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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003
Codice 25.9
D.D. 9 aprile 2003, n. 515
Autorizzazione idraulica n. 30/03 per la realizzazione in variante e in sanatoria dellopera di presa della centrale idroelettrica sul torrente Ganna in territorio dei Comuni di Cambiasca e Miazzina. Ditta: Gianazza Angelo S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Ditta Gianazza Angelo S.p.A. con sede in Comune di Rescaldina (MI) Via Saronnese 53/55, a mantenere le opere in oggetto come indicato nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
4. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
5. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico; alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico; ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole