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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Guardabosone (Vercelli)

Decreto per l’occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione cunetta alla francese strada Guardabosone - Guardella

Il Responsabile del procedimento

(omissis)

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Guardabosone l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel Comune medesimo e identificati come nell’allegato elenco parte integrante e sostanziale, estratto dal piano particellare allegato al progetto ed approvato unitamente a questo, necessari all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui all’articolo 1 può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall’apposito verbale.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, il tecnico incaricato provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l’ora, dovrà a cura dell’Ente occupante essere notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Lo stesso Ente occupante, dopo l’immissione in possesso, provvederà alla notifica del verbale di consistenza e di immissione in possesso ai proprietari interessati, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 5

Il Comune di Guardabosone corrisponderà agli aventi diritto l’indennità di occupazione per il periodo compreso tra la data di immissione in possesso e quella di acquisizione dell’immobile.

A tale scopo il Comune di Guardabosone trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, e gli eventuali altri atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché su un organo di stampa a diffusione locale.

Art. 8

Il presente decreto perderà efficacia ove l’occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

Art. 9

Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell’articolo 113 della Costituzione e dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall’articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile del procedimento
Silvano Caccia