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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Progetto di ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di gneiss, località San Basilio, Bussoleno - Proponente: Ditta Cave San Basilio S.r.l. - Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate - Procedura di valutazione di impatto ambientale

Con riferimento al progetto presentato dalla Ditta Cave San Basilio S.r.l. si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 773-165305/2003.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto di ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di gneiss, località San Basilio, Bussoleno - Proponente: Ditta Cave San Basilio S.r.l. - Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate - Procedura di valutazione di impatto ambientale

(omissis)

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di gneiss in località San Basilio, Comune di Bussoleno (TO), presentato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c), della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 dalla Ditta Cave San Basilio s.r.l. con sede legale in Bussoleno (TO), Località Tignai, riportato nell’ allegato “A” come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella “Relazione generale sull’istruttoria dell’Organo Tecnico”, in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell’ allegato “B” “Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

[] Di stabilire che l’inizio dei lavori dell’attività in esame è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l’importo citato nell’allegato “B”, a favore del Comune di Bussoleno, in esecuzione del disposto dell’art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia di Torino;

3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. Di approvare sotto il profilo esclusivamente tecnico, il progetto di durata di dieci anni di cui all’istanza in oggetto, ferma restando la scadenza dell’autorizzazione comunale ex l.r. 69/78 (di cui al punto 6) fissata per il 30/5/2008. Alla scadenza dell’autorizzazione, a seguito di presentazione da parte della ditta esercente di istanza ai sensi del D.lgs. 490/1999 e L.R. 28/1996, l’Amministrazione comunale puo’ procedere autonomamente in merito al completamento del progetto per un periodo massimo di cinque anni. Prima dell’autorizzazione l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la conformita’ dei lavori eseguiti;

5. Di autorizzare la realizzazione del progetto ai sensi della l.r. 45/89 sulla base dei pareri del Servizio Difesa del Suolo della Provincia (allegato C-4), del Corpo Forestale dello Stato (allegato C-5) e dell’A.R.P.A.- Servizi di Prevenzione Territoriale del rischio geologico (allegato C-6), riportati nell’allegato “C”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni, riportate nell’allegato “C”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Deliberazione di Giunta Comunale di Bussoleno n. 113 del 12/6/2003, di approvazione del verbale della Conferenza dei Servizi del 21/5/03 e di autorizzazione alla deroga dei limiti di legge in riferimento al rispetto del livello differenziale relativo alle detonazioni (allegato C-1);

- autorizzazione del Comune di Bussoleno ex l.r. 69/78, n. 2-2003 del 17/6/2003, espressa con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP del Settore Tecnico Manutentivo, con validita’ fino al 30/5/2008 (allegato C-2);

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/99, espressa con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte n. 79 del 5/6/2003 (allegato C-3);

7. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;

8. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato.

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Vicepresidente
G. Gamba