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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003
Codice 25.7
D.D. 30 aprile 2003, n. 600
R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia idraulica. Ditta: Impresa Prini Luigi S.r.l. - Intervento sistemativo e manutentorio della foce del torrente Erno con asportazione di materiale lapideo in Comune di Lesa (NO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici, la Impresa Prini Luigi S.r.l. con sede in Belgirate via 4 Novembre, 17, ad eseguire lIntervento sistemativo della foce del torrente Erno in Comune di Lesa, comportanti unasportazione di mc. 2.000,000 di materiale alluvionale inerte, alle condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto nellelaborato grafico di progetto allegato allistanza:
Art. 1
Lautorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dellalveo dei corsi dacqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.
LAmministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.
La zona di estrazione indicate nei grafici allegata alla istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.
Lestrazione può essere avviata esclusivamente dopo laccertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopracitati.
Art. 2
Gli scavi, salvo diversa specifica disposizione di questo Ufficio, dovranno essere normalmente praticati in senso longitudinale, parallelamente allasse del corso dacqua, procedendo da valle verso monte e dallo specchio dacqua verso riva, per successive strisce.
Essi non dovranno mai avere carattere di possibile invito alla corrente verso le sponde.
Art. 3
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.
Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio impartite sopralluogo per ultimo anche in fase di avvio dei lavori, si dovranno naturalmente osservare le seguenti distanze:
- dagli edifici di qualunque genere, nonchè dai ponti, dai guadi notoriamente praticati m. 25.
In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dellAmministrazione o da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione dacqua. Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque. Allo scopo viene fatto obbligo di concordare con lAmministrazione Provinciale - Servizio Caccia e Pesca -, prima dellavvio dei lavori, le procedure precauzionali atte a salvaguardare il patrimonio ittico.
Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed allAutorità di P.S.. Nellalveo è pure vietato fare depositi di materiale estratto; le materie di rifiuto dovranno essere spianate nel fondo degli alvei o portate a ridosso delle sponde e regolarmente sistemate con opportuna scarpata, esclusivamente nei tratti che saranno indicati dai funzionari di questo Ufficio.
Art. 4
Per lestrazione del materiale assentito viene autorizzato limpiego dei seguenti mezzi operativi:
1. Autocarro Iveco targato BJ058MV;
2. Autocarro Iveco targato BG105DS;
3. Autocarro Iveco targato AY584NC;
4. Autocarro Scania targato BK415EC;
5. Autocarro Astra targato VB006024;
6. Autocarro Mercedes targato BK 364ED;
7. Autocarro Man targato CD 823SK;
8. Autocarro Iveco targato CD 582SK;
9. Autocarro Iveco targato BK 901ED;
10. Escavatore cingolato Mod. Caterpillar 322 LN;
11. Pala gommata Mod. Daewoo Mega 400.
Ogni eventuale necessaria sostituzione dovrà essere preventivamente richiesta a questo Ufficio.
Art. 5
Lautorizzazione avrà la durata di gg. 20 lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione della presente, ma sarà tuttavia facoltà dellAmministrazione di sospenderla, modificarla ed anche revocarla in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio senza che per ciò il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso.
Eventuali sospensioni dellestrazione dovranno essere tempestivamente comunicate allUfficio concedente.
Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque lUfficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.
Art. 6
Lautorizzazione è valida per lestrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida lautorizzazione.
Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento, dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrazione corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.
Art. 7
Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile di qualsiasi danno che derivasse al Demanio pubblico e a terzi per effetto dellestrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o reclamo da parte di terzi che in causa della stessa si ritenessero danneggiati.
Art. 8
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.
Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare allAmministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi dopera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.
Art. 9
Il concessionario, dovrà allatto dellestrazione, avere con se, lautorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato allAutorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata lestrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per losservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dellart. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).
Art. 10
Lestrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità e danni allesercizio della pesca e della navigazione, previa apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie, nelle dimensioni, collocazione e visibilità.
In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito ed il tempo utile, orario degli scavi compreso.
E vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia e ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
Art. 11
Il materiale eventuale di risulta, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello eventualmente rinvenuto e costituito da relitti di murature o manufatti dovrà essere asportato dallalveo.
Art. 12
Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
Art. 13
Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.
I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.
Qualora si accerti lavvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dellopera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.
Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta o compenso, rimborso o indennizzo.
Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione dei lavori.
Art. 14
Il canone demaniale versato si intende corrisposto a carattere provvisorio e salvo conguaglio che verrà eventualmente richiesto dalla Regione Piemonte entro un anno dalla data del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
P.T. Sassi