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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382-133342 del 27.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382-133342 del 27.5.2003:

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. S.p.A. con sede legale in Ivrea via Camillo Olivetti n. 8, che subentra alla Talco Val Chisone S.p.A., la concessione alla derivazione d’acqua dal Torrente Chisone nel territorio dei Comuni di San Germano Chisone e Porte, già assentita con D.M. n. 5206 del 15.6.1933, in misura di mod. max 40.00 e mod. medi 34.20, di cui mod. medi 0.20 da restituire a scopo irriguo al Comune di Porte e produrre, con restanti mod. medi 34.00 sul salto di metri 8.10 la potenza nominale media di kW 270;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 18.6.2002 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione e cioè fino al 31.12.2011, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 rispettivamente a favore dei Comuni i rivieraschi (Provincia di Torino e Comuni di San Germano Chisone e Porte);

5. l’onere dei canoni e dei sovracanoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della C.I.O. S.p.A.;

6. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.6.2002:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente attraverso la paratoia laterale a monte delle tre paratorie a regolazione automatica, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 1731 l/s;

dal 1.1.2005 2308 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

b) predisporre in corrispondenza della paratoia laterale di cui al punto precedente un dispositivo di fine corsa verso il basso che individui una luce adeguatamente dimensionata e sul quale sia ben evidenziato il valore di DMV da rilasciare citato al punto a);

c) a decorrere dal 1.1.2005 adeguare la luce di rilascio di cui al punto precedente mediante innalzamento della quota del dispositivo di fine corsa, ed allo stesso modo evidenziare la nuova entità di rilascio prevista.

Inoltre il concessionario dovrà:

- attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua;

- evitare di ripristinare i pilastrini sul ciglio della traversa o l’innalzamento dello stesso con qualsivoglia altro sistema, ivi compreso l’utilizzo di tavole di legno;

- garantire al Comune di Porte, per l’irrigazione dei propri campi sportivi, la portata massima di 30 l/s e media di 20 l/s mediante la apposita paratoia laterale sommersa sita nel canale derivatore della centrale idroelettrica a monte del bacino di carico della stessa.

Il concessionario si obbliga infine, su richiesta di questa Amministrazione, ad inserire nel corpo della traversa una scala per la risalita dell’ittofauna nella posizione e secondo le modalità realizzative da questa definite, qualora venga ritenuto che i risultati dei lavori di sistemazione dell’alveo del Torrente Chisone ne rendano necessaria la realizzazione.

(omissis)