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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 53-9900

Modalità di trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico. Art. 5 bis L.R. 12/87 come mod. dalla L. R. 02/07/2003 n. 15.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell’art. 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987 n. 12 “Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera”, come modificata dalla L. R. 02/07/2003 n. 15, le “Disposizioni per la trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico” allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, contenenti le caratteristiche, le modalità e i tempi di trasmissione dei dati stessi.

 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicheranno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.


DISPOSIZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI STATISTICI SUL MOVIMENTO TURISTICO


Ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 della L.R. 12/87, come modificata dalla L. R. 02/07/2003 n. 15 i dati statistici sul movimento turistico devono essere inviati mensilmente alla Provincia territorialmente competente e agli uffici dell’Osservatorio turistico regionale.

TIPOLOGIA DEI DATI DA INVIARE

Dati da inviare alla Provincia: arrivi e presenze su base giornaliera suddivisi per provenienza dei turisti;

Dati da inviare all’Osservatorio turistico regionale: totali mensili di arrivi e presenze e provenienza dei turisti. In caso di particolari esigenze è facoltà degli uffici dell’Osservatorio richiedere ulteriori dati.


SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI

Hanno l’obbligo di inviare i dati i titolari di tutte le strutture ricettive esistenti in Piemonte che rientrano nelle seguenti tipologie:

* albergo

* residenza turistico alberghiera

* campeggio

* villaggio turistico

* casa per ferie

* ostello per la gioventù

* rifugio alpino

* rifugio escursionistico

* bivacco fisso

* alloggio agrituristico

* affittacamere

* affittacamere con ristorante

* case o appartamenti per vacanze

* camere, case ed appartamenti in locazione

* alloggi vacanze

* bed & breakfast


SCADENZE PER L’INVIO DEI DATI

I dati devono essere inviati mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo.

In fase di prima attuazione della legge i dati relativi ai primi sei mesi dell’anno corrente devono essere inviati entro il 30 agosto 2003.


MODALITA’ DI INVIO DEI DATI

Invio dei dati alla Provincia: i dati sono comunicati all’Amministrazione Provinciale competente per territorio utilizzando gli appositi moduli distribuiti dalla Provincia e possono essere consegnati a mano, inviati a mezzo posta, tramite fax o utilizzando mezzi telematici, secondo le disposizioni della Provincia stessa.

Invio dei dati all’Osservatorio turistico regionale: i dati devono essere inviati di norma utilizzando il modulo predisposto dall’Osservatorio. In attesa della predisposizione della procedura telematica per la trasmissione e il caricamento dei dati, le informazioni possono essere inviate

* tramite fax al numero 011- 4325718

* tramite posta elettronica all’indirizzo: movitur@regione.piemonte.it