Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

UNION.ETICA - Raggruppamento temporaneo di impresa tra Unionfidi e Banca Popolare Etica c/o Unionfidi - Torino

Bando per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi nella Regione Piemonte di cui alla Linea di intervento 3) “Piccoli sussidi al capitale sociale delle cooperative” della Misura B1- Sovvenzione Globale - Programma Operativo Regionale F.S.E. - Obiettivo 3 - per il periodo 2002 - 2004

AZIONE 3: Contributi ai singoli lavoratori di cooperative


FINALITA’

1. La finalità della presente azione è sostenere, con specifici contributi a fondo perduto, l’iniziativa di singoli soggetti svantaggiati, di cui all’allegato 1, al fine di creare pari opportunità nell’accesso al mercato del lavoro e pertanto incentivare il loro inserimento e coinvolgimento, come soci lavoratori, in cooperative sociali che intendano avviare programmi di capitalizzazione e di sviluppo.


BENEFICIARI

2. Possono presentare domanda di contributo i suddetti soggetti svantaggiati soci lavoratori di cooperative sociali per partecipare ad aumenti di capitale deliberati dalla cooperativa .


3. Gli interventi devono essere riferiti a finalità di capitalizzazione di cooperative sociali aventi la sede legale nonché l’unità locale ove presta la propria attività lavorativa il soggetto svantaggiato interessato, ubicate nel territorio della Regione Piemonte.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4. Le domande devono essere presentate per l’anno 2003 nel seguente periodo:

dal 1° settembre al 30 settembre 2003.

5. La domanda di contributo, sottoscritta da soggetti svantaggiati che partecipano ad aumenti di capitale deliberati dalla cooperativa sociale, deve riguardare interventi ancora da avviare. Pertanto, l’aumento di capitale deve essere già stato deliberato dalla cooperativa al momento di presentazione della domanda (atto di delibera successivo al 3/10/2002); i relativi versamenti di capitale devono essere tutti effettuati dopo la presentazione della domanda di contributo.

La domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere sottoscritta dai soggetti svantaggiati, per le finalità di cui all’art. 1, e deve essere allegata alla domanda di contributo che la loro cooperativa presenta all’Organismo Intermediario UNION.ETICA a valere sul bando dell’azione 4 della medesima Linea di intervento 3), Misura B1. I versamenti di capitale sociale devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo. La documentazione finale di spesa attestante l’aumento di capitale deve essere presentata all’Organismo Intermediario, per il tramite della cooperativa, entro 1 mese dalla data di ultimazione del programma. Si precisa che tale data è quella indicata sul modulo di domanda da parte del soggetto richiedente.

6. Ogni soggetto, come definito al precedente art. 2, potrà presentare una sola domanda sulla presente azione. I soggetti interessati all’ottenimento dei contributi devono presentare domanda all’Organismo Intermediario UNION.ETICA, per il tramite della propria cooperativa, utilizzando i moduli appositamente predisposti e reperibili sul sito internet dell’Organismo Intermediario all’indirizzo www.unionetica.com. Il limite di contributo è quello fissato all’art. 15 del presente bando.

I soggetti interessati possono rivolgersi all’Organismo Intermediario UNION:ETICA per ottenere informazioni sul presente bando e sui relativi moduli di domanda (Numero Verde 800.122.709- dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; e-mail: info@unionetica.com).

7. Le domande di contributo, debitamente compilate e corredate della documentazione obbligatoria, devono essere consegnate alla cooperativa sociale di appartenenza che provvederà a spedirle all’Organismo Intermediario UNION.ETICA presso Unionfidi Piemonte - Via Nizza 262/56 - 10126 Torino come allegati, obbligatori, della domanda di contributo che la cooperativa stessa presenterà a valere sul bando relativo alla azione 4, secondo i tempi e le modalità ivi previste.

L’Organismo Intermediario provvederà a protocollare le domande secondo la data di spedizione; a tale riguardo farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta oppure, nel caso il timbro sia illeggibile, sulla relativa ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.

8. L’Organismo Intermediario non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. La domanda, nonché la prescritta documentazione, deve essere prodotta in originale, in bollo (ai sensi del D.M. 20/8/92 e s.m.i. in materia di “imposta di bollo”).

10. La documentazione da allegare è quella indicata nel modulo di domanda ed è considerata indispensabile ai fini della valutazione dell’intervento.

L’Organismo Intermediario si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

11. Le domande presentate incomplete, non redatte in conformità agli appositi moduli, non spedite con le modalità di cui all’art.7 non verranno prese in considerazione.


VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

12. Le domande saranno esaminate da un Comitato tecnico di valutazione istituito presso l’Organismo Intermediario nel rispetto dell’ordine cronologico di spedizione, sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità saranno verificati: titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata, localizzazione dell’intervento. I progetti saranno quindi sottoposti ad istruttoria tecnica di conformità per verificare il superamento dei seguenti criteri di ammissibilità:

- corrispondenza ai contenuti della linea di intervento: gli obiettivi ed il contenuto tecnico del progetto devono corrispondere agli indirizzi previsti della scheda tecnica di misura, con particolare riferimento alla verifica di una stretta correlazione tra la ricapitalizzazione deliberata della cooperativa, cui partecipa il socio lavoratore svantaggiato richiedente il contributo, ed il contestuale avvio di un piano di sviluppo da parte della stessa cooperativa, finalizzato ad incentivare l’occupazione di soggetti svantaggiati;

- funzionalità dei costi: i costi devono essere funzionali all’economia del progetto; l’unica categoria di spesa ammissibile è la capitalizzazione della cooperativa;

- compatibilità del cronoprogramma di spesa: la previsione di avanzamento della spesa deve garantire un’efficienza compatibile in rapporto al piano finanziario annuale previsto dal Complemento di programmazione al POR Ob.3;

- coerenza con le politiche di sostegno alle aree del disagio: in particolare il progetto deve essere chiaramente finalizzato alla promozione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati di cui all’allegato 1, in presenza di un piano di capitalizzazione e di sviluppo deciso dalla cooperativa per incentivare l’inserimento di tali soggetti;

- completezza indicatori di monitoraggio: i valori obiettivo degli indicatori che possono misurare i risultati del progetto saranno quantificati con cadenza trimestrale;

- presenza di un piano di capitalizzazione della cooperativa, approvato con apposita delibera, definito nei criteri di ripartizione tra i soci dell’aumento di capitale, nei tempi di versamento e finalizzato allo sviluppo della cooperativa stessa con conseguente aumento delle opportunità occupazionali per persone svantaggiate.

Se tutti i criteri sono superati il progetto è sottoposto all’istruttoria di merito.

Se non sono superati tutti i criteri, il progetto viene respinto ma può essere ripresentato previa modifica delle situazioni di non accettabilità.

La successiva valutazione di merito sarà effettuata, per i soli progetti risultati ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

- incidenza sull’impatto occupazionale: al progetto che incide positivamente sull’aumento dell’occupazione di soggetti soci lavoratori svantaggiati di cui all’art. 1 viene assegnato 1 punto;

- incidenza sulle pari opportunità: al progetto che incide positivamente sull’aumento dell’occupazione di soggetti femminili svantaggiati viene assegnato 1 punto;

- velocità di spesa: al progetto che realizza il 100% della spesa (farà fede la presentazione della documentazione finale) entro 9 mesi dalla data di approvazione della domanda vengono assegnati 5 punti. Al progetto che realizza il 100% della spesa in 12 mesi dalla data di approvazione della domanda si assegnano 3 punti. Al progetto non rientrante nella casistica dei punti precedenti si assegna 1 punto;

- entità della capitalizzazione: al progetto che prevede un aumento di capitale per singolo socio lavoratore svantaggiato compreso tra 500,00 e 1.000,00 euro viene assegnato 1 punto; per aumenti di capitale fino a 1.549,00 euro vengono assegnati 2 punti; per aumenti di capitale superiori a 1.549,00 euro, 3 punti;

- criterio specifico di misura: ai progetti che prevedono la partecipazione del soggetto svantaggiato alla costituzione di una nuova cooperativa sociale viene assegnato 1 punto.

Ogni progetto presentato sarà sottoposto ad una valutazione distinta in riferimento ai valori espressi in domanda per ognuno dei criteri sopraelencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio risulterà il punteggio finale attribuito al progetto per l’inserimento in graduatoria.

Saranno ammessi a contributo i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 3 punti.

L’Organismo Intermediario, in fase di realizzazione e rendicontazione finale degli interventi, verificherà, con cadenza trimestrale, tutti gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR Ob.3 e dal Complemento di programmazione.

13. I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili, sulla base della graduatoria in ordine decrescente. A parità di punteggio ottenuto, qualora le richieste eccedano i fondi residui disponibili, verrà preso in esame l’ordine cronologico di presentazione della domanda

14. I soggetti svantaggiati, di cui all’art. 1, la cui domanda di contributo raggiunge il punteggio minimo per essere inserita nella graduatoria del bando di riferimento ma che non è finanziata per insufficienza di fondi, possono chiedere che la stessa venga inserita in automatico nella graduatoria del bando successivo (mantenendo immodificata la domanda) a mezzo di raccomandata a/r sottoscritta dal socio stesso entro i primi 3 giorni di apertura del suddetto bando. In questo caso la domanda sarà protocollata con la data di apertura del bando.


ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

15. L’intervento consiste in una concessione di contributo in conto capitale, non ripetibile, in misura pari al 50% dei versamenti a carico del soggetto socio lavoratore svantaggiato, previsti dal piano di capitalizzazione deliberato dalla Cooperativa sociale: vale a dire che il primo 50% dell’aumento di capitale sarà effettuato con versamenti da parte del suddetto socio mentre il versamento della restante quota di aumento di capitale sarà effettuata con l’erogazione del contributo pubblico.

Il contributo sarà erogato secondo le modalità di cui al successivo art.18.

Il contributo minimo unitario ammonta a 250,00 euro; il contributo massimo unitario ammonta a 1.549,00 euro.

Tale contributo non è da considerarsi come aiuto di stato ex articolo 87.1 del Trattato CE, ma come aiuto alla persona secondo quanto indicato al punto 6 degli Orientamenti sugli aiuti all’occupazione.

16. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento,  né ripetibile per domande presentate sulla stessa azione, a fronte di altro piano di aumento di capitale, in bandi successivi.

17. La selezione delle domande di contributo da parte dell’Organismo Intermediario terrà conto dell’esistenza di un piano di sviluppo deciso dalla cooperativa e finalizzato a incentivare l’occupazione dei soggetti svantaggiati.


EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

18. Il contributo sarà erogato, nell’interesse dei singoli soci lavoratori svantaggiati, di cui all’art. 1, direttamente alla Cooperativa sociale di appartenenza, per l’intero importo deliberato, dopo la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante della cooperativa sociale, comprovante il versamento da parte dei singoli soci lavoratori svantaggiati delle quote previste a loro carico.

19. Il singolo socio lavoratore svantaggiato beneficiario del contributo è tenuto alla puntuale e completa realizzazione del progetto conformemente al piano di capitalizzazione deliberato dalla Cooperativa sociale.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

20. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione all’Organismo Intermediario mediante lettera raccomandata a.r.

21. Relativamente alla realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione originale attestante l’effettuazione dei versamenti previsti dal piano di capitalizzazione. I beneficiari sono tenuti a fornire i dati relativi allo stato di avanzamento del piano di capitalizzazione, ogni qual volta verranno richiesti.

22. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti al puntuale completamento del piano di capitalizzazione deliberato dalla Cooperativa sociale, conformemente al progetto approvato dall’Organismo Intermediario. Qualora gli stessi soggetti recedano dalla cooperativa prima del completamento di detto piano e/o non realizzino il progetto secondo le finalità previste agli art. 2 e 3 del presente bando, per le quali è stato chiesto il contributo, L’Organismo Intermediario provvederà alla revoca dello stesso, con il recupero del contributo erogato, delle spese e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione.


Allegato (fare riferimento al file PDF) n. 1


Elenco dei Soggetti Svantaggiati

Sono considerati ai fini del presente Bando soggetti svantaggiati gli appartenenti alle seguenti Aree del Disagio:

* Alcolisti ed ex alcolisti

* Detenuti ed ex detenuti

* Disoccupati di lunga durata

* Immigrati

* Disabili fisici, psichici e sensoriali

* Minoranze etniche

* Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

* Nomadi

* Senza fissa dimora

* Sieropositivi da HIV

* Soggetti in uscita dal mondo della prostituzione

* Rifugiati

* Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti.

La presente articolazione, nonché la quantificazione dei destinatari ad essa afferenti, potrà essere oggetto di ulteriore studio ed implementazione da parte dell’Organismo Intermediario nella gestione della Sovvenzione Globale stessa.





Allegato (fare riferimento al file PDF) n. 2


Elenco dei prodotti, previsto dall’articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, esclusi dai contributi “de minimis”:

* Animali vivi

* Carni e frattaglie commestibili

* Pesci, crostacei, molluschi

* Latte derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

* Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

* Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

* Piante vive e prodotti della floricoltura

* Legumi, ortaggi, piante, radici, e tuberi, mangerecci

* Frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni

* Caffè, tè e spezie escluso il matè (voce n. 09.03)

* Cereali

* Prodotti di macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

* Semi e frutti oleosi; semi; sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

* Pectina

* Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

* Sevi (della specie bovina, ovina, e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”

* Stearina solare; oleo stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

* Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

* Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

* Grassi e oli animali vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

* Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

* Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

* Preparazione di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

* Zucchero di barbabietola di canna allo stato solido

* Altri zuccheri,; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

* Melassi, anche decolorati

* Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione

* Cacao, in grani anche infranto, greggio o torrefatto

* Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

* Preparazione di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

* Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole

* Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle)

* Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

* Alcole etilici, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

* Aceti commestibili e loro succedanei commestibili



* Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

* Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco

* Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato e polverizzato

* Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato, o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

* Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Allegato