio a difensori abilitati.
Art. 8
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate con apposito regolamento.
PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
GLI ORGANI ELETTIVI
Art. 9
ORGANI
1. Sono organi del Comune: il Consiglio , la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
Art. 10
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 11
ELEZIONE DEI CONSIGLIERI
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei consiglieri assegnati al Comune nonché ad eventuali surroghe.
3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 12
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dellEnte e delle aziende speciali, regolamenti salva lipotesi di cui allart. 48 comma 3° del Dlgs. n. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri funzionari;
l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
E concessa al Consiglio Comunale la possibilità di incidere maggiormente nel governo locale attraverso la coprogettazione delle linee programmatiche e lattivazione di un controllo partecipato in sede preventiva , in itinere e a consuntivo.
Gli strumenti di programmazione e controllo sono:
PIANIFICAZIONE: linee programmatiche da predisporre dal Sindaco sentita la Giunta entro 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento.Da definire ed adeguare da parte del Consiglio; da approvare da parte del Consiglio.
PROGRAMMAZIONE: bilancio annuale e pluriennale da predisporre da parte della Giunta unitamente alla relazione previsionale e programmatica da deliberare entro il 31 dicembre per lanno successivo.
BUDGETING: piano esecutivo di gestione da definire da parte dellorgano esecutivo prima dellinizio dellesercizio.
CONTROLLO: verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche e stato di attuazione di programmi e progetti.
RENDICONTO DELLA GESTIONE: da predisporre da parte della Giunta unitamente alla relazione e da sottoporre unitamente alla relazione dei revisori al Consiglio almeno 20 giorni prima della data stabilita per lesame; da approvare da parte del Consiglio entro il 30 giugno.
Rendiconto di mandato (o Conto patrimoniale di fine mandato) : da predisporre da parte dellorgano esecutivo e da sottoporre al Consiglio e ai cittadini (per maggiore chiarezza v. art. 14).
Art. 13
ESERCIZIO DELLA POTESTA REGOLAMENTARE
1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento per lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.
3. I Regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati allAlbo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
Art. 14
SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui sono iscritte le proposte di deliberazione
inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune;la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con gli altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allAlbo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
Art. 15
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio Comunale provvede in sessione straordinaria a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adempimenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche secondo le esigenze e le problematiche eventualmente emergenti in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 16
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale dovrà valutare lopportunità dellistituzione di tali Commissioni, che possono essere istituite anche di volta in volta e svolgono un controllo tecnico sullesecuzione delle decisioni.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 17
CONSIGLIERI
1. I consiglieri comunali rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, secondo lordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellarticolo 141, comma 1, lett. b) n. 3 del Dlgs. n. 267/2000.
4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo, ai sensi dellart. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 18
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo , di cui al successivo art. 18 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. In osservanza del principio del giusto procedimento, lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge.
6. Per giusto procedimento si intende ai sensi del presente statuto quello in forza del quale lemanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dei pareri di cui allart. 49 del Dlgs. n. 267/2000 e della successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.
7. A ciascun consigliere comunale il Sindaco può attribuire lincarico di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire o eventualmente proporre al Consiglio comunale atti di sua competenza. Lattribuzione del suddetto incarico deve essere comunicato al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge nonché pubblicato allAlbo Pretorio.
Art. 19
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal Regolamento dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 20
PUBBLICITA DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
Art. 21
GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali adottate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 22
NOMINA
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dallincarico con comunicazione diretta al Sindaco.
3. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al consiglio nella prima seduta utile.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituiti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole restano in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 23
COMPOSIZIONE
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori fino a quattro; uno di essi è investito della carica di Vicesindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o lAssessore più anziano detà.
Art. 24
ASSESSORI ESTERNI
1. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La presenza degli Assessori di cui al comma 1. non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.
3. Il Consiglio Comunale procede allaccertamento delle condizioni di eleggibilità degli Assessori esterni prima della elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Tali Assessori sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
Art. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno anche su richiesta dei singoli Assessori. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
2. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non sono presenti almeno tre componenti e non sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impeno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate per materie, la responsabilità politico- amministrativa, di indirizzo, di controllo e la sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco limitatamente alle materie che le leggi, lo Statuto o il regolamento riservano alla sua competenza.Il conferimento delle suddette deleghe deve essere comunicato al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge nonché pubblicato allAlbo Pretorio.
Art. 26
ATTRIBUZIONI
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellesercizio delle funzioni di governo, anche per lattuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
4. In particolare, la Giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi ed i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 27
PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E MONOCRATICI
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che le leggi o lo Statuto non prevedano espressamente maggioranze speciali.
2. Tutte le deliberazioni sono, di regola, assunte con votazione palese. Le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta, sono da assumere a scrutinio segreto.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti sulle persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta privata.
Ogni componente del Consiglio e della Giunta ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo: in tal caso inviterà espressamente il Segretario comunale a riportare a verbale la sua posizione.
4. Il Consigliere o Assessore che per motivi personali,di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dalladunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa richiedendo che sia fatto constare a verbale,
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute ove si trovi in una situazione di incompatibilità.
In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
5. Il Segretario Comunale in forza delle modalità e dei termini stabiliti dal Regolamento cura listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 28
SINDACO: FUNZIONI E POTERI
1. Il Sindaco è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune. E eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto. Il Sindaco nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale presta giuramento secondo la seguente formula Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato. di adempiere ai doveri del mio ufficio nellinteresse dellAmministrazione per il pubblico bene.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal ViceSindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per lesercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco è il legale rappresentante dellente; lesercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dallinsediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dellart. 136 del Dlgs. n. 267/2000.
8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale.
9. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, il Segretario comunale dellEnte. Il Sindaco ha la facoltà di nominare un direttore generale in convenzione con altri Comuni. Qualora non risultino stipulate convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
Art. 29
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dellAmministrazione del Comune:
a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa lordine del giorno e ne determina giorno e ora delladunanza;
b)dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonchè lattività della Giunta e dei singoli assessori;
c) nomina il Vice Sindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dallesercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
d) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8 del Dlgs. n. 267/2000;
e) esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
h) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui allart. 50 commi 5 e 6 del Dlgs. n. 267/2000;
l) nomina il Segretario comunale scegliendolo nellapposito Albo;
m) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
p) adotta i decreti, atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge, esecutivi dal momento della loro adozione. I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari a conferma dellavvenuta registrazione dellimpegno di spesa, entro tre giorni dalla trasmissione; la mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende lefficacia dellatto, a meno che il Sindaco non ne disponga comunque lesecuzione. I decreti del Sindaco sono pubblicati allAlbo Pretorio per dieci giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso lUfficio di Segreteria.
2. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.
Art. 30
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Al Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di Ufficiale di Governo.
Art. 31
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
e) Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 32
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio e, nel caso di dimissioni, alla nomina di un commissario ai sensi di legge.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Limpedimento permanente del Sindaco, che non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei allamministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
4. La procedura viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano detà; entro trenta giorni dalla nomina, la commissione relaziona al Consiglio comunale sulle ragioni dellimpedimento. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla sua presentazione, si pronuncia sulla relazione in seduta segreta.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della rispettiva giunta.
Art. 33
VICESINDACO
1. Il Vicesindaco, designato dal Sindaco, è lAssessore che esercita tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Art.34
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comportano le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi della normativa vigente.
CAPO II
Segretario comunale
Art. 35
Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lAmministrazione allesterno, lutilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e servizi.
2. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellEnte. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dellEnte:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la determinazione a contrarre e la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, ordinanze di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico dellambiente;
f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Le funzioni di cui al comma 3 che precede possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale.
5. Il responsabile degli uffici e dei servizi ed il Segretario comunale nel caso di cui al comma 4 del presente articolo sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dellEnte, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
6. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe allinterno dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dellEnte.
8. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dellincarico, il trattamento economico, il riconoscimento dellindennità ad personam allincaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
9. Ai sensi art. 41 del Dlgs. 3 febbraio 1993 n. 29 il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dellart. 36 del decreto legislativo stesso.
10. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
11. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.
Art. 36
Direttore Generale
1. Il Sindaco può procedere, ai sensi art. 27 del presente Statuto, alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione con altri Comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e secondo la procedura stabilita nella convenzione.
3. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, previo parere della Giunta comunale.
4. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed afficienza.
5. Il Direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6. Per lesercizio delle sue funzioni, il Direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 37
Il Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dallAgenzia autonoma per la gestione dellAlbo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto allAlbo di cui allart. 98 del Dlgs. n. 267/2000.
2. La legge ed i regolamenti disciplinano lintera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nellart. 99 del Dlgs. n. 267/2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri dufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dellattività degli uffici e dei responsabili, curando lattuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.
7. Il Segretario Comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali lente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell interesse dellente;
c) presiede le commissioni di gara e di concorso;
d) liquida al personale compensi ed indennità ove essi siano predeterminati per legge o per regolamento;
e) verifica la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni.
8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per lattuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dellEnte.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dallart. 108 del Dlgs. n. 267/2000. contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo lordinamento dellEnte e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
11. E data facoltà al Segretario comunale nellambito delle proprie funzioni di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dallesterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
12. Esercita, a seguito di segnalazione scritta del Sindaco, il potere sostitutivo per accertata inefficienza dei responsabili di servizio. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con losservanza delle norme regolamentari.
13. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellUfficio del Segretario comunale.
Art. 38
I pareri
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. In caso di impedimento dei responsabili dei servizi , i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.
CAPO III
UFFICI
Art. 39
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. LAmministrazione del Comune si attua mediante unattività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e programmi.
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascuno elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito della autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Regolamento potrà individuare forme e modalità organizzative e gestionali della struttura interna.
Art. 40
STRUTTURA
1. Lorganizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dellEnte secondo le norme del Regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad elevata professionalità.
Art. 41
PERSONALE
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellEnte che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni e modalità organizzative della Commissione di disciplina;
e) trattamento economico sul personale.
Art. 42
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI: DETERMINAZIONI
1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Nellattuazione di tali criteri e principi i responsabili di servizi e di uffici, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano limparzialità ed il buon andamento dellamministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono limpiego delle risorse con criteri di mobilità interna e di intercambiabilità di funzioni.
2. Lordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi definiti dalla Giunta.
3. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze determinate dai programmi dellamministrazione ed emergenti dalle verifiche relative alla distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna unità organizzativa sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione nellambito dei contingenti complessivi dei vari profili e qualifiche previsti dalla pianta organica. Le variazioni dellorganigramma nonché lassegnazione del personale sono disposte, in relazione alle qualifiche ed ai profili professionali rivestiti, dalla Giunta sentito lufficio di Direzione.
4. Lattività della struttura organizzativa del Comune deve dare attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. Agli organi di direzione amministrativa spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
5. Lorganizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali; persegue il costante miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. LAmministrazione cura laccrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti allevoluzione delle tecniche di gestione e dellordinamento giuridico. Il Sindaco esercita direttamente e/o attraverso suoi delegati funzioni di raccordo tra gli organi di governo e gli organi di gestione al fine dellattuazione degli obiettivi del Comune.
6. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali nellambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti. Per le scelte fondamentali che attengono allorganizzazione operativa lEnte promuove consultazioni con le rappresentanze sindacali.
7. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nellesercizio delle proprie funzioni. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dal grado della loro autonomia decisionale ed operativa corrispondente alla declaratoria di qualifica.
8. La struttura organizzativa del Comune si articola in unità organizzative denominate servizi articolate, a loro volta, in unità organizzative denominate uffici ed unità operative. Alle unità organizzative sono preposti i rispettivi responsabili.
9. Il responsabile dellunità organizzativa si identifica con il dipendente di più alta qualifica, pur se lo stesso non possa, ai fini contrattuali, essere classificato nè tra i funzionari nè tra i dirigenti.
10. Gli atti provvedimentali di competenza dei responsabili di servizio assumono la denominazione di determinazioni.
La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo, la stessa deve essere, pertanto, costituita da una parte recante la motivazione e da una parte recante il dispositivo chiaramente formulato anche con riferimento agli eventuali aspetti contabili e finanziari. Le determinazioni sono, a cura del competente servizio, numerate progressivamente in ordine cronologico di adozione e conservate in originale agli atti del servizio stesso. Copia di ogni determinazione viene trasmessa, contestualmente alla sua adozione, al Segretario comunale, al Sindaco e, qualora ne ricorra il caso, al Servizio bilancio ed affari finanziari per gli adempimenti di competenza.
Le determinazioni dispiegano la loro efficacia dalla data di adozione.
Art. 43
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del CCNL vigente e del Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa ladozione di atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno. A tal fine la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le risorse finanziarie e, in modo analitico, nellambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare listruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni loro assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti, e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dellattività dei responsabili degli uffici e dei servizi sono affidate al Direttore generale o al Segretario comunale, nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al Sgretario comunale.
Art. 44
Rapporti ed incarichi a tempo determinato.
1. Possono essere stipulati i contratti previsti dallart. 110 del Dlgs. n. 267/2000.
2. Tali contratti sono stipulati a tempo determinato dal Sindaco e dal Responsabile per un periodo di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.
3. Qualora lAmministrazione si avvalga di tale facoltà, le funzioni indicate dal precedente art. 41 possono essere attribuite al contraente, tutte o in parte, con lapposito contratto.
Art. 45
Ufficio di direzione.
1. LUfficio di direzione è presieduto dal Segretario comunale ed è costituito dai responsabili di servizio. LUfficio di direzione coordina lattuazione degli obiettivi dellEnte, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dellorganizzazione del lavoro. Propone programmi di aggiornamento per il personale dipendente nel perseguimento di un sempre migliore impiego della professionalità per lefficacia e lefficienza dei servizi e degli uffici. LUfficio di direzione definisce le linee dindirizzo per lattuazione della gestione organizzativa del personale e trasmette al Sindaco osservazioni e proposte in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria dellEnte. Di norma delle sedute viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.
CAPO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 46
SERVIZI COMUNALI
1. Il Comune provvede allimpianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti previa opportuna valutazione comparativa delle alternative, ispirando la propria azione a criteri di efficenza, efficacia, convenienza ed economicità.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Art. 47
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite Regolamento, le finalità e le modalità di svolgimento, di fruizione dei cittadini e la loro partecipazione economica.
Art. 48
ATTIVITA COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
E RICETTIVE
1. Il Comune ha, tra i propri fini statutari, anche la titolarità di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, di attività ricettive.
3. Il Comune può esercitare tramite preposti alla gestione - persone fisiche o associazioni volontarie - e con possibilità di addivenire alla stipulazione di affitti di azienda.
ART.49
LA CONCESSIONE A TERZI
1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal dirigente in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento dei contratti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per lEnte.
Art. 50
LE AZIENDE SPECIALI
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di Aziende Speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le Aziende Speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dellAzienda il Consiglio dAmministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. II Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. La nomina non può avvenire nei confronti di coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei Conti, dei dipendenti del Comune o di altre Aziende Speciali comunali.
5. Il Sindaco procede alla sostituzione del Presidente o di componenti il Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o da lui revocati.
6. Lordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati, nellambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno lobbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
Art. 51
LE ISTITUZIONI
1. Per lesercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 48.
4. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dellorgano, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.
5. Lordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonchè dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce lattività dellIstituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
7. Il Regolamento di cui al comma 5, determina, altresì la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
9. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo dellIstituzione.
10. Il Revisore dei conti dellEnte locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 52
LE SOCIETA PER AZIONI
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1. la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante lattribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonchè, ove queste vi abbiano interesse, alle Provincie e alle Regioni. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nellatto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio dAmministrazione, nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dellarticolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.
5. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare, per raggiungere finalità di rilievo a favore della popolazione amministrata, a società di capitale anche non avente prevalente capitale pubblico locale, tranne nel caso in cui si tratti di società costituita per gestire un servizio pubblico.
6. La Società per azioni o la società a responsabilità limitata sono costituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
7. La disciplina della società per azioni è stabilita dallart. 2325 e seguenti del Codice civile.
8. La disciplina della società a responsabilità limitata è stabilita dallart. 2472 e seguenti del Codice Civile.
9. La disciplina delle società pubbliche partecipate degli Enti locali è contenuta, oltre che nel Codice Civile, anche in leggi speciali.
Art. 53
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative e più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Art. 54
RAPPORTI CON LA COMUNITA MONTANA
1. Se la natura e loggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano lesercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare laffidamento dovrà riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.
2. Laffidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione rese dai competenti Uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.
CAPO V
CONTROLLO INTERNO
Art. 55
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune è impegnato ad istituire ed attuare i controlli interni di cui allart. 147 del Dlgs. n. 267/2000. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui allart. 1 comma 2 del Dlgs. n. 286/1999.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per lambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.
Art. 56
REVISORE DEI CONTI
1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 57
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
Art.58
FINANZA E CONTABILITA
1. Nellambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. la gestione è rilevata mediante la contabilità finanziaria ed economica. dei beni di proprietà del Comune ed è tenuto costantemente aggiornato, un inventario.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina lordinamento contabile del Comune.
4. Nellambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese dufficio.
Art. 59
ORDINAMENTO TRIBUTARIO
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellanza.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 60
BILANCIO E RENDICONTO DI GESTIONE
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.
3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 61
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, allassunzione di mutui, alle locazioni ed alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del comune deve prevedere per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate ed informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIAL E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 62
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 63
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. Lattività dellEnte diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 64
CONVENZIONI
1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 65
CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente listituzione di Azienda Speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nellarticolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume caratteristiche polifunzionali quando si intendano gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, lassemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. LAssemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
8. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
Art. 66
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli inerventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 34 comma 4 del Dlgs. n. 267/2000.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Art. 67
UNIONE DEI COMUNI
1. Il Comune può costituire, con uno o più Comuni contermini, una Unione di Comuni per lesercizio congiunto di una pluralità di funzioni.
2. Latto costitutivo e lo statuto dellUnione sono approvati dai Consigli dei Comuni interessati con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dellUnione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dallUnione e le relative risorse.
3. Lo statuto prevede il Presidente dellUnione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da assessori e consiglieri dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. LUnione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. AllUnione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
GENERALITA
Art. 68
PARTECIPAZIONE
1. Il Comune al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e limparzialità della propria attività, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allamministrazione dellEnte.
2. Per le stesse finalità, il Comune incentiva laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative.
3. Ai cittadini sono riconosciute forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione in riferimento a problemi specifici, al fine di acquisire il parere di soggetti economici, può dare corso a forme di consultazione.
CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 69
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Hanno facoltà di intervenire in un procedimento amministrativo i cittadini ed i soggetti portatori di interessi afferenti al procedimento stesso, fatta eccezione per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Gli interessi che formano oggetto di tutela possono essere rappresentati sia da soggetti singoli che da soggetti collettivi.
3. Gli interessati al procedimento amministrativo devono essere obbligatoriamente informati dellinizio dello stesso dal Responsabile del procedimento, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento individua i soggetti cui debbano essere inviate le diverse categorie di atti, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo attraverso pubblicazione allAlbo Pretorio o con altri mezzi, comunque, garantendo altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto possono presentare istanze, proposte, documenti e memorie scritte pertinenti alloggetto del procedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento.
7. Il Responsabile dellistruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi per iscritto sullaccoglimento o meno e rimettere allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale le sue conclusioni.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto.
9. Se la sollecitazione partecipativa non concerne lemanazione di un provvedimento, lAmministrazione deve comunque esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni.
10. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto altresì a visionare tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae allaccesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 70
ISTANZE
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere interrogazioni con le quali chiedere ragione su specifici aspetti dellattività amministrativa del Comune.
2. Listanza deve essere presentata, in forma scritta, allufficio protocollo del Comune, e deve indicare, nel caso di pluralità di firmatari, il nome del soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
3. Devono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere chiara lindicazione delloggetto della problematica sollevata.
4. La risposta allinterrogazione viene fornita entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di presentazione dellistanza al protocollo comunale.
5. Alla risposta provvede il Responsabile dellufficio o del servizio, e, in mancanza, il Segretario Comunale se oggetto della questione risulta rientrare nella gestione amministrativa ordinaria, diversamente in presenza della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato, provvede il Sindaco.
6. La risposta è resa nota per lettera al firmatario o al referente dei richiedenti.
Art. 71
PETIZIONI
1. Le petizioni sono dirette a sollecitare e ad adottare lintervento della Amministrazione comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto e devono contenere chiara la indicazione del petitum che deve essere di competenza comunale.
3. Le petizioni debbono essere sottoscritte, a pena di inammissibilità da non meno di cinquanta elettori residenti nel Comune le cui firme devono essere regolarmente autenticate nelle norme di legge, ed iscritte allordine del giorno del Consiglio Comunale entro quarantacinque giorni dalla data di protocollo. Le stesse devono indicare il nome del soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
4. Nel corso della trattazione delloggetto può essere sentito il rappresentante dei firmatari.
5. Tra lAmministrazione comunale e i sottoscrittori della petizione si potrà giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto delleventuale provvedimento per cui è stata promossa la petizione.
Art. 72
PROPOSTE
1. Liniziativa popolare per proporre ladozione di un provvedimento amministrativo di interesse generale o la revoca di provvedimenti precedenti, si esercita mediante la predisposizione di uno schema di deliberazione o, nel caso di regolamenti, di una proposta redatta per articoli.
2. La proposta deve essere presentata in forma scritta e sottoscritta da non meno di centoventicinque cittadini elettori, le cui firme devono essere regolarmente autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità e devono recare il nome del soggetto referente cui inviare la comunicazione.
3. La proposta deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza giuridica del Comune.
4. La proposta in relazione alloggetto della problematica sollevata, viene assegnata allufficio o al Servizio competente che provvede allistruttoria e da questo, corredata del parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario nonchè dellattestazione relativa alla copertura finanziaria, trasmessa, ad istruttoria compiuta, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della proposta al protocollo, al Segretario Comunale affinchè curi che venga iscritta allordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva.
5. Se la proposta ha per oggetto un provvedimento di competenza della Giunta Comunale, fermo restando la procedura di cui al comma 4., è necessario il preventivo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio Comunale.
6. In questultimo caso la proposta con il relativo parere del Consiglio Comunale dovrà essere iscritta allordine del giorno della Giunta Comunale nella sua prima seduta utile successiva.
7. Nel caso della trattazione delloggetto, lorgano competente deve sentire il referente di cui al comma 2.
8. Tra lAmministrazione Comunale ed il referente si potrà giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, per il quale è stata promossa liniziativa
CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 73
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 68, laccesso ai dati di cui è in possesso lAmministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 74
ASSOCIAZIONI
1. Ai fini di cui al precedente articolo, i Responsabili dei servizi registrano le associazioni che operano sul territorio.
2. Liscrizione allapposito registro si perfeziona su istanza degli interessati.
3. Le libere associazioni hanno facoltà di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi.
4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante .
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
Art.75
RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
1. Il Comune riconosce nella locale associazione turistica Pro-loco, il ruolo di strumento di base, per la tutela dei valori naturali, aritistici e culturali nonché di promozione dellattività turistico-ricettiva che si estrinseca essenzialmente in:
a) iniziative rivoltre a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico e culturale folcloristico ed ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) assistenza allinformazione turistica;
e) attività ricreative in genere.
2. La Pro Loco per lespletamento delle sue attività è esente da tasse comunali, plateatico, smaltimento rifiuti.
3. Il Comune può in base allimportanza delle iniziative intraprese verificare la possibilità di erogare un contributo di sostegno secondo quanto previsto dal regolamento di cui allart. 12 legge 241/90.
Art. 76
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini allamministrazione locale per garantire nel rispetto delle responsabilità istituzionali dellEnte, la rappresentazione degli interessi collettivi.
2. Gli organismi di partecipazione acquistano un valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che lAmministrazione vorrà loro sottoporre. I pareri degli organismi devono essere definiti per iscritto entro i termini fissati dal Regolamento.
Art. 77
INCENTIVAZIONE
1. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione allAmministrazione delle libere associazioni e degli organismi attraverso unattività di informazione da raggiungere mediante linvio, anche su richiesta di atti e documenti individuati dal regolamento riguardanti la materia del settore in cui operano. Individua, altresì, forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di strutture o mezzi per, le attività di istituto, le cui modalità duso sono regolate da convenzioni, i cui contenuti di massima sono individuati dal Regolamento.
Art. 78
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO IV
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art. 79
REFERENDUM
1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà esplicanti la loro efficacia sullazione amministrativa secondo le modalità fissate dallapposito Regolamento.
2. Non possono essere indetti Referendum in materia di:
a) tributi locali e tariffe;
b) attività amministrative vincolate a leggi statali o regionali;
c) argomenti che hanno già costituito oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
d) disposizioni in materia di personale ed ogni altro ambito in cui si ritenga che la disciplina referendaria possa nuocere al corretto funzionamento dellente.
3. Soggetti promotori del Referendum possono essere:
a) n. quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) Il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi e le condizioni di accoglimento del Referendum;
c) le modalità organizzative della consultazione;
d) la validità.
5. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e sono da intendersi anche propositivi ( consistenti nel potere di conferire agli elettori locali di approvare proposte di atti ) ed abrogativi: questi ultimi possono consentire labrogazione di atti e provvedimenti adottati dagli organi dellente locale.
Art. 80
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 81
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento comunale per il diritto di accesso.
2. Gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione in forza di disposizioni legislative o regolamenti sono sottratti al diritto di accesso.
3. Le categorie degli atti riservati e/o sottoposti a limiti di divulgazione sono contenute nel regolamento che detta altresì, norme organizzative per il rilascio di copie.
Art. 82
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, delle Aziende Speciali e Istituzioni sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Al fine di assicurare il massimo grado di conoscenza degli atti, lEnte deve avvalersi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei oltre che dei tradizionali sistemi della notificazione e della pubblicazione allAlbo Pretorio.
3. Linformazione deve essere completa, trasparente, inequivocabile e tempestiva.
Art. 83
VOLONTARIATO
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale , in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente e collaborare a progetti, studi, strategie e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
Art. 84
TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE
1. In applicazione della normativa nazionale (artt. 6.8 e 10 del D.Lgs. 267/2000) e regionale (art. 1 L.r. n. 37/2000) vigente che riconosce il particolare ruolo che lUnione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), lAssociazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), LAssociazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), LEnte Nazionale Sordomuti (ENS), LUnione Italiana Ciechi (UIC) in relazione alla rappresentanza delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, il Comune riconosce e valorizza le specifiche funzioni di rappresentanza e tutela svolte dalle suddette associazioni in relazione a ciascuna categoria.
2. A tal fine, ogni qual volta gli organi del Comune debbano affrontare argomenti rilevanti per i rispettivi ambiti di tutela delle suddette associazioni, dovrà essere dato avviso alle rappresentanze locali, comunali, provinciali o regionali, di tali associazioni, , le quali avranno facoltà di accesso agli atti relativi, ove non coperti da segreto ai sensi delle vigenti norme e nel rispetto della normativa sulla privacy, nonché di presentare osservazioni e proposte.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
GENERALITA
Art. 85
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui allarticolo 6 comma 4 del Dlgs. n. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
Art. 86
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 87
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso allAlbo per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1., al Ministero dellInterno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio dellEnte.
4. Il Segretario del Comune appone in calce alloriginale dello Statuto la dichiarazione dellentrata in vigore.
Art. 88
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.