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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Codice 25.3
D.D. 14 aprile 2003, n. 530

Autorizzazione idraulica n. 3770 per la realizzazione, nell’alveo del Torrente Messa, di opere di derivazione d’acqua, ad uso idropotabile, in Comune di Rubiana. Ditta: Società Acque Potabili S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, Società Acque Potabili S.p.A., con sede a Torino in C.so Re Umberto n. 9 bis, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere previste nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; particolare riguardo dovrà essere rivolto alla struttura di fondazione della scogliera, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt 1,0 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, nonchè alla struttura in c.a. della traversa che dovrà essere ancorata al substrato roccioso per tutto il suo sviluppo longitudinale e trasversale;

3. qualora non fosse rinvenibile roccia in posto nella quale ancorare detta struttura in c.a., questa dovrà essere adeguatamente approfondita in relazione ai risultati della verifica al sifonamento;

4. l’opera di difesa, prevista in sponda destra del Torrente Messa, dovrà essere idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento alcuno della sezione di deflusso del corso d’acqua;

5. allo sbocco delle tubazioni di scarico delle vasche di captazione ed a valle della traversa, il fondo alveo dovrà essere rivestito con massi di grossa pezzatura, al fine di prevenire erosioni del fondo alveo medesimo; analogamente nel tratto subito a valle della scogliera prevista, per una lunghezza di almeno 5 m, alla sponda destra dovranno essere addossati massi di grossa pezzatura, ad ulteriore protezione della sponda medesima;

6. qualora per l’esecuzione delle piste di cantiere, in sinistra orografica, si rendesse necessaria l’esecuzione di opere di difesa longitudinale lungo l’alveo del corso d’acqua a protezione della scarpata, queste dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore;

7. la realizzazione della citata pista non dovrà compromettere la stabilità della scarpata del corso d’acqua;

8. i massi costituenti la difesa spondale, in sponda destra, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

10. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse fossero, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

18. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera