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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Codice 25.7
D.D. 16 aprile 2003, n. 560

Autorizzazione idraulica per l’attraversamento aereo del rio Bondaccia con condotta fognaria e costruzione di opere per lo scarico nel torr. Strona di acque provenienti dall’impianto di fitodepurazione in territorio del Comune di Cavallirio. Ditta: Comune di Cavallirio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cavallirio ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere mantenute in conformità ai disegni allegati alla domanda di cui in premessa ed all’indicativa correzione apportata con colore rosso nella sezione riportante le modalità di scarico delle acque nel torr. Strona e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

-il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- la sponda interessata dall’esecuzione dello scarico in questione, dovrà essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando, nel contempo, il soggetto autorizzato unico responsabile dei anni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati e terminati entro il termine massimo di un anno dalla data della presente, pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, ed eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

-il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico; alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico; ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi