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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 39-10025

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 101 - 9183 del 28 aprile 2003 recante “Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V Cost.”

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

In attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 “nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica”, il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 attua il riordino del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, prevedendo, in particolare, la competenza regionale in ordine alla disciplina delle modalità e condizioni di vendita.

La vigente riformulazione dell’art. 117 della Costituzione - introdotta dall’art. 3 della L.Cost. 18.10.01, n. 3 - ed in particolare del c. 4, attribuisce peraltro alle Regioni la potestà legislativa nella materia considerata, in via esclusiva.

In attesa dell’adozione della nuova normativa regionale attuativa del titolo V Cost., tenuto conto dell’esigenza di fornire con urgenza gli opportuni chiarimenti rispetto all’applicazione del vigente D.lgs. 170/2001, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 101 - 9183 del 28 aprile 2003 recante “Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V Cost.”.

La fase di iniziale applicazione della deliberazione citata ha peraltro posto in evidenza, a seguito di richieste di chiarimenti da parte della componente editoriale interessata, l’opportunità di fornire una specificazione aggiuntiva, con riferimento alla questione della classificazione come quotidiani o come periodici, dei giornali di informazione locale aventi per lo più una cadenza settimanale o multisettimanale.

Esiste pertanto la necessità di garantire, sin dall’inizio della fase di applicazione, una corretta ed uniforme interpretazione dei criteri regionali da parte delle Amministrazioni comunali, chiamate a darvi attuazione.

Dato atto che il presente provvedimento verrà portato a conoscenza della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

La Giunta Regionale, per le motivazioni espresse nella premessa, unanime,

delibera

di modificare l’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 101 - 9183 del 28 aprile 2003, recante “Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V Cost.”, mediante l’inserimento, al Titolo II - Punti di vendita esclusivi e non esclusivi, dopo il n. 2 lett. b), del seguente numero:

2. bis “I giornali locali di informazione, anche se non aventi cadenza giornaliera, vengono equiparati, agli effetti dell’applicazione della presente normativa, ai quotidiani, qualora le loro caratteristiche editoriali lo consentano, essendo gli stessi prodotti con carta da giornali, privi di copertina e impaginati in colonne”.

Di dare atto che verrà data comunicazione del presente provvedimento alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)