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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

Codice  10.7
D.D. 30 giugno 2003, n. 600

Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 - S.S. 589 realizzazione della variante esterna di Osasco dal Km. 35+700 al Km. 35+100. Conferenza dei servizi ex art. 9, commi 3 e 9 della L. 285/2000. Autorizzazione condizionata ad operare su area di complessivi mq. 431

Vista la D.G.C. di Osasco n. 53 del 16.6.2002 con la quale, dato atto del parere favorevole alla realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto (D.C.C. del 13.5.2003) chiede l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di un’area comunale gravata da uso civico e più precisamente porzione del mappale 60 del Fg. 8 per mq. 375 per la realizzazione della strada “variante esterna di Osasco” nonché la sospensione per il periodo di cantierizzazione della restante porzione dello stesso mappale di mq. 56;

considerato quanto espresso dalla Direzione Patrimonio e Tecnico nel corso della seduta della C.d.S. preliminare in data 8.1.2003 inerente l’argomento di cui al verbale agli atti della stessa, ratificato con nota prot. 1156/10.7 del 14.1.2003;

considerato altresì che all’attualità non è stata prodotta tutta la documentazione richiesta, necessaria per definire le pendenze giuridico-amministrative ed economiche del caso;

dato atto che è previsto un tempo massimo di mesi 6 (sei) della chiusura della C.d.s. definitiva per il perfezionamento della documentazione necessaria;

preso atto che, in conseguenza di quanto richiesto in data 4.6.2003 dalla C.d.s., è necessario che la Direzione Patrimonio e Tecnico - Ufficio Usi Civici rilasci un’autorizzazione operare sulle aree oggetto d’intervento mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso, onde consentire il rispetto degli stretti limiti di tempo, indispensabile per la realizzazione delle opere in argomento, che sono definite di interesse nazionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

- visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs 470/93;

- visto l’art. 23 della L.R. 51/27;

- visto il D.Lgs. n. 490/99-ex L. 431/85;

- vista la Legge n. 285 del 9.10.2000;

- vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001;

- vista la D.G.R. n. 41-7279 del 07.10.2002;

- vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25.11.2002;

determina

di autorizzare, per quanto di competenza, l’Agenzia Torino/2006 o chi per essa ad operare sull’area oggetto d’intervento di complessivi mq. 431;

di autorizzare il Comune di Osasco a mutare la destinazione d’uso della particella 60 del Fg. 8 per mq. 375, nonché a sospendere l’esercizio del diritto di uso civico per il tempo strettamente necessario alla cantierizzazione ed al successivo ripristino della restante porzione di detto mappale, di mq. 56;

che, perentoriamente entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, da parte del comune tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva se per tali aree sarà previsto lo spostamento del vincolo nel qual caso occorrerà individuare i terreni su cui spostare lo stesso o se saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

che la perizia inerente l’indennizzo alla popolazione uso civista locale (asseverata e recepita da apposita D.C.C. del Comune di Osasco) dovrà tenere conto, nella valutazione dei terreni, della nuova destinazione dell’area;

di dare atto all’Agenzia Torino/2006 che per l’area su cui è prevista la sospensione temporanea dovrà essere effettuato il ripristino secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione Pianificazione e gestione Urbanistica;

di dare altresì atto che tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri