Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 510-137929 del 3.7.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 510-137929 del 3.7.2003:

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Pontfor S.r.l. con sede legale in Pont Canavese via Roma n. 86, la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Orco in misura di mod. max 180,00 e mod. medi 110,00 e dal Torrente Soana in misura di mod. max 120,00 e mod. medi 46,67, per produrre sul salto di metri 13.03 la potenza nominale media complessiva di KW 2001.38;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale, sottoscritto in data 17.4.2003 e che sostituisce tutti i precedenti disciplinati relativi all’impianto idroelettrico in questione;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione di cui al D.P.G.R. n. 5568 del 15.7.1981 e cioè fino al 31.12.2032, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; tra l’altro il concessionario dovrà_

- nei primi tre anni di esercizio del nuovo impianto idroelettrico, effettuare il monitoraggio della qualità biologica delle acque e dell’ittiofauna con i tempi e le modalità descritte nella D.D. n. 55-120323 del 29.5.2002 e trasmettere, al termine di ogni campagna, i relativi dati alla Provincia;

- elevare l’entità di rilascio del DMV secondo quanto disposto dalla Provincia (senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione) qualora in conseguenza della sottrazione di acqua si evidenzi, a seguito dei monitoraggi di cui al punto precedente, un peggioramento delle classe di qualità biologica I.B.E. esistente a monte e/o un decremento quali/quantitativo delle specie ittiche. In tal caso dovrà altresì venire predisposto un adeguamento delle soglie dell’imbocco della scala di risalita dell’ittiofauna nonchè un ridimensionamento delle stesse in funzione della nuova portata che dovrà defluire;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, nei tempi prescritti dalla L.R. 20/2002, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; in particolare il canone annuo determinato in ragione di kW 2001.38, assorbe e sostituisce, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il canone dovuto in ragione della originaria concessione citata in premessa;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 rispettivamente a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano dell’Orco e degli Enti rivieraschi (Provincia di Torino e Comune di Pont Canavese);

6) di prendere atto dello studio “ante operam” sulle popolazioni ittiche di cui al punto d) dell’art. 8 del disciplinare sottoscritto in data 17.4.2003, trasmesso con nota in data 18.3.2003 e sul quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora ha espresso il proprio parere con nota in data 26.6.2003 prot. n. 166284;

7) di prendere atto del programma di monitoraggio di cui al punto e) dell’art. 8 del disciplinare sottoscritto in data 17.4.2003, trasmesso con nota in data 17.4.2003, trasmesso con nota in data 7.5.2003 e sul quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora ha espresso il proprio parere con nota in data 26.6.2003 prot. n. 166284;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.4.2003:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il concessionario terrà sollevata e indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alle prese, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) includere alle opere di presa sui Torrenti Orco e Soana scale di risalita per l’ittiofauna adatte alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa e attraverso le sopracitate scale di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nei tratti sottesi dalle derivazioni in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate

Torrente Orco: 1.963 l/s

Torrente Soana 1.154 l/s

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza delle soglie della scala di risalita per l’ittiofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

d) realizzare, prima dell’inizio dei lavori e con le modalità descritte nella D.D. n. 120323 del 29.5.2002, uno studio sulla tipologia e la consistenza delle popolazioni ittiche presenti nei tratti sottesi dei torrenti Orco e Soana con particolare riguardo alla zona di confluenza, per caratterizzare le condizioni ante operam della componente ambientale dell’ittiofauna. I risultati di detto studio dovranno venire presentati alla Provincia prima dell’inizio dei lavori;

e) presentare alla Provincia, prima dell’inizio dei lavori, un programma di monitoraggio da redarsi secondo le modalità descritte nella D.D. n. 55-120323 del 29.5.2002, al fine di verificare il grado di interferenza determinato dalla diminuzione di portata sull’ecosistema fluviale a seguito della captazione, sia nei riguardi della qualità biologica delle acque sia nei confronti della tipologia e della consistenza dell’ittiofauna. Detto programma di monitoraggio dovrà venire presentato alla Provincia prima dell’inizio dei lavori;

f) nei primi tre anni di esercizio del nuovo impianto idroelettrico, effettuare il monitoraggio della qualità biologica delle acque e dell’ittiofauna con i tempi e le modalità descritte nella D.D. n. 55-120323 del 29.5.2002 e trasmettere, al termine di ogni campagna, i relativi dati alla Provincia;

g) elevare l’entità di rilascio del DMV secondo quanto disposto dalla Provincia (senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione) qualora in conseguenza della sottoscrizione di acqua si evidenzi, a seguito dei monitoraggi di cui al punto precedente, un peggioramento della classe di qualità biologica I.B.E. esistente a monte e/o un decremento quali/quantitativo delle specie ittiche.

In tal caso dovrà altresì venire predisposto un adeguamento delle soglie dell’imbocco della scala di risalita dell’ittiofauna nonchè un ridimensionamento delle stesse in funzione della nuova portata che dovrà defluire.

h) posizionare un’asta idrometrica adeguatamente tarata sulla sezione del canale derivatore dal Torrente Orco a valle della paratoia di regolazione, completa di una tacca ben visibile che indichi il valore della portata massima assentita in concessione;

i) inserire un dispositivo di fine corsa verso l’alto in corrispondenza della luce massima di apertura della paratoia di regolazione che consente il passaggio della portata massima assentita dal Torrente Orco;

l) gestire la derivazione in modo da non creare turbative di esercizio agli impianti Enel di Campore Alto e Campore Basso siti più a valle;

m) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua.

n) a favore delle utenze esistenti che hanno opere di presa e adduzione in comune con la presente derivazione dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni;

- a tutela della utenza irrigua Eredi Grisolano dovrà essere garantita la disponibilità dell’acqua concessa con D.P.G.R. n. 6859 del 30.9.1986;

- a tutela della utenza irrigua che si avvale della Bealera Doblazio dovrà essere garantita la disponibilità di acqua concessa con D.P. n. 5266 del 26.8.1940, il cui rinnovo è in corso di perfezionamento. Per l’utenza di cui al punto precedente il periodo di utilizzazione è fissato dal 15.4 al 30.9 di ogni anno, mentre per la Bealera Doblazio è fissata dal 16.3 al 15.10;

o) la sospensione per lavori di manutenzione dell’erogazione dell’acqua agli utenti menzionati al precedente punto n) dovrà essere concordata con gli stessi, ovvero potrà essere attuata secondo le esigenze della produzione di energia elettrica, ma in tal caso il concessionario sarà tenuto ad indennizzare gli utenti esistenti, fornendo loro a propria cura e spese una quantità di acqua corrispondente al rispettivo diritto;

p) così come richiesto dalla ditta Eredi Grisolano, dovrà essere salvaguardata alla ditta medesima la possibilità di accesso ai fondi interclusi dal canale;

q) garantire che lo smaltimetno del materiale solido derivante dal dissabbiatore avvenga secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

r) garantire che il funzionamento della turbina non comporti il superamento dei limiti di emissione sonora prescritti dalla normativa vigente;

(omissis)